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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/10/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 6189/2019,
TRA nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, Via Camiciotti presso lo studio dell'Avv. Emilia Bonfiglio che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, residente in [...] C.F._2 elettivamente domiciliato in Messina, Via Ghibellina, 151, presso lo studio “ Avv. Pt_2
Antonino e Avv. Daniele – Avvocati Associati”, rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_2
Antonino FA, giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 13/12/2019 il sig. adiva questo Tribunale per sentir condannare il sig. al CP_2 Controparte_1
pagamento delle differenze retributive pretese in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti ed avente ad oggetto l'assistenza del padre del convenuto sig. CP_3
.
[...] Premetteva il ricorrente di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del resistente dal 02/10/2013 al 11/8/2017 con la mansione di badante al fine di assistere il padre non autosufficiente.
A detta del ricorrente lo stesso prestava la propria attività lavorativa in regime di convivenza, godendo di vitto e alloggio, venendo impiegato sette giorni su sette, 24 ore al giorno con sole 10 ore libere settimanali (non specificando tuttavia giorno e orario di fruizione del permesso).
Per l'attività prestata veniva remunerato con una paga mensile di € 800 oltre, come detto, vitto e alloggio.
Il rapporto, mai regolarizzato, veniva a cessare in data 11/8/2017 a seguito del decesso del padre del ricorrente.
A questo punto il ritenendo di non essere stato equamente retribuito, diffidava il CP_2
resistente al pagamento delle differenze dovute.
Rimasta senza riscontro l'istanza il ricorrente inoltrava tentativo di conciliazione presso l che si chiudeva con esito negativo per la mancata comparizione Controparte_4
dell' . CP_1
Introdotto il presente giudizio si costituiva contestando le avverse Controparte_1
domande e chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva contestando che fosse mai insorto un rapporto di lavoro col CP_2
Rilevava che, in ogni caso, non era stato citato nemmeno nella qualità di erede del padre.
Nel merito contestava che il rapporto si fosse svolto nei termini prospettati dal ricorrente rilevando la inverosimiglianza dell'orario pretesemente osservato oltre che la genericità
e indeterminatezza delle pretese mansioni svolte senza indicazione della qualifica ricoperta genericamente indicata come badante.
Evidenziava che il padre era del tutto autosufficiente tranne che nel periodo antecedente alla sua scomparsa.
Precisava che della pulizia dell'abitazione si occupava la sig.ra e che alla spesa Pt_3
provvedeva direttamente il padre o il resistente stesso.
La causa, istruita a mezzo prova testimoniale, andava in riserva previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE Il rivendica il pagamento delle differenze retributive maturate a vario titolo in forza CP_2
del rapporto di lavoro subordinato intercorso col resistente.
Le voci retributive richieste attengono a retribuzione ordinaria, retribuzione straordinaria per lavoro notturno e festivo, ferie non godute, TFR e indennità di mancato preavviso.
Come noto, il regime probatorio richiesto dalla legge per dimostrare la legittimità delle pretese avanzate in giudizio dal lavoratore varia a seconda della natura degli emolumenti richiesti.
Relativamente alle somme pretese a titolo di retribuzione ordinaria è principio consolidato in giurisprudenza che “…godono del regime probatorio più vantaggioso
(per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a mensilità, al t.f.r., nonché l'indennità di mancato preavviso.” (da ultimo Trib. Cassino 664/23).
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza stessa del rapporto di lavoro ed i termini del medesimo in quanto ad orario, paga oraria e durata.
Preliminarmente occorre rilevare che il assume di essere stato assunto dal ricorrente CP_2 per assistere il padre malato e non autosufficiente.
Pertanto, deduce la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del sig. figlio del ricorrente. Controparte_1
Il resistente contesta tale assunto eccependo l'inesistenza del dedotto rapporto.
Sul punto il ha articolato specifico capitolo di prova (n. 1 del ricorso introduttivo: CP_2
vero o non che il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del sig.
[...]
… quale badante al servizio del sig. genitore non autosufficiente CP_1 CP_3 dell'attuale resistente) al fine di dimostrare il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del resistente.
Inoltre, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata, ha testualmente replicato: “-sussiste la legittimazione passiva del resistete, avendo questi sempre provveduto al pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente, ed avendo sempre fornito a questi precise direttive in merito alle modalità di espletamento delle proprie mansioni, come sarà agevolmente dimostrato dalla richiesta prova per testi;
”
(cfr. memoria del ricorrente del 11/11/2020 pag. 1). I testi del escussi sul punto hanno dichiarato: teste - VERA la circostanza 1 CP_2 Tes_1
pagina 4 che mi viene letta;
mia madre abitava vicino la buonanima di e CP_3 vedevo il ragazzo, ;alcune volte andavo in casa e gli portavo da mangiare Persona_1
,PER TUTTI E DUE , ad esempio le melanzanine;
conoscevo il Sig. , siamo CP_3 della stessa zona e ci conosciamo tutti;
Vero che vedevo il sig. in casa ed CP_2 CP_1
essendo io un tipo socievole, ho fatto amicizia con il ragazzo;
teste – “Sig. Tes_2 [...]
ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del sig. nel Per_1 Controparte_1
periodo ricompreso fra il 02 ottobre 2013 ed 11 agosto 2017 . Ciò posso affermare , perché qualche volta, quando uscivamo assieme per prendere un caffè, accompagnavo il sig fino al posto di lavoro, o qualche volta gli portavo le sigarette, porgendogliele CP_2
dalla finestra, perché abito vicino al luogo in cui il lavorava presso l'abitazione CP_2
. So che dormiva e pranzava presso l'abitazione del Sig. , presso il CP_1 CP_3
quale lavorava come badante;
so che si occupava del vecchietto e una volta soltanto sono entrato in casa ed ho visto preparare da mangiare, ma non ho visto il sig. Per_1
. mi diceva di essere stato assunto dal figlio del Sig, . Posso CP_3 Per_1 CP_3
riferire che il Sig. mi raccontava le cose del passato e che ogni volta che lo sentivo CP_3 per telefono dovevo ricordargli chi fossi io, parlandogli ad alta voce. Telefonavo quasi una volta a settimana o tre \quattro volte in un mese.”
Orbene, dalle superiori deposizioni non è assolutamente possibile ricavare la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei termini prospettati dal ricorrente.
Infatti, a parte la prova su tutti gli elementi che dovrebbero connotare il vincolo di subordinazione col ricorrente, il non ha fornito nemmeno la prova dell'insorgenza CP_2
del dedotto rapporto col resistente non avendo dimostrato di essere stato assunto dall' . Controparte_1
I testi escussi hanno riferito (a volte de relato) sulla base di una conoscenza delle parti solo saltuaria e occasionale derivante dal rapporto di vicinato e, comunque, nulla hanno riferito sulla costituzione del rapporto.
Di conseguenza, non vi è agli atti del giudizio la prova della costituzione del rapporto di lavoro rivendicato dal né la sussistenza di vincoli di orario. CP_2
Ciò rende superfluo l'esame e l'accertamento sulle ulteriori circostanze dedotte dal ricorrente. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 6189/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del sig. Persona_1 [...]
quantificate in € 5.388,00 oltre spese generali, cpa e iva come per CP_1 legge.
Così deciso in Messina il 28.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando