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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/12/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2025 e al n promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) sia in proprio sia quali soci amministratori della società C.F._2 CP_1 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. FISCHETTI GIROLAMO,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N 77 TRAPANI ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3 RE MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA A. VOLTA N. 37 ANGOLO VIA FIUME N. 14 ERBA
CONVENUTO/I OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE OPPONENTE
VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE reiectis adversis, in via preliminare, 1. accertare e dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto, previa sospensione dell'esecutività del titolo, dichiarare nullo e senza efficacia alcuna il precetto di pagamento notificato in data 10-13 marzo 2025 per cui è opposizione;
nel merito, 2. accertare, ritenere e dichiarare nullo e senza efficacia alcuna il precetto di pagamento notificato in data 10-13 marzo 2025 per cui è opposizione. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed emolumenti di legge. *** ** *** Con espressa riserva di aggiungere, variare, documentare, precisare ed integrare, anche all'esito delle difese di controparte, quanto oggi dedotto e formulato. IN VIA ISTRUTTORIA 1. Si chiede ammettere gli atti ed i documenti di cui in parte narrativa che saranno comunicati, prodotti e depositati nell'instaurando fascicolo telematico e, in specie: dallo All. 01 allo All. 13._ *** ** *** 2. Si chiede ordinare estrarre ed acquisire, ai fini del decidere: 1) l'istanza di sospensione dell'attività “Crott Del AN”, incoata nell'interesse di parte convenuta, presso l'Ufficio SUAP del Comune di Tavernerio, dal Signor Dr. Teodolindo, con studio in Albese Con AS (CO), nella Via Roma n° 77, consulente CP_3 fiscale del 2) la SCIA 41/2014 incardinata presso l' Comune di CP_2 Controparte_4 Tavernerio, dalla quale si evince la difformità urbanistica relativa alla zona portico dell'immobile oggetto del contratto di affitto. *** ** *** 3. Si chiede ammettere e nominare C.T.U. tecnica al fine della constatazione, sia delle gravi difformità urbanistiche tra la SCIA 41/2014 ed i luoghi per cui è affitto, sia delle carenze amministrative di sospensione attività e di somministrazione alcolici, tali da rendere inidonea la struttura all'uso ricettivo contrattuale.
4. Si chiede ammettere interrogatorio formale del Signor –c.f.: odierna parte convenuta Controparte_2 CodiceFiscale_4 opposta, sulle circostanze di cui ai punti 1, 2, 3, 4._ 1. E' vero che lei ha manifestato disponibilità, successivamente non ottemperando, alle richieste, prima verbali e successivamente a mezzo posta elettronica, a lei notificate nell'immediatezza dalla presa di possesso dell'immobile oggetto di contratto di affitto, di interventi tecnici riparativi circa le attrezzature patrimonio di affitto (art. 2 contratto affitto azienda) da parte della 2. E' vero che lei ha sospeso l'attività ricettiva Controparte_1
“Crott Del AN” a far data dal giorno 07 febbraio 2023, stante la sottoscrizione del contratto di affitto in data 17 aprile 2023? 3. E' vero che lei in difformità alla SCIA 41/2014 non ha adeguato urbanisticamente le difformità dei luoghi, in specie portico zona bar, oggetto di affitto? 4. E' vero che lei all'incontro, avvenuto in data 25 novembre 2024, sui luoghi oggetto del contratto di affitto, indetto da parte attorea, sia per la constatazione del buono stato dei locali, sia per la messa in sicurezza degli impianti, si è astenuto dall'accettare il rilascio e cosìla presa di possesso dell'unità immobiliare oggetto di contratto di affitto? *** ** *** 5. Si chiede ammettere prova testimoniale dal Signor Testimone_1
, con studio in Albese Con AS (CO), nella Via Roma n° 77, sulla circostanza di cui al
[...] punto 5._ 5. Vero è che lei nell'interesse e per conto del ha incoato, presso Controparte_2 l'Ufficio SUAP del Comune di Tavernerio, istanza di sospensione, addì 07 febbraio 2023, relativamente all'attività ricettiva “Crott Del AN”? *** ** *** 6. Si chiede ammettere prova testimoniale delle Signore – e Controparte_5 Email_1 Tes_2
– -, sulla circostanza di cui al punto 6._ 6. Vero è che lei,
[...] Email_2 nell'interesse e per conto del “Crott Del AN”, ha partecipato ai Controparte_2 sopralluoghi nei locali oggetto di affitto di azienda in favore della ed in Controparte_1 specie, relativamente alle attrezzature oggetto del patrimonio di affitto, concordando quanto riportato nella posta elettronica di cui allo All. 08 che si esibisce? • Si chiede ammettere prova testimoniale del Signor Geom. Geom. con studio in Cermenate (CO) nella Via Gaggi n° 8, sulla Tes_3 CP_6 circostanza di cui al punto 7._ 7. Vero che lei, unitamente ai legali rappresentanti della CP_1
, germani e , ha constatato, presso l'Ufficio Edilizia del Comune di
[...] CP_1 Parte_2 CP_4 Tavernerio, a mezzo della SCIA 41/2014, le difformità urbanistiche dei luoghi oggetto del contratto di affitto di azienda e la inidoneità delle stesse alla insita funzione ricettiva? • Si chiede ammettere prova pagina 2 di 5 testimoniale della Signora , nata in [...], il giorno 29 settembre 1999, sulla Testimone_4 circostanza di cui ai punti 8, 9._ 8. E' vero che lei è stata presente all'incontro, avvenuto in data 25 novembre 2024, sui luoghi oggetto del contratto di affitto che le si esibisce, indetto da parte attorea, germani sia per la constatazione del buono stato dei locali, sia per la messa in sicurezza degli CP_1 impianti? 9. E' vero che all'incontro, avvenuto in data 25 novembre 2024, di cui al punto 8., era presente anche il Signor il quale si è astenuto dall'accettare il rilascio e così Testimone_5 la presa di possesso dell'unità immobiliare oggetto di contratto di affitto che le esibisce ?
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: in principalità: - premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere le domande formulate dall'attrice opponente e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto;
- premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, condannare l'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase monitoria e di questo giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che il contratto d'affitto di azienda in data 17.04.2023 sottoscritto tra gli odierni comparenti prevedeva l'affitto dell'attività di trattoria, pizzeria e ristorazione da esercitarsi nei locali siti in Comune di Tavernerio, Via Ai Monti n. 7/a; 2) vero che l'attività di ristorante continuava senza soluzione di continuità sino alla data odierna;
vero che la
[...] ometteva di restituire a l'immobile di Tavernerio, Via Ai Monti n. 7/a; Controparte_1 CP_2 4) vero che la manutenzione delle attrezzature oggetto di contratto di affitto d'azienda spettava all'affittuario (cfr. doc. 4 comparsa); 5) vero che la rottura da utilizzo delle attrezzature oggetto del contratto di affitto di azienda spettava all'affittuario (cfr. doc. 4 comparsa); 6) vero che la rottura del frigorifero lamentata dall'opponente era dovuta ad evento naturale, che avrebbe dovuto essere Contr segnalato dalla alla propria compagnia di assicurazione;
7) vero che il canone per i primi mesi di vigenza del contratto di affitto di azienda era stato concordato in Euro 9.000,00 in quanto le attrezzature erano già state utilizzate;
8) vero che le contestazioni in ordine alla sospensione dell'attività del Crott Del AN venivano sollevate per la prima volta nell'atto di citazione in opposizione a precetto. Sulle predette circostanze si indica come teste: - Rag. , con studio Testimone_2 in Erba, Via Albavilla n. 26. Premesso che le prove richieste da controparte sono da considerarsi tutte inconferenti, nonché ininfluenti ai fini del decidere, posto che esulano dalla cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione, in primo luogo ci si oppone alle prove orali per i seguenti motivi: cap. 1) in quanto negativo, generico e contenente valutazioni non demandabili al teste;
cap. 2) in quanto generico nella sua intera formulazione;
cap. 3) in quanto negativo e contenente valutazioni non demandabili al teste;
cap. 4) in quanto generico nella sua intera formulazione;
cap. 5) in quanto generico nella sua intera formulazione;
cap. 6) in quanto generico e contenente valutazioni non demandabili al teste;
cap. 7) in quanto generico nella sua intera formulazione e da provarsi per iscritto;
cap. 8) in quanto generico nella sua intera valutazione e valutativo;
cap. 9) in quanto generico nella sua intera valutazione, negativo e contenente valutazioni non demandabili al teste. In caso di ammissione, nonostante la presente opposizione, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con il medesimo teste sopra indicato. Ci si oppone alla richiesta di esibizione formulata poiché inammissibile, posto che la parte non può chiedere l'esibizione di un documento di cui essa è in grado di acquisire autonomamente una copia e produrla in causa. Ci si oppone alla richiesta di C.T.U. formulata in quanto meramente esplorativa.
pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte di due precetti notificati in data 10.3.25 e 20.3.25 da nei confronti Controparte_2 di e in proprio e quali soci della , questi ultimi CP_1 Parte_2 Controparte_1 proponevano due distinti atti di opposizione ex art 615 co 1 cpc.
I due giudizi (rg n 1008/25 e 1326/25) venivano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva.
A fondamento delle opposizioni, la difesa dei debitori oltre ad eccepire il difetto di legittimazione in capo al creditore intimante, ha riportato tutte le deduzioni ed eccezioni effettuate nel giudizio di gravame in Corte d'Appello avverso la sentenza emessa da questo Tribunale, costituente il titolo oggetto del precetto.
Si è costituito il creditore intimante contestando la ammissibilità e fondatezza delle opposizioni di cui ha chiesto il rigetto, con condanna ex art 96 cpc.
Preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione in capo al creditore intimante, non essendo stata esplicitamente riproposta, deve ritenersi rinunciata.
Nel merito, le opposizioni sono infondate e pertanto vanno rigettate.
Come è noto, il debitore intimato in vista dell'esecuzione può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori al titolo oggetto del precetto, fatti che sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.
Nella specie, concernente le opposizioni ex art. 615 co 1 c.p.c. avverso due precetti notificati dal creditore intimante aventi ad oggetto la sentenza n 103/2025 di questo Tribunale, gravata in Corte d'Appello, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di gravame, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Ed invece, la difesa degli opponenti fonda l'opposizione a precetto proprio sugli stessi fatti e circostanze già fatte valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in esito al quale è stata emessa la sentenza costituente il titolo intimato e comunque su fatti oggetto della delibazione della Corte d'appello di Milano in sede di gravame.
Ne consegue che, poiché l'opposizione a precetto non è stata avanzata per motivi diversi da quelli che costituiscono oggetto dell'impugnazione del titolo esecutivo davanti al giudice dell'impugnazione, la stessa va rigettata.
Le presenti opposizioni risultano iniziative processuali intraprese con colpa molto grave e con finalità meramente dilatorie, con conseguente evitabile instaurazione del contenzioso ed altrettanto evitabile dispendio di tempi e risorse della giustizia, sicché si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 ult. co. c.p.c., quale sanzione processuale che, non avendo finalità prettamente risarcitoria, prescinde dalla prova della sussistenza di un effettivo pregiudizio per la parte vittoriosa, mirando, invece, appunto, a sanzionare condotte di abuso degli strumenti processuali, contrarie al principio di lealtà o suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo e, quindi, lesive di interessi pubblicistici prima ancora che di parte (Trib. Verona, 20.09.2010 e 9.12.2010; Trib. Milano 29.08.2009; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., n. 5300 dell'11.02.2011); alla relativa liquidazione, tenuto conto anche della gravità della colpa dell'opponente che peraltro si è visto rigettare l'opposizione in primo grado con sentenza poi confermata in Corte d'appello, si provvede come in dispositivo, in via equitativa, per l'importo pari al 100% delle spese che saranno liquidate.
Le spese seguono la soccombenza di legge e si liquidano come da dispositivo in relazione al valore della controversia (scaglione fino ad euro 52.000) e facendo applicazione delle tabelle di cui al DM pagina 4 di 5 55/2014 per le varie fasi, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
NN parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese che liquida in euro 5810,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge;
NN parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 5810,00 ex art 96 cpc;
Como, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2025 e al n promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) sia in proprio sia quali soci amministratori della società C.F._2 CP_1 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. FISCHETTI GIROLAMO,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N 77 TRAPANI ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3 RE MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA A. VOLTA N. 37 ANGOLO VIA FIUME N. 14 ERBA
CONVENUTO/I OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE OPPONENTE
VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE reiectis adversis, in via preliminare, 1. accertare e dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, per l'effetto, previa sospensione dell'esecutività del titolo, dichiarare nullo e senza efficacia alcuna il precetto di pagamento notificato in data 10-13 marzo 2025 per cui è opposizione;
nel merito, 2. accertare, ritenere e dichiarare nullo e senza efficacia alcuna il precetto di pagamento notificato in data 10-13 marzo 2025 per cui è opposizione. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed emolumenti di legge. *** ** *** Con espressa riserva di aggiungere, variare, documentare, precisare ed integrare, anche all'esito delle difese di controparte, quanto oggi dedotto e formulato. IN VIA ISTRUTTORIA 1. Si chiede ammettere gli atti ed i documenti di cui in parte narrativa che saranno comunicati, prodotti e depositati nell'instaurando fascicolo telematico e, in specie: dallo All. 01 allo All. 13._ *** ** *** 2. Si chiede ordinare estrarre ed acquisire, ai fini del decidere: 1) l'istanza di sospensione dell'attività “Crott Del AN”, incoata nell'interesse di parte convenuta, presso l'Ufficio SUAP del Comune di Tavernerio, dal Signor Dr. Teodolindo, con studio in Albese Con AS (CO), nella Via Roma n° 77, consulente CP_3 fiscale del 2) la SCIA 41/2014 incardinata presso l' Comune di CP_2 Controparte_4 Tavernerio, dalla quale si evince la difformità urbanistica relativa alla zona portico dell'immobile oggetto del contratto di affitto. *** ** *** 3. Si chiede ammettere e nominare C.T.U. tecnica al fine della constatazione, sia delle gravi difformità urbanistiche tra la SCIA 41/2014 ed i luoghi per cui è affitto, sia delle carenze amministrative di sospensione attività e di somministrazione alcolici, tali da rendere inidonea la struttura all'uso ricettivo contrattuale.
4. Si chiede ammettere interrogatorio formale del Signor –c.f.: odierna parte convenuta Controparte_2 CodiceFiscale_4 opposta, sulle circostanze di cui ai punti 1, 2, 3, 4._ 1. E' vero che lei ha manifestato disponibilità, successivamente non ottemperando, alle richieste, prima verbali e successivamente a mezzo posta elettronica, a lei notificate nell'immediatezza dalla presa di possesso dell'immobile oggetto di contratto di affitto, di interventi tecnici riparativi circa le attrezzature patrimonio di affitto (art. 2 contratto affitto azienda) da parte della 2. E' vero che lei ha sospeso l'attività ricettiva Controparte_1
“Crott Del AN” a far data dal giorno 07 febbraio 2023, stante la sottoscrizione del contratto di affitto in data 17 aprile 2023? 3. E' vero che lei in difformità alla SCIA 41/2014 non ha adeguato urbanisticamente le difformità dei luoghi, in specie portico zona bar, oggetto di affitto? 4. E' vero che lei all'incontro, avvenuto in data 25 novembre 2024, sui luoghi oggetto del contratto di affitto, indetto da parte attorea, sia per la constatazione del buono stato dei locali, sia per la messa in sicurezza degli impianti, si è astenuto dall'accettare il rilascio e cosìla presa di possesso dell'unità immobiliare oggetto di contratto di affitto? *** ** *** 5. Si chiede ammettere prova testimoniale dal Signor Testimone_1
, con studio in Albese Con AS (CO), nella Via Roma n° 77, sulla circostanza di cui al
[...] punto 5._ 5. Vero è che lei nell'interesse e per conto del ha incoato, presso Controparte_2 l'Ufficio SUAP del Comune di Tavernerio, istanza di sospensione, addì 07 febbraio 2023, relativamente all'attività ricettiva “Crott Del AN”? *** ** *** 6. Si chiede ammettere prova testimoniale delle Signore – e Controparte_5 Email_1 Tes_2
– -, sulla circostanza di cui al punto 6._ 6. Vero è che lei,
[...] Email_2 nell'interesse e per conto del “Crott Del AN”, ha partecipato ai Controparte_2 sopralluoghi nei locali oggetto di affitto di azienda in favore della ed in Controparte_1 specie, relativamente alle attrezzature oggetto del patrimonio di affitto, concordando quanto riportato nella posta elettronica di cui allo All. 08 che si esibisce? • Si chiede ammettere prova testimoniale del Signor Geom. Geom. con studio in Cermenate (CO) nella Via Gaggi n° 8, sulla Tes_3 CP_6 circostanza di cui al punto 7._ 7. Vero che lei, unitamente ai legali rappresentanti della CP_1
, germani e , ha constatato, presso l'Ufficio Edilizia del Comune di
[...] CP_1 Parte_2 CP_4 Tavernerio, a mezzo della SCIA 41/2014, le difformità urbanistiche dei luoghi oggetto del contratto di affitto di azienda e la inidoneità delle stesse alla insita funzione ricettiva? • Si chiede ammettere prova pagina 2 di 5 testimoniale della Signora , nata in [...], il giorno 29 settembre 1999, sulla Testimone_4 circostanza di cui ai punti 8, 9._ 8. E' vero che lei è stata presente all'incontro, avvenuto in data 25 novembre 2024, sui luoghi oggetto del contratto di affitto che le si esibisce, indetto da parte attorea, germani sia per la constatazione del buono stato dei locali, sia per la messa in sicurezza degli CP_1 impianti? 9. E' vero che all'incontro, avvenuto in data 25 novembre 2024, di cui al punto 8., era presente anche il Signor il quale si è astenuto dall'accettare il rilascio e così Testimone_5 la presa di possesso dell'unità immobiliare oggetto di contratto di affitto che le esibisce ?
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: in principalità: - premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere le domande formulate dall'attrice opponente e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto;
- premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, condannare l'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase monitoria e di questo giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che il contratto d'affitto di azienda in data 17.04.2023 sottoscritto tra gli odierni comparenti prevedeva l'affitto dell'attività di trattoria, pizzeria e ristorazione da esercitarsi nei locali siti in Comune di Tavernerio, Via Ai Monti n. 7/a; 2) vero che l'attività di ristorante continuava senza soluzione di continuità sino alla data odierna;
vero che la
[...] ometteva di restituire a l'immobile di Tavernerio, Via Ai Monti n. 7/a; Controparte_1 CP_2 4) vero che la manutenzione delle attrezzature oggetto di contratto di affitto d'azienda spettava all'affittuario (cfr. doc. 4 comparsa); 5) vero che la rottura da utilizzo delle attrezzature oggetto del contratto di affitto di azienda spettava all'affittuario (cfr. doc. 4 comparsa); 6) vero che la rottura del frigorifero lamentata dall'opponente era dovuta ad evento naturale, che avrebbe dovuto essere Contr segnalato dalla alla propria compagnia di assicurazione;
7) vero che il canone per i primi mesi di vigenza del contratto di affitto di azienda era stato concordato in Euro 9.000,00 in quanto le attrezzature erano già state utilizzate;
8) vero che le contestazioni in ordine alla sospensione dell'attività del Crott Del AN venivano sollevate per la prima volta nell'atto di citazione in opposizione a precetto. Sulle predette circostanze si indica come teste: - Rag. , con studio Testimone_2 in Erba, Via Albavilla n. 26. Premesso che le prove richieste da controparte sono da considerarsi tutte inconferenti, nonché ininfluenti ai fini del decidere, posto che esulano dalla cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione, in primo luogo ci si oppone alle prove orali per i seguenti motivi: cap. 1) in quanto negativo, generico e contenente valutazioni non demandabili al teste;
cap. 2) in quanto generico nella sua intera formulazione;
cap. 3) in quanto negativo e contenente valutazioni non demandabili al teste;
cap. 4) in quanto generico nella sua intera formulazione;
cap. 5) in quanto generico nella sua intera formulazione;
cap. 6) in quanto generico e contenente valutazioni non demandabili al teste;
cap. 7) in quanto generico nella sua intera formulazione e da provarsi per iscritto;
cap. 8) in quanto generico nella sua intera valutazione e valutativo;
cap. 9) in quanto generico nella sua intera valutazione, negativo e contenente valutazioni non demandabili al teste. In caso di ammissione, nonostante la presente opposizione, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con il medesimo teste sopra indicato. Ci si oppone alla richiesta di esibizione formulata poiché inammissibile, posto che la parte non può chiedere l'esibizione di un documento di cui essa è in grado di acquisire autonomamente una copia e produrla in causa. Ci si oppone alla richiesta di C.T.U. formulata in quanto meramente esplorativa.
pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte di due precetti notificati in data 10.3.25 e 20.3.25 da nei confronti Controparte_2 di e in proprio e quali soci della , questi ultimi CP_1 Parte_2 Controparte_1 proponevano due distinti atti di opposizione ex art 615 co 1 cpc.
I due giudizi (rg n 1008/25 e 1326/25) venivano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva.
A fondamento delle opposizioni, la difesa dei debitori oltre ad eccepire il difetto di legittimazione in capo al creditore intimante, ha riportato tutte le deduzioni ed eccezioni effettuate nel giudizio di gravame in Corte d'Appello avverso la sentenza emessa da questo Tribunale, costituente il titolo oggetto del precetto.
Si è costituito il creditore intimante contestando la ammissibilità e fondatezza delle opposizioni di cui ha chiesto il rigetto, con condanna ex art 96 cpc.
Preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione in capo al creditore intimante, non essendo stata esplicitamente riproposta, deve ritenersi rinunciata.
Nel merito, le opposizioni sono infondate e pertanto vanno rigettate.
Come è noto, il debitore intimato in vista dell'esecuzione può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori al titolo oggetto del precetto, fatti che sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.
Nella specie, concernente le opposizioni ex art. 615 co 1 c.p.c. avverso due precetti notificati dal creditore intimante aventi ad oggetto la sentenza n 103/2025 di questo Tribunale, gravata in Corte d'Appello, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di gravame, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Ed invece, la difesa degli opponenti fonda l'opposizione a precetto proprio sugli stessi fatti e circostanze già fatte valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in esito al quale è stata emessa la sentenza costituente il titolo intimato e comunque su fatti oggetto della delibazione della Corte d'appello di Milano in sede di gravame.
Ne consegue che, poiché l'opposizione a precetto non è stata avanzata per motivi diversi da quelli che costituiscono oggetto dell'impugnazione del titolo esecutivo davanti al giudice dell'impugnazione, la stessa va rigettata.
Le presenti opposizioni risultano iniziative processuali intraprese con colpa molto grave e con finalità meramente dilatorie, con conseguente evitabile instaurazione del contenzioso ed altrettanto evitabile dispendio di tempi e risorse della giustizia, sicché si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 ult. co. c.p.c., quale sanzione processuale che, non avendo finalità prettamente risarcitoria, prescinde dalla prova della sussistenza di un effettivo pregiudizio per la parte vittoriosa, mirando, invece, appunto, a sanzionare condotte di abuso degli strumenti processuali, contrarie al principio di lealtà o suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo e, quindi, lesive di interessi pubblicistici prima ancora che di parte (Trib. Verona, 20.09.2010 e 9.12.2010; Trib. Milano 29.08.2009; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., n. 5300 dell'11.02.2011); alla relativa liquidazione, tenuto conto anche della gravità della colpa dell'opponente che peraltro si è visto rigettare l'opposizione in primo grado con sentenza poi confermata in Corte d'appello, si provvede come in dispositivo, in via equitativa, per l'importo pari al 100% delle spese che saranno liquidate.
Le spese seguono la soccombenza di legge e si liquidano come da dispositivo in relazione al valore della controversia (scaglione fino ad euro 52.000) e facendo applicazione delle tabelle di cui al DM pagina 4 di 5 55/2014 per le varie fasi, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
NN parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese che liquida in euro 5810,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge;
NN parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 5810,00 ex art 96 cpc;
Como, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 5 di 5