Art. 3. (Numero dei medici incaricati)
Il numero dei medici incaricati e' quello risultante dalla tabella A allegata alla presente legge.
La ripartizione dei posti di medico incaricato presso i singoli istituti o servizi di prevenzione e di pena e' effettuata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, salvo quanto previsto dal successivo articolo 51 per i servizi di guardia.
Il numero dei medici incaricati e' quello risultante dalla tabella A allegata alla presente legge.
La ripartizione dei posti di medico incaricato presso i singoli istituti o servizi di prevenzione e di pena e' effettuata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, salvo quanto previsto dal successivo articolo 51 per i servizi di guardia.