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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 623/2024 il Giudice, dott. Stefano Riccio;
preso atto della nota depositata, decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 623/2024 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: risoluzione per inadempimento locazione
TRA
, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato come in atti;
Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
e;
Controparte_1 CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione parte ricorrente intimava sfratto per morosità nei confronti dei resistenti, conduttori dell'immobile sito in Mercato San Severino, alla Via Dei Lombardi, sostenendo che costoro sarebbero morosi dal mese di agosto 2023.
Parte resistente rimaneva contumace.
In relazione alla domanda di parte ricorrente, atteso che a seguito del mutamento del rito la richiesta di rilascio consegue ad una pronuncia di risoluzione per inadempimento, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 13533 del 30/10/2001, hanno affermato che nell'azione di risoluzione per inadempimento il creditore ha, esclusivamente, l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, sul quale, viceversa, grava l'onere della prova del fatto estintivo del diritto di credito.
Ciò posto, ai fini della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione avente ad oggetto immobili ad uso non abitativo, nell'ottica di verifica della gravità dell'inadempimento nel contratto di locazione, non trova diretta applicazione il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della L. n. 392 del 1978 (che fa riferimento al mancato pagamento del canone entro venti giorni dalla scadenza); tuttavia, esso può essere tenuto in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza (si veda, in proposito, Cass., n. 1428/2017). In conclusione, l'accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo presuppone che l'inadempimento sia di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., e sia imputabile al debitore a titolo di dolo o di colpa (Tribunale
Trani, 17/06/2019, n.1489); con l'ulteriore precisazione che la giurisprudenza ha ritenuto sussistere un inadempimento “grave” a fronte di pagamenti parziali o ritardi significativi pari ad alcuni mesi, nonché di pagamenti avvenuti solo in corso di causa (cfr. Trib. Milano sez. XIII, 15/09/2017, e Trib.
Roma sez. VI, 11/10/2018, n.19558).
Orbene, nel caso di specie, osserva il Tribunale come la significativa morosità dedotta dal ricorrente e l'assenza di qualsiasi prova di adempimento da parte dell'intimato, indicano inequivocabilmente un grave inadempimento imputabile al conduttore.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M.
37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 623/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto di locazione in atti, per fatto del conduttore, in relazione all'immobile identificato in atti e nel contratto citato;
2. condanna parte resistente al rilascio immediato del bene immobile, libero da cose e persone ed in favore di parte ricorrente;
3. condanna parte resistente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compenso professionale, euro 120,00 per spese, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08/01/2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 08.01.2025
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 623/2024 il Giudice, dott. Stefano Riccio;
preso atto della nota depositata, decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 623/2024 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: risoluzione per inadempimento locazione
TRA
, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato come in atti;
Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
e;
Controparte_1 CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione parte ricorrente intimava sfratto per morosità nei confronti dei resistenti, conduttori dell'immobile sito in Mercato San Severino, alla Via Dei Lombardi, sostenendo che costoro sarebbero morosi dal mese di agosto 2023.
Parte resistente rimaneva contumace.
In relazione alla domanda di parte ricorrente, atteso che a seguito del mutamento del rito la richiesta di rilascio consegue ad una pronuncia di risoluzione per inadempimento, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 13533 del 30/10/2001, hanno affermato che nell'azione di risoluzione per inadempimento il creditore ha, esclusivamente, l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, sul quale, viceversa, grava l'onere della prova del fatto estintivo del diritto di credito.
Ciò posto, ai fini della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione avente ad oggetto immobili ad uso non abitativo, nell'ottica di verifica della gravità dell'inadempimento nel contratto di locazione, non trova diretta applicazione il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della L. n. 392 del 1978 (che fa riferimento al mancato pagamento del canone entro venti giorni dalla scadenza); tuttavia, esso può essere tenuto in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza (si veda, in proposito, Cass., n. 1428/2017). In conclusione, l'accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo presuppone che l'inadempimento sia di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., e sia imputabile al debitore a titolo di dolo o di colpa (Tribunale
Trani, 17/06/2019, n.1489); con l'ulteriore precisazione che la giurisprudenza ha ritenuto sussistere un inadempimento “grave” a fronte di pagamenti parziali o ritardi significativi pari ad alcuni mesi, nonché di pagamenti avvenuti solo in corso di causa (cfr. Trib. Milano sez. XIII, 15/09/2017, e Trib.
Roma sez. VI, 11/10/2018, n.19558).
Orbene, nel caso di specie, osserva il Tribunale come la significativa morosità dedotta dal ricorrente e l'assenza di qualsiasi prova di adempimento da parte dell'intimato, indicano inequivocabilmente un grave inadempimento imputabile al conduttore.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M.
37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 623/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto di locazione in atti, per fatto del conduttore, in relazione all'immobile identificato in atti e nel contratto citato;
2. condanna parte resistente al rilascio immediato del bene immobile, libero da cose e persone ed in favore di parte ricorrente;
3. condanna parte resistente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compenso professionale, euro 120,00 per spese, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08/01/2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 08.01.2025