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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/09/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2294 del 2022 reg. gen. affari civili contenziosi, vertente tra e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv. Parte_2
GIUSEPPE STISCIA e FABIO MARENGHI ricorrente
Controparte_1 resistente avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente introdotto, e Parte_1 [...]
dichiaravano di aver richiesto alla Parte_2
il monitoraggio e Controparte_1 smaltimento dei vecchi infissi, oltre che la fornitura e posa in opera di n. 25 nuovi infissi, deducendone un'esecuzione solo parziale. In particolare, esponevano di aver dapprima diffidato la società a procedere al completamento dei lavori e, successivamente, stante il perdurante inadempimento, di aver comunicato il recesso dal rapporto contrattuale. Sulla base di tali premesse, chiedevano a questo Tribunale di Benevento
1 di dichiarare l'avvenuto scioglimento del contratto per effetto della dichiarazione di recesso formulata, di accertare le inadempienze poste in essere dalla CP_2 resistente, nonché di condannare quest'ultima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di € 11.120, 00, oltre IVA al 10% e interessi legali dal deposito della domanda giudiziale, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
Non si costituiva in giudizio parte resistente, ancorché
l'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, pertanto se ne deve, dichiarare la contumacia.
La causa, acquisita la documentazione ritualmente prodotta è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Ai fini della definizione della domanda, giova in questa sede ricordare che ove l'appaltatore non abbia portato, come nella specie, “a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti” (v. Cass. civ., sez II, 8 gennaio 2024,
n. 421; similmente Cass. civ., sez. II, ord. 9 marzo 2023,
n. 7041)
2 Tanto premesso, risulta necessario ricostruire, seppur brevemente, la sopramenzionata disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale.
Ai sensi dell'art. 1453 c.c., comma 1: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altra può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Ancora, l'art. 1454 c.c. dispone che: “Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto”.
Per giunta, assume un ruolo di centrale importanza quanto statuito all'art. 1455 c.c., in forza del quale “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Sicché il presupposto della risoluzione, sia essa per mora, ovvero per inesatto adempimento, è la c.d. gravità dell'inadempimento stesso.
Sul piano dell'onere della prova, giova evidenziare che, siccome la risoluzione è un rimedio apprestato per la
3 salvaguardia del diritto derivante dal contratto, l'attore in risoluzione è tenuto a provare soltanto il fatto costitutivo del proprio diritto, cioè a dire la conclusione del contratto medesimo;
mentre eventuali fatti estintivi di siffatto diritto, quali ad esempio l'adempimento,
l'impossibilità sopravvenuta per caso fortuito, dovranno essere provate dal convenuto, convenuto, il quale, nel caso di specie, non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che le parti ricorrenti abbiamo regolarmente diffidato la società resistente a procedere, entro il termine di trenta giorni dalla diffida medesima, al completamento della fornitura e posa in opera dei materiali richiesti, oltre che alla sistemazione delle opere già eseguite, ma presentanti dei difetti, riservandosi di esercitare il diritto di recesso.
Dal suo canto, parte resistente, a riscontro della diffida inoltrata, non soltanto ha riconosciuto i vizi contestati, ma ha altresì assunto l'impegno a sistemare siffatti vizi, nonché a completare i lavori iniziati, precisando, tuttavia, che, per il proseguo sarebbe stata disponibile ad effettuare, nei modi e nei tempi stabiliti, la sola fornitura, non anche la messa in opera.
Ciò malgrado e nonostante la richiesta delle parti ricorrenti di fissare un appuntamento in loco al fine di porre in essere qualsiasi intervento necessario,
l'inadempimento di parte resistente è perdurato, inducendo le parti ricorrenti a recedere legittimamente dal contratto.
4 È ugualmente documentata l'entità del danno subito dalle parti ricorrenti. Invero, dalla relazione tecnica del consulente di parte, Arch. , emerge che, Persona_1 sebbene i serramenti forniti siano di buona qualità, essi
“presentano imperfezioni che ne compromettono il giusto funzionamento, sicuramente hanno problemi in chiusura ed in apertura poiché il montaggio degli stessi è stato molto approssimato ed alcuni di essi sono stati dimensionati male. Tali deficienze ne compromettono la certificazione idonea per legge anche al fine dell'ottenimento dello sgravio fiscale del 50%. In definitiva i serramenti sono interessati sia da problemi dimensionali sia da problemi di installazione e risultano carenti delle giuste sigillature compromettendone irrimediabilmente la tenuta”. Per di più, ad avviso del consulente tecnico delle parti ricorrenti “gli infissi sono da sostituire tutti, operando le giuste procedure tecniche al fine di ottenere un infisso certificato e ben istallato”, per un totale di € 11.120,00.
Per gli esposti motivi, la domanda va accolta e dichiarato l'avvenuto scioglimento del contratto per effetto della dichiarazione di recesso formulata dalle parti, stante le inadempienze, gravi e colpevoli, poste in essere dalla parte resistente. Va, inoltre, condannata quest'ultima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di € 12.232,00 (11.120 + I.V.A. al
10%).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri
5 forensi, tenendo conto del valore della controversia
(scaglione sino a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
e contro ogni Parte_2 Controparte_3
altra istanza eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara sciolo il contratto di cui è causa;
condanna la parte convenuta a pagare a favore degli attori € 12.232,00, (11.120 + I.V.A. al 10%), a titolo di risarcimento del danno;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5077,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
Così deciso, Benevento il 26.09.2024
Il Giudice
(Dott. Rocco Abbondandolo)
Bozza redatta dalla tirocinante dott.ssa Mariapaola Volpe
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2294 del 2022 reg. gen. affari civili contenziosi, vertente tra e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv. Parte_2
GIUSEPPE STISCIA e FABIO MARENGHI ricorrente
Controparte_1 resistente avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente introdotto, e Parte_1 [...]
dichiaravano di aver richiesto alla Parte_2
il monitoraggio e Controparte_1 smaltimento dei vecchi infissi, oltre che la fornitura e posa in opera di n. 25 nuovi infissi, deducendone un'esecuzione solo parziale. In particolare, esponevano di aver dapprima diffidato la società a procedere al completamento dei lavori e, successivamente, stante il perdurante inadempimento, di aver comunicato il recesso dal rapporto contrattuale. Sulla base di tali premesse, chiedevano a questo Tribunale di Benevento
1 di dichiarare l'avvenuto scioglimento del contratto per effetto della dichiarazione di recesso formulata, di accertare le inadempienze poste in essere dalla CP_2 resistente, nonché di condannare quest'ultima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di € 11.120, 00, oltre IVA al 10% e interessi legali dal deposito della domanda giudiziale, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
Non si costituiva in giudizio parte resistente, ancorché
l'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, pertanto se ne deve, dichiarare la contumacia.
La causa, acquisita la documentazione ritualmente prodotta è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Ai fini della definizione della domanda, giova in questa sede ricordare che ove l'appaltatore non abbia portato, come nella specie, “a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti” (v. Cass. civ., sez II, 8 gennaio 2024,
n. 421; similmente Cass. civ., sez. II, ord. 9 marzo 2023,
n. 7041)
2 Tanto premesso, risulta necessario ricostruire, seppur brevemente, la sopramenzionata disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale.
Ai sensi dell'art. 1453 c.c., comma 1: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altra può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Ancora, l'art. 1454 c.c. dispone che: “Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto”.
Per giunta, assume un ruolo di centrale importanza quanto statuito all'art. 1455 c.c., in forza del quale “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Sicché il presupposto della risoluzione, sia essa per mora, ovvero per inesatto adempimento, è la c.d. gravità dell'inadempimento stesso.
Sul piano dell'onere della prova, giova evidenziare che, siccome la risoluzione è un rimedio apprestato per la
3 salvaguardia del diritto derivante dal contratto, l'attore in risoluzione è tenuto a provare soltanto il fatto costitutivo del proprio diritto, cioè a dire la conclusione del contratto medesimo;
mentre eventuali fatti estintivi di siffatto diritto, quali ad esempio l'adempimento,
l'impossibilità sopravvenuta per caso fortuito, dovranno essere provate dal convenuto, convenuto, il quale, nel caso di specie, non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che le parti ricorrenti abbiamo regolarmente diffidato la società resistente a procedere, entro il termine di trenta giorni dalla diffida medesima, al completamento della fornitura e posa in opera dei materiali richiesti, oltre che alla sistemazione delle opere già eseguite, ma presentanti dei difetti, riservandosi di esercitare il diritto di recesso.
Dal suo canto, parte resistente, a riscontro della diffida inoltrata, non soltanto ha riconosciuto i vizi contestati, ma ha altresì assunto l'impegno a sistemare siffatti vizi, nonché a completare i lavori iniziati, precisando, tuttavia, che, per il proseguo sarebbe stata disponibile ad effettuare, nei modi e nei tempi stabiliti, la sola fornitura, non anche la messa in opera.
Ciò malgrado e nonostante la richiesta delle parti ricorrenti di fissare un appuntamento in loco al fine di porre in essere qualsiasi intervento necessario,
l'inadempimento di parte resistente è perdurato, inducendo le parti ricorrenti a recedere legittimamente dal contratto.
4 È ugualmente documentata l'entità del danno subito dalle parti ricorrenti. Invero, dalla relazione tecnica del consulente di parte, Arch. , emerge che, Persona_1 sebbene i serramenti forniti siano di buona qualità, essi
“presentano imperfezioni che ne compromettono il giusto funzionamento, sicuramente hanno problemi in chiusura ed in apertura poiché il montaggio degli stessi è stato molto approssimato ed alcuni di essi sono stati dimensionati male. Tali deficienze ne compromettono la certificazione idonea per legge anche al fine dell'ottenimento dello sgravio fiscale del 50%. In definitiva i serramenti sono interessati sia da problemi dimensionali sia da problemi di installazione e risultano carenti delle giuste sigillature compromettendone irrimediabilmente la tenuta”. Per di più, ad avviso del consulente tecnico delle parti ricorrenti “gli infissi sono da sostituire tutti, operando le giuste procedure tecniche al fine di ottenere un infisso certificato e ben istallato”, per un totale di € 11.120,00.
Per gli esposti motivi, la domanda va accolta e dichiarato l'avvenuto scioglimento del contratto per effetto della dichiarazione di recesso formulata dalle parti, stante le inadempienze, gravi e colpevoli, poste in essere dalla parte resistente. Va, inoltre, condannata quest'ultima al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di € 12.232,00 (11.120 + I.V.A. al
10%).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri
5 forensi, tenendo conto del valore della controversia
(scaglione sino a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
e contro ogni Parte_2 Controparte_3
altra istanza eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara sciolo il contratto di cui è causa;
condanna la parte convenuta a pagare a favore degli attori € 12.232,00, (11.120 + I.V.A. al 10%), a titolo di risarcimento del danno;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5077,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
Così deciso, Benevento il 26.09.2024
Il Giudice
(Dott. Rocco Abbondandolo)
Bozza redatta dalla tirocinante dott.ssa Mariapaola Volpe
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