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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2531 dell'anno 2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Eugenio Longo, giusta procura in atti appellante contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Riccardo Pinella, giusta procura in atti appellata
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.), appello avverso sentenza n. 806/2023 resa dal Giudice di pace di Agrigento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 806/2023 del 14 luglio 2023 e depositata il 17 luglio 2023 il
Giudice di pace di Agrigento aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso il precetto intimato dall' per l'importo di € Parte_1 CP_1
2393,70, condannando il primo al pagamento delle spese di lite. Avverso la superiore sentenza non notificata ha Parte_1
proposto appello, censurando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per non aver motivato sulle argomentazioni dell'opponente e per non aver applicato l'istituto della compensazione, condannando il medesimo al pagamento delle spese di lite.
Sulla scorta dei suddetti motivi il ha insistito per la riforma della Pt_1
sentenza impugnata, domandando, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Costituitasi con comparsa, depositata l'11 gennaio 2024, ha CP_1
eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c., e ha contestato, nel merito, i motivi di appello, deducendo, inoltre, la mancata prova dei crediti, di cui si chiederebbe la compensazione.
La causa, concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, istruita con produzione documentale e acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, all'udienza del 24 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, vanno disattese, in via preliminare, le eccezioni sollevate dall'appellata a norma degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
L'art. 342 c.p.c. introdotto dalla L. n. 134/12 prevede che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata e nel caso di specie le censure svolte dall'appellante sono state espresse rispettando nella sostanza il requisito formale di cui si è detto, anche in considerazione dell'individuazione delle problematiche dibattute relative alla compensazione.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dalla difesa dell'appellata, essa non poteva condurre alla definizione del giudizio, perché per il suo accoglimento l'appello non deve avere neanche una probabilità di accoglimento e deve essere ictu oculi, grazie a un mero confronto tra motivi di appello e motivazione della sentenza di primo grado, palesemente infondato.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Invero, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia più volte enunciato, anche con riferimento alla compensazione, il principio in forza del quale in sede di opposizione all'esecuzione, anche preventiva, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso, con la conseguenza che la compensazione non è opponibile ogniqualvolta essa risulti essersi verificata prima della formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto (cfr., tra le altre, Cass. 30 novembre 2005 n. 26089; Trib. Roma 9 maggio 2006, in
Guida al dir., 2007, n. 9, 73), tale indirizzo interpretativo non può operare anche nella fattispecie concreta qui in esame, atteso che il credito fatto valere dall'appellata mediante l'atto di precetto opposto è relativo alla condanna al pagamento di € 2393,70, liquidata a titolo di provvisionale in sede penale e nell'ambito di quel giudizio il non poteva eccepire in Pt_1
compensazione il suo credito.
A tal proposito, vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui quando un'espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo, il debitore può, con opposizione all'esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio, in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza (Cass. 6 aprile 2011 n. 7864).
Come il credito relativo alle spese giudiziali, anche il credito relativo alla condanna risarcitoria provvisionale resa in sede penale è stato riconosciuto all'esito di un giudizio, nell'ambito del quale il debitore non avrebbe potuto eccepire in compensazione un
contro
-credito, sorto anteriormente.
Orbene, considerato che, allo stato, il maggiore
contro
-credito fatto valere in compensazione dall'appellante risulta liquido, certo ed esigibile, peraltro accertato giudizialmente ( cfr. convalida di sfratto per morosità del 21 novembre 2017; decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 372/2018),
l'opposizione deve essere accolta, stante la parziale compensazione tra il credito fatto valere mediante l'intimazione del precetto con detto maggiore
contro
-credito e conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Infine, va disattesa l'eccezione della con riferimento alla mancata CP_1 prova dei crediti, eccepiti in compensazione, attesa, peraltro, la validità dei titoli esecutivi prodotti, evidenziando che un eventuale difetto di notifica non inficerebbe l'esistenza del credito.
A tal proposito, va ricordato che la conformità della copia del titolo esecutivo o la notifica dello stesso non sono necessarie ai fini della operatività della compensazione.
Infatti, le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. ( cfr. Cass. n.
35913/2023) e nel caso di specie, i crediti opposti sono liquidi, certi ed esigibili.
Va, infine, disattesa la domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la mancata dimostrazione dei presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, così provvede: in riforma della sentenza del Giudice di pace di Agrigento n. 806/2023, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 l'inefficacia dell'atto di precetto notificato l'11 febbraio 2023; condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi CP_1
di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2614,00, oltre € 299.00 a titolo di esborsi, oltre iva e cpa, se dovuti come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 12 febbraio 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2531 dell'anno 2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Eugenio Longo, giusta procura in atti appellante contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Riccardo Pinella, giusta procura in atti appellata
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.), appello avverso sentenza n. 806/2023 resa dal Giudice di pace di Agrigento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 806/2023 del 14 luglio 2023 e depositata il 17 luglio 2023 il
Giudice di pace di Agrigento aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso il precetto intimato dall' per l'importo di € Parte_1 CP_1
2393,70, condannando il primo al pagamento delle spese di lite. Avverso la superiore sentenza non notificata ha Parte_1
proposto appello, censurando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per non aver motivato sulle argomentazioni dell'opponente e per non aver applicato l'istituto della compensazione, condannando il medesimo al pagamento delle spese di lite.
Sulla scorta dei suddetti motivi il ha insistito per la riforma della Pt_1
sentenza impugnata, domandando, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Costituitasi con comparsa, depositata l'11 gennaio 2024, ha CP_1
eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c., e ha contestato, nel merito, i motivi di appello, deducendo, inoltre, la mancata prova dei crediti, di cui si chiederebbe la compensazione.
La causa, concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, istruita con produzione documentale e acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, all'udienza del 24 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, vanno disattese, in via preliminare, le eccezioni sollevate dall'appellata a norma degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
L'art. 342 c.p.c. introdotto dalla L. n. 134/12 prevede che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata e nel caso di specie le censure svolte dall'appellante sono state espresse rispettando nella sostanza il requisito formale di cui si è detto, anche in considerazione dell'individuazione delle problematiche dibattute relative alla compensazione.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure sollevata dalla difesa dell'appellata, essa non poteva condurre alla definizione del giudizio, perché per il suo accoglimento l'appello non deve avere neanche una probabilità di accoglimento e deve essere ictu oculi, grazie a un mero confronto tra motivi di appello e motivazione della sentenza di primo grado, palesemente infondato.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Invero, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia più volte enunciato, anche con riferimento alla compensazione, il principio in forza del quale in sede di opposizione all'esecuzione, anche preventiva, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso, con la conseguenza che la compensazione non è opponibile ogniqualvolta essa risulti essersi verificata prima della formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto (cfr., tra le altre, Cass. 30 novembre 2005 n. 26089; Trib. Roma 9 maggio 2006, in
Guida al dir., 2007, n. 9, 73), tale indirizzo interpretativo non può operare anche nella fattispecie concreta qui in esame, atteso che il credito fatto valere dall'appellata mediante l'atto di precetto opposto è relativo alla condanna al pagamento di € 2393,70, liquidata a titolo di provvisionale in sede penale e nell'ambito di quel giudizio il non poteva eccepire in Pt_1
compensazione il suo credito.
A tal proposito, vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui quando un'espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo, il debitore può, con opposizione all'esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio, in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza (Cass. 6 aprile 2011 n. 7864).
Come il credito relativo alle spese giudiziali, anche il credito relativo alla condanna risarcitoria provvisionale resa in sede penale è stato riconosciuto all'esito di un giudizio, nell'ambito del quale il debitore non avrebbe potuto eccepire in compensazione un
contro
-credito, sorto anteriormente.
Orbene, considerato che, allo stato, il maggiore
contro
-credito fatto valere in compensazione dall'appellante risulta liquido, certo ed esigibile, peraltro accertato giudizialmente ( cfr. convalida di sfratto per morosità del 21 novembre 2017; decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 372/2018),
l'opposizione deve essere accolta, stante la parziale compensazione tra il credito fatto valere mediante l'intimazione del precetto con detto maggiore
contro
-credito e conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Infine, va disattesa l'eccezione della con riferimento alla mancata CP_1 prova dei crediti, eccepiti in compensazione, attesa, peraltro, la validità dei titoli esecutivi prodotti, evidenziando che un eventuale difetto di notifica non inficerebbe l'esistenza del credito.
A tal proposito, va ricordato che la conformità della copia del titolo esecutivo o la notifica dello stesso non sono necessarie ai fini della operatività della compensazione.
Infatti, le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. ( cfr. Cass. n.
35913/2023) e nel caso di specie, i crediti opposti sono liquidi, certi ed esigibili.
Va, infine, disattesa la domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la mancata dimostrazione dei presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, così provvede: in riforma della sentenza del Giudice di pace di Agrigento n. 806/2023, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 l'inefficacia dell'atto di precetto notificato l'11 febbraio 2023; condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi CP_1
di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2614,00, oltre € 299.00 a titolo di esborsi, oltre iva e cpa, se dovuti come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 12 febbraio 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44