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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 31/10/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RG N. 1220/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1220 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Vincenzo Ribet, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
[...] [...]
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO : ON
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , , , CP_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
avanti al Tribunale di Rieti per sentir accogliere le seguenti conclusioni : “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.
l'avvenuto acquisto da parte dell'attore sig. per intervenuta usucapione, della Parte_1
proprietà del terreno sito in: Nazzano loc. Valli snc Strada viciniale della Valle Foglio n.
3. PART.
241 sub 1 - PART 241 sub 2 - Part. 241 ente urbano mq 3953 come da estratto di mappa per aver
il sig. mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e non Parte_1
ininterrotto da oltre 20 anni e conseguentemente. Ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del
suddetto bene immobile in favore del medesimo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di
causa.”
Riferiva l'attore che i genitori avevano provveduto in vita a donare ai fratelli Parte_1
un terreno ciascuno nel Comune di Nazzano. Nell'atto di donazione veniva riportato che :
“Il signor dona al figlio che accetta la proprietà Controparte_3 Parte_1
dell'appartamento sito in Nazzano loc. Valli snc al primo piano, privo di impianto termico e
rivestimenti esterni, di due vani ed accessori, confinante con quanto assegnato a Controparte_1
e residua proprietà del donante da più lati;
locale deposito al piano terra di circa metri quadrati
ottantadue ( mq82) confinante con strada e residua proprietà del donante. Al N.C.E.U. Fg.3 P.lla
119 sub 1, giusta scheda n. 466 del 5.12.1985”. Riferiva l'attore che in data 22.02.1993 i fratelli sottoscrivevano una scrittura privata con la quale venivano suddivise la Parte_1
porzione di proprietà pervenute per donazione. Successivamente alla sottoscrizione di tale scrittura ciascuno di loro ha iniziato a vivere nella propria proprietà. Veniva incardinato il presente giudizio per dimostrare che nell'arco dei venti anni prescritti dalla legge il sig.
aveva posseduto in modo esclusivo ed indisturbato il bene donatogli Parte_1
dal padre ma mai suddiviso catastalmente con gli altri comproprietari.
Alla udienza di prima comparizione veniva dichiarata la contumacia dei convenuti.
Veniva ammesso interrogatorio formale dei convenuti e, alla successiva udienza nessuno compariva e veniva dato atto delle mancata risposta all'interpello.
2 Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviava la causa ai sensi dell'art. 189
c.p.c. alla udienza del 11.07.2025 tenuta con modalità cartolare. Con provvedimento ai sensi dell'art. 127 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
Per giurisprudenza occorre che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425). La mancata
3 comparizione del convenuto all'interrogatorio formale consente al giudice di valutare come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Il disinteresse “formale”, in altri termini,
dei convenuti, intestatari catastali dei beni, costituisce chiaro indizio di disinteresse
“sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla parte attrice.
Alla luce della documentazione prodotta ed in particolare l'atto di donazione, la scrittura privata e la mancata risposta all'interrogatorio formale consente di ritenere raggiunta la prova che ha posseduto in modo continuato da oltre venti anni, Parte_1
mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, il bene in questione.
La mancata costituzione delle parti convenute giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara in suo favore, Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva dell'immobile sito in Nazzano loc. Valli snc Strada viciniale della Valle
censito al Catasto Fabbricato del Comune di Nazzano al Foglio n.
3. part. 241 sub 1 ZC U ,
cat C/2- cl.
2 - cons. 37, sup. cat. 43- rend. 15,29; - part. 241 sub 2 - ZC U , cat C/2- classe 2
cons.23, sup. cat. 30- rend. 9; part. 241 ente urbano mq 3953
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 31.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1220 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Vincenzo Ribet, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
[...] [...]
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO : ON
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , , , CP_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
avanti al Tribunale di Rieti per sentir accogliere le seguenti conclusioni : “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.
l'avvenuto acquisto da parte dell'attore sig. per intervenuta usucapione, della Parte_1
proprietà del terreno sito in: Nazzano loc. Valli snc Strada viciniale della Valle Foglio n.
3. PART.
241 sub 1 - PART 241 sub 2 - Part. 241 ente urbano mq 3953 come da estratto di mappa per aver
il sig. mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e non Parte_1
ininterrotto da oltre 20 anni e conseguentemente. Ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del
suddetto bene immobile in favore del medesimo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di
causa.”
Riferiva l'attore che i genitori avevano provveduto in vita a donare ai fratelli Parte_1
un terreno ciascuno nel Comune di Nazzano. Nell'atto di donazione veniva riportato che :
“Il signor dona al figlio che accetta la proprietà Controparte_3 Parte_1
dell'appartamento sito in Nazzano loc. Valli snc al primo piano, privo di impianto termico e
rivestimenti esterni, di due vani ed accessori, confinante con quanto assegnato a Controparte_1
e residua proprietà del donante da più lati;
locale deposito al piano terra di circa metri quadrati
ottantadue ( mq82) confinante con strada e residua proprietà del donante. Al N.C.E.U. Fg.3 P.lla
119 sub 1, giusta scheda n. 466 del 5.12.1985”. Riferiva l'attore che in data 22.02.1993 i fratelli sottoscrivevano una scrittura privata con la quale venivano suddivise la Parte_1
porzione di proprietà pervenute per donazione. Successivamente alla sottoscrizione di tale scrittura ciascuno di loro ha iniziato a vivere nella propria proprietà. Veniva incardinato il presente giudizio per dimostrare che nell'arco dei venti anni prescritti dalla legge il sig.
aveva posseduto in modo esclusivo ed indisturbato il bene donatogli Parte_1
dal padre ma mai suddiviso catastalmente con gli altri comproprietari.
Alla udienza di prima comparizione veniva dichiarata la contumacia dei convenuti.
Veniva ammesso interrogatorio formale dei convenuti e, alla successiva udienza nessuno compariva e veniva dato atto delle mancata risposta all'interpello.
2 Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviava la causa ai sensi dell'art. 189
c.p.c. alla udienza del 11.07.2025 tenuta con modalità cartolare. Con provvedimento ai sensi dell'art. 127 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il
possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni.
La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente,
una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va
dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e “chi agisce in giudizio per
ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la
prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non
solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile
2011).
Per la Suprema Corte la prova deve essere fornita mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario”. (Cass. Civ.
ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
Per giurisprudenza occorre che l'attore fornisca indizi idonei a dare prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (cfr. Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425). La mancata
3 comparizione del convenuto all'interrogatorio formale consente al giudice di valutare come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Il disinteresse “formale”, in altri termini,
dei convenuti, intestatari catastali dei beni, costituisce chiaro indizio di disinteresse
“sostanziale” e permette di ritenere ampiamente raggiunta la prova dell'elemento psicologico del possesso ad usucapionem in capo alla parte attrice.
Alla luce della documentazione prodotta ed in particolare l'atto di donazione, la scrittura privata e la mancata risposta all'interrogatorio formale consente di ritenere raggiunta la prova che ha posseduto in modo continuato da oltre venti anni, Parte_1
mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, il bene in questione.
La mancata costituzione delle parti convenute giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda di e per l'effetto dichiara in suo favore, Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. del diritto di proprietà esclusiva dell'immobile sito in Nazzano loc. Valli snc Strada viciniale della Valle
censito al Catasto Fabbricato del Comune di Nazzano al Foglio n.
3. part. 241 sub 1 ZC U ,
cat C/2- cl.
2 - cons. 37, sup. cat. 43- rend. 15,29; - part. 241 sub 2 - ZC U , cat C/2- classe 2
cons.23, sup. cat. 30- rend. 9; part. 241 ente urbano mq 3953
- Conseguentemente e per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente ed all'Ufficio Tecnico Erariale la voltura di accatastamento e la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
- Spese compensate
Così deciso in Rieti 31.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
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