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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2404/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2404/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPPELLACCI Parte_1 C.F._1
ALFREDO, elettivamente domiciliato in Via Passo della Portella, 58 65124 PESCARA presso il difensore avv. CAPPELLACCI ALFREDO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLLITTO GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LUDOVISI 45, 00187 ROMA presso il difensore avv. SOLLITTO
GIUSEPPE
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 678/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 22-
05-2023.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 06-07-2023, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 22-05-2023 in favore della con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
11.215,11, oltre interessi e spese della procedura, vantata in forza di contratto di cessione del credito tra la Treccani Reti S.p.a. e la odierna opposta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN
VIA PRELIMINARE: - voglia dichiarare in via preliminare per i motivi di cui al punto 1) della presente opposizione la carenza di legittimazione attiva della in persona Controparte_1 dell'Amministratore unico p.t. con sede legale in Milano Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, con la condanna dell'opposta società ricorrente al pagamento delle spese legali ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali al 15 % su onorari, IVA e CPA come per legge in favore dell'avvocato antistatario;
NEL MERITO: - Voglia l'Ill.mo Giudice adito per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, revocare e porre nel nulla, comunque dichiarandone l'inefficacia, l'opposto decreto ingiuntivo n. 678/2023 emesso dal Tribunale di Pescara in data 22.05.2023, in favore della
[...] in persona del legale p.t. nei confronti del sig. per inesistenza Controparte_1 Parte_1 dell'obbligazione ed in ogni caso per inammissibilità e/o infondatezza in fatto e diritto della domanda di pagamento della somma ingiunta poiché l'obbligazione è estinta con atto di transazione ripassato tra l'opponente ed il cedente Treccani Reti s.p.a.; - In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di inesistenza del credito e/o estinzione del credito ingiunto per transazione, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto per estinzione quantomeno parziale del credito ingiunto per la somma già pagata al cedente di euro 6.278,50”.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva il difetto di legittimazione attiva in capo alla
[...]
l'inesistenza del credito vantato in quanto ogni posizione era stata estinta con la Controparte_1
Treccani Reti s.p.a. mediante transazione del 25-02-2022, l'incertezza e indeterminatezza del credito, non essendo state individuate le operazioni di calcolo che avrebbero condotto al saldo debitore, o, in via subordinata, l'estinzione parziale del credito stesso, e la non debenza degli interessi richiesti.
2) Si costituiva in giudizio la contestando la domanda di parte opponente e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
• in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 678/2023 (R.G. 1846/2023) ivi opposto;
• nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
• nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare in sede istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e di compensi di cui al presente giudizio”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art.189 c.p.c.
pagina 2 di 4 4) Premesso che, per il principio della “ragione più liquida”, posto a presidio di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza la necessità di esaminare previamente le altre questioni, imponendosi un approccio che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c., e premesso altresì che è stata data prova, da parte dell'opposta, della cessione dei crediti intervenuta tra la Treccani
Reti s.p.a. e essendo stato prodotto in atti, oltre all'avviso della cessione Controparte_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 3 allegato al ricorso per ingiunzione), anche il contratto di cessione debitamente sottoscritto (all. 5 alla comparsa di costituzione), va rilevato quanto segue.
5) Il credito azionato in via monitoria deriverebbe da una cessione di credito pro-soluto della Treccani
Reti s.p.a. alla in relazione a tre contratti di fornitura sottoscritti dal Controparte_1 [...]
, ovvero: contratto CL896913 per € 3.658,50 e interessi moratori;
contratto CL897114 Parte_1 per € 5.141,61 e interessi moratori;
contratto CL907224 per € 2.415,00 e interessi moratori.
L'opponente ha dedotto essere il credito in questione inesistente, in quanto egli, a seguito di trattativa con la Treccani Reti s.p.a., intervenuta prima della cessione del credito all'opposta, aveva concluso in data 25-02-2022 una transazione, estinguendo ogni posizione debitoria e ciò sia per i contratti con merce effettivamente consegnata che per quelli con merce non consegnata dalla Treccani Reti s.p.a. al
. Parte_1
Nel contratto di transazione prodotto in atti (doc. 1 fascicolo opponente), effettivamente, si legge: “il presente annulla e sostituisce tutti i precedenti contratti. nulla più a pretendere;
pertanto, nulla sarà dovuto dal sig. ”. Veniva anche ivi indicato che la somma di € 6.278,50 era stata già Parte_1 versata dal tramite l'apposizione della dicitura “già in nostro possesso”. Ebbene, la parte Parte_1 opposta non ha contestato il contenuto di detta transazione, limitandosi ad eccepire che essa riguarderebbe i contratti ED018670, CL8987106, CL907171 e CL913103, non oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
tuttavia, non ha fornito alcuna dimostrazione di tale assunto. Né la transazione prodotta in atti fa riferimento specifico solo ad alcuni contratti, diversi da quelli per cui si è agito in via monitoria, richiamando invece “tutti i precedenti contratti”, quindi tutti i contratti precedenti al 25-2- 2022, ivi compresi, dunque, anche i contratti di fornitura di cui sopra (contratto CL896913 del 26-7-
2019; contratto CL897114 del 12-9-2019; contratto CL907224 del 3-2-2020).
L'opponente, convenuto sostanziale, ha dunque contestato il diritto azionato con il ricorso per ingiunzione, facendo valere l'esistenza di un fatto estintivo di tale diritto. Per contro, la parte opposta non ha fornito prova del fatto costitutivo del credito, onere ad essa spettante, non avendo in alcun modo dimostrato perché i contratti azionati in via monitoria dovessero ritenersi esclusi dalla citata transazione.
6) A ciò si aggiunga che l'allegato 1 al contratto di cessione del credito, denominato “Elenco dei crediti ricompresi nel portafoglio” è costituito da un mero foglio recante il nominativo del , in Parte_1 relazione al quale non vi è prova certa che sia l'allegato originale al contratto di cessione.
Inoltre, l'opposta non ha fornito alcuna spiegazione delle modalità di calcolo dell'importo ingiunto, non essendo stato documentato come si sia formata la somma richiesta, diversa da quella di cui ai contratti allegati al ricorso per ingiunzione, né è stata dimostrata l'avvenuta consegna della merce oggetto dei contratti in questione.
7) L'opposizione deve pertanto essere accolta e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere conseguentemente revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2404/2023, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 678/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 22-05-2023; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Controparte_1 favore dell'opponente , delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 5.222,50, di cui € 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15% (art. 3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente che si è dichiarato antistatario.
Pescara, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2404/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPPELLACCI Parte_1 C.F._1
ALFREDO, elettivamente domiciliato in Via Passo della Portella, 58 65124 PESCARA presso il difensore avv. CAPPELLACCI ALFREDO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLLITTO GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LUDOVISI 45, 00187 ROMA presso il difensore avv. SOLLITTO
GIUSEPPE
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 678/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 22-
05-2023.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 06-07-2023, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 22-05-2023 in favore della con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
11.215,11, oltre interessi e spese della procedura, vantata in forza di contratto di cessione del credito tra la Treccani Reti S.p.a. e la odierna opposta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN
VIA PRELIMINARE: - voglia dichiarare in via preliminare per i motivi di cui al punto 1) della presente opposizione la carenza di legittimazione attiva della in persona Controparte_1 dell'Amministratore unico p.t. con sede legale in Milano Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, con la condanna dell'opposta società ricorrente al pagamento delle spese legali ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali al 15 % su onorari, IVA e CPA come per legge in favore dell'avvocato antistatario;
NEL MERITO: - Voglia l'Ill.mo Giudice adito per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, revocare e porre nel nulla, comunque dichiarandone l'inefficacia, l'opposto decreto ingiuntivo n. 678/2023 emesso dal Tribunale di Pescara in data 22.05.2023, in favore della
[...] in persona del legale p.t. nei confronti del sig. per inesistenza Controparte_1 Parte_1 dell'obbligazione ed in ogni caso per inammissibilità e/o infondatezza in fatto e diritto della domanda di pagamento della somma ingiunta poiché l'obbligazione è estinta con atto di transazione ripassato tra l'opponente ed il cedente Treccani Reti s.p.a.; - In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di inesistenza del credito e/o estinzione del credito ingiunto per transazione, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto per estinzione quantomeno parziale del credito ingiunto per la somma già pagata al cedente di euro 6.278,50”.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva il difetto di legittimazione attiva in capo alla
[...]
l'inesistenza del credito vantato in quanto ogni posizione era stata estinta con la Controparte_1
Treccani Reti s.p.a. mediante transazione del 25-02-2022, l'incertezza e indeterminatezza del credito, non essendo state individuate le operazioni di calcolo che avrebbero condotto al saldo debitore, o, in via subordinata, l'estinzione parziale del credito stesso, e la non debenza degli interessi richiesti.
2) Si costituiva in giudizio la contestando la domanda di parte opponente e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
• in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 678/2023 (R.G. 1846/2023) ivi opposto;
• nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
• nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare in sede istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e di compensi di cui al presente giudizio”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art.189 c.p.c.
pagina 2 di 4 4) Premesso che, per il principio della “ragione più liquida”, posto a presidio di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza la necessità di esaminare previamente le altre questioni, imponendosi un approccio che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c., e premesso altresì che è stata data prova, da parte dell'opposta, della cessione dei crediti intervenuta tra la Treccani
Reti s.p.a. e essendo stato prodotto in atti, oltre all'avviso della cessione Controparte_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 3 allegato al ricorso per ingiunzione), anche il contratto di cessione debitamente sottoscritto (all. 5 alla comparsa di costituzione), va rilevato quanto segue.
5) Il credito azionato in via monitoria deriverebbe da una cessione di credito pro-soluto della Treccani
Reti s.p.a. alla in relazione a tre contratti di fornitura sottoscritti dal Controparte_1 [...]
, ovvero: contratto CL896913 per € 3.658,50 e interessi moratori;
contratto CL897114 Parte_1 per € 5.141,61 e interessi moratori;
contratto CL907224 per € 2.415,00 e interessi moratori.
L'opponente ha dedotto essere il credito in questione inesistente, in quanto egli, a seguito di trattativa con la Treccani Reti s.p.a., intervenuta prima della cessione del credito all'opposta, aveva concluso in data 25-02-2022 una transazione, estinguendo ogni posizione debitoria e ciò sia per i contratti con merce effettivamente consegnata che per quelli con merce non consegnata dalla Treccani Reti s.p.a. al
. Parte_1
Nel contratto di transazione prodotto in atti (doc. 1 fascicolo opponente), effettivamente, si legge: “il presente annulla e sostituisce tutti i precedenti contratti. nulla più a pretendere;
pertanto, nulla sarà dovuto dal sig. ”. Veniva anche ivi indicato che la somma di € 6.278,50 era stata già Parte_1 versata dal tramite l'apposizione della dicitura “già in nostro possesso”. Ebbene, la parte Parte_1 opposta non ha contestato il contenuto di detta transazione, limitandosi ad eccepire che essa riguarderebbe i contratti ED018670, CL8987106, CL907171 e CL913103, non oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
tuttavia, non ha fornito alcuna dimostrazione di tale assunto. Né la transazione prodotta in atti fa riferimento specifico solo ad alcuni contratti, diversi da quelli per cui si è agito in via monitoria, richiamando invece “tutti i precedenti contratti”, quindi tutti i contratti precedenti al 25-2- 2022, ivi compresi, dunque, anche i contratti di fornitura di cui sopra (contratto CL896913 del 26-7-
2019; contratto CL897114 del 12-9-2019; contratto CL907224 del 3-2-2020).
L'opponente, convenuto sostanziale, ha dunque contestato il diritto azionato con il ricorso per ingiunzione, facendo valere l'esistenza di un fatto estintivo di tale diritto. Per contro, la parte opposta non ha fornito prova del fatto costitutivo del credito, onere ad essa spettante, non avendo in alcun modo dimostrato perché i contratti azionati in via monitoria dovessero ritenersi esclusi dalla citata transazione.
6) A ciò si aggiunga che l'allegato 1 al contratto di cessione del credito, denominato “Elenco dei crediti ricompresi nel portafoglio” è costituito da un mero foglio recante il nominativo del , in Parte_1 relazione al quale non vi è prova certa che sia l'allegato originale al contratto di cessione.
Inoltre, l'opposta non ha fornito alcuna spiegazione delle modalità di calcolo dell'importo ingiunto, non essendo stato documentato come si sia formata la somma richiesta, diversa da quella di cui ai contratti allegati al ricorso per ingiunzione, né è stata dimostrata l'avvenuta consegna della merce oggetto dei contratti in questione.
7) L'opposizione deve pertanto essere accolta e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere conseguentemente revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2404/2023, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 678/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 22-05-2023; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Controparte_1 favore dell'opponente , delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 5.222,50, di cui € 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15% (art. 3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente che si è dichiarato antistatario.
Pescara, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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