Art. 13.
I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo:
a) l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e i nemici delle piante coltivate;
b) la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese;
c) l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo:
a) l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e i nemici delle piante coltivate;
b) la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese;
c) l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.