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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 299/2023 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI MARIA TERESA e dell'avv. BRACCHI KHETY VIA LARGO
CASTELLO 28INT.2 FERRARA;
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di RR n. 17/2023 pubblicata il 11/01/23 a definizione della nella causa RG 2456/2021
Assegnata a decisione con ordinanza del 04.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte costituita come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
RR domandando “NEL MERITO: - accertare e dichiarare per i titoli e le ragioni di CP_1 cui in premessa l'inadempimento contrattuale di dell'obbligo di restituzione a CP_1 Pt_1
della somma di €. 22.030,00# concessa in prestito, o, in subordine, l'arricchimento senza causa
[...] per la detta somma in favore di ed in danno di e per l'effetto - condannare CP_1 Parte_1
a pagare a il ristoro del danno o in subordine l'indennità di €. 22.030,00# CP_1 Parte_1
salvo diversa cifra determinata secondo giustizia e/o equità, oltre accessori di legge dalla domanda al saldo, - vinte le spese ed i compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA.”.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto e la condanna di controparte alle spese del giudizio affermando che la somma era stata lui corrisposta con intento donativo al fine di consentire l'acquisto di un immobile.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo escussione testi di parte convenuta, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.01.2023 e, all'esito, il Tribunale ha così statuito: “1) rigetta la domanda formulata da nei confronti di;
2) Parte_1 CP_1
CONDANNA a rifondere a le spese di lite del presente procedimento che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 5.077,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, CNPA ed IVA (se dovuta); 3) RIGETTA nel resto.”.
La statuizione è stata motivata rilevando che, posta la non contestazione della datio delle somme in controversia, la circostanza prospettata dal convenuto non costituiva eccezione in senso stretto trattandosi di mera difesa liberamente apprezzabile dal Giudice senza implicare alcuna inversione dell'onere probatorio gravante, pertanto, su parte attrice e non assolto.
La domanda formulata in via principale nell'atto introduttivo del giudizio successivamente implicitamente rinunciata, doveva ritenersi comunque infondata.
Doveva, invece, dichiararsi inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. in virtù dell'assenza del presupposto della sussidiarietà dell'azione come affermato anche dalle SU della Cassazione nella richiamata giurisprudenza.
Contro detta sentenza ha proposto appello con un unico articolato motivo ove egli Parte_1
lamenta che la sentenza gravata non avrebbe correttamente valutato e qualificato le domande di parte attrice e la difesa di parte convenuta, nonché, di conseguenza, le prove introdotte nel giudizio da entrambe le parti e l'onere della prova incombente sulle stesse.
pagina 2 di 6 Secondo l'appellante, ove non fosse ritenuta l'esistenza del mutuo per mancanza di un atto scritto come sembrerebbe far intendere il Tribunale, l'azione di arricchimento formulata in via subordinata, non poteva essere ritenuta inammissibile, non avendo il altra azione a disposizione per ottenere tutela, Pt_1 dimostrato l'arricchimento senza causa di CP_1
L'accoglimento di una delle domande avanzate dal dovrebbe poi riflettersi secondo quest'ultimo Pt_1
anche sulla riforma della condanna alle spese subita in primo grado, corrisposte a controparte.
Per tali motivi l'appellante ha concluso: “Voglia L'Ill.ma corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di RR n. 17/2023, In via principale: condannare CP_1
a restituire ad l'importo di € 22.030,00 oltre interessi e rivalutazione dalla
[...] Parte_1
domanda al saldo. In via subordinata: condannare a corrispondere ad CP_1 Parte_1
l'importo di € 22.030,00 oltre interessi a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e quindi con condanna a restituire le spese di primo grado già corrisposte.”.
Non si è costituito l'appellato malgrado la regolarità della notifica che è stato, pertanto, dichiarato contumace con ordinanza di questa Corte in data 30.05.2023.
Con successiva ordinanza del 04.11.2025, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa, la stessa è stata rimessa al Collegio visto l'art. 352, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte osserva che parte appellante si è dilungata molto sulla natura o meno di eccezione in ordine alle circostanze formulate da parte convenuta, sugli istituti del mutuo, della donazione e della donazione indiretta e, infine, sugli oneri probatori delle parti.
Quanto alla domanda principale non appare oggetto di uno strutturato motivo di appello sul capo della sentenza laddove il Tribunale afferma che la domanda principale era stata implicitamente rinunciata con conseguente declaratoria d'inammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.p.c. (cfr. motivazione sentenza gravata da pag. 5 a pag. 7.)
pagina 3 di 6 Infatti, sulla domanda principale, in maniera laconica oltreché generica ai limiti dell'inammissibilità
l'appellante si limita a osservare “La domanda principale di restituzione a titolo di mutuo non mai stata formalmente rinunciata da parte del signor , come ha riconosciuto anche il Tribunale di Pt_1
RR ( a pag. 5 della sentenza impugnata), il quale infatti decide anche sulla domanda di mutuo, respingendola perché ritenuta non provata. (sul punto Cass. S.U. n.1785/2018 e Cass. n.33767/2019)”.
Il Collegio rileva che parte attrice dopo aver formulato le conclusioni nell'atto introduttivo del giudizio come sopra testualmente riportate nello svolgimento del giudizio, ha poi modificato le proprie domande nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto difensivo) chiedendo “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare per le ragioni ed i titoli di cui sopra l'inammissibilità ex art. 167
2° comma cpc della domanda e/o eccezione riconvenzionale avanzata dal convenuto che la dazione della somma di euro 22.000/00 sia avvenuta a titolo di donazione indiretta per effetto di decadenza ex art. 167 2 comma c.p.c. Nel merito: Accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa della somma di € 22.030,00 = in favore di ed in danno di e per l'effetto condannare CP_1 Parte_1
a pagare a l'indennità di € 22.030,00= salvo diversa cifra determinata CP_1 Parte_1
secondo giustizia e/o equità, oltre agli accessori di legge dalla domanda al saldo, - vinte le spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA legge.”.
Tale atto, infatti, si focalizza sulla tardività, pretestuosità e infondatezza della posizione difensiva di controparte, evidenziando poi (cfr. pag. 4 e 5) che l'unica azione esperibile nel caso de quo – visto il contenuto della difesa avversaria e la possibilità di modificare la domanda e le conclusioni - fosse esclusivamente quella ex art. 2041 c.c. che viene trattata sia sotto il profilo del nesso causale che sul quantum.
Costituendosi in giudizio l'avv. Rita Remy - a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore avv. Indelli - si è riportata integralmente a tale atto riportandone altresì le conclusioni.
Tutti i successivi atti difensivi, ivi compresa la comparsa conclusionale, si sono anch'essi riportati a detta memoria.
Non vi è ragione di porsi la perplessità se la rinuncia della domanda sia stata effettuata essendo ciò evidente, considerato poi che la parte è sovrana delle sue scelte difensive e delle domande poste al giudice.
Le conclusioni sono state poi nuovamente modificate in appello come sopra riportato, ma ciò non è ammissibile costituendo una «mutatio libelli» che viola il principio del contraddittorio.
pagina 4 di 6 Ritenuto quindi che la domanda principale è stata rinunciata correttamente il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha ritenuto inammissibile la domanda di arricchimento senza causa formulata ex art. 2041 c.c. in virtù dell'assenza del presupposto della sussidiarietà dell'azione richiamando le Sezioni Unite della Cassazione del 25.11.2008 n. 28042.
La sussidiarietà è uno dei presupposti dell'azione in esame ed in particolare un presupposto processuale, che ne condiziona la proponibilità, laddove i presupposti di merito sono: a)
l'arricchimento di una parte;
b) il correlato impoverimento dell'altra; c) il difetto di una giusta causa sottesa allo spostamento di ricchezza. La ratio della natura sussidiaria dell'azione ex art. 2041 c.c. è data: 1) nell'esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi duplicazioni di tutela;
ii) nella necessità di evitare che l'avente diritto, mediante l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che l'ordinamento gli concede a tutela del diritto;
iii) nella esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo.
Non coglie nel segno la doglianza dell'appellante sopra riportata poiché “La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica;
pertanto, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui.” (cfr. Cass. ordinanza n.
6827/2021).
Inoltre la Cassazione afferma che (cfr. Cass. ordinanza n. 15243/2018) “L'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenga in assenza di giusta causa, la quale non può essere invocata quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato.”.
La norma è posta dal nostro sistema giuridico a chiusura dello stesso al fine di fornire tutela a quelle fattispecie in ordine alle quali manca uno specifico strumento predisposto dall'ordinamento per restaurare l'assetto patrimoniale che si è modificato ingiustamente.
La Corte osserva sulla scorta di tale quadro interpretativo che le istanze attrici non sono meritevoli di tutela e l'erronea impostazione ermeneutica appartiene non già alla motivazione della sentenza gravata bensì alla tesi difensiva dell'appellante. pagina 5 di 6 Per quanto sin qui ritenuto l'impugnativa va integralmente respinta, alle statuizioni del Primo Giudice non vi è alternativa, esse sono condivisibili e la sentenza appare come del tutto motivata e corretta in ogni punto sul piano logico-giuridico.
Quanto alle spese di lite considerato che la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunziata come nel caso di specie in favore del contumace vittorioso, poiché, non avendo il espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. CP_1
Corte di Cassazione ordinanza n. 14972/2025).
Le spese di lite sono pertanto integralmente compensate tra le parti.
Sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II spese integralmente compensate tra le parti;
III sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al
D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 04.11.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 299/2023 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. RIDOLFI MARIA TERESA e dell'avv. BRACCHI KHETY VIA LARGO
CASTELLO 28INT.2 FERRARA;
APPELLANTE contro
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di RR n. 17/2023 pubblicata il 11/01/23 a definizione della nella causa RG 2456/2021
Assegnata a decisione con ordinanza del 04.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte costituita come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
RR domandando “NEL MERITO: - accertare e dichiarare per i titoli e le ragioni di CP_1 cui in premessa l'inadempimento contrattuale di dell'obbligo di restituzione a CP_1 Pt_1
della somma di €. 22.030,00# concessa in prestito, o, in subordine, l'arricchimento senza causa
[...] per la detta somma in favore di ed in danno di e per l'effetto - condannare CP_1 Parte_1
a pagare a il ristoro del danno o in subordine l'indennità di €. 22.030,00# CP_1 Parte_1
salvo diversa cifra determinata secondo giustizia e/o equità, oltre accessori di legge dalla domanda al saldo, - vinte le spese ed i compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA.”.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto e la condanna di controparte alle spese del giudizio affermando che la somma era stata lui corrisposta con intento donativo al fine di consentire l'acquisto di un immobile.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo escussione testi di parte convenuta, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.01.2023 e, all'esito, il Tribunale ha così statuito: “1) rigetta la domanda formulata da nei confronti di;
2) Parte_1 CP_1
CONDANNA a rifondere a le spese di lite del presente procedimento che si Parte_1 CP_1
liquidano in euro 5.077,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, CNPA ed IVA (se dovuta); 3) RIGETTA nel resto.”.
La statuizione è stata motivata rilevando che, posta la non contestazione della datio delle somme in controversia, la circostanza prospettata dal convenuto non costituiva eccezione in senso stretto trattandosi di mera difesa liberamente apprezzabile dal Giudice senza implicare alcuna inversione dell'onere probatorio gravante, pertanto, su parte attrice e non assolto.
La domanda formulata in via principale nell'atto introduttivo del giudizio successivamente implicitamente rinunciata, doveva ritenersi comunque infondata.
Doveva, invece, dichiararsi inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. in virtù dell'assenza del presupposto della sussidiarietà dell'azione come affermato anche dalle SU della Cassazione nella richiamata giurisprudenza.
Contro detta sentenza ha proposto appello con un unico articolato motivo ove egli Parte_1
lamenta che la sentenza gravata non avrebbe correttamente valutato e qualificato le domande di parte attrice e la difesa di parte convenuta, nonché, di conseguenza, le prove introdotte nel giudizio da entrambe le parti e l'onere della prova incombente sulle stesse.
pagina 2 di 6 Secondo l'appellante, ove non fosse ritenuta l'esistenza del mutuo per mancanza di un atto scritto come sembrerebbe far intendere il Tribunale, l'azione di arricchimento formulata in via subordinata, non poteva essere ritenuta inammissibile, non avendo il altra azione a disposizione per ottenere tutela, Pt_1 dimostrato l'arricchimento senza causa di CP_1
L'accoglimento di una delle domande avanzate dal dovrebbe poi riflettersi secondo quest'ultimo Pt_1
anche sulla riforma della condanna alle spese subita in primo grado, corrisposte a controparte.
Per tali motivi l'appellante ha concluso: “Voglia L'Ill.ma corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di RR n. 17/2023, In via principale: condannare CP_1
a restituire ad l'importo di € 22.030,00 oltre interessi e rivalutazione dalla
[...] Parte_1
domanda al saldo. In via subordinata: condannare a corrispondere ad CP_1 Parte_1
l'importo di € 22.030,00 oltre interessi a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e quindi con condanna a restituire le spese di primo grado già corrisposte.”.
Non si è costituito l'appellato malgrado la regolarità della notifica che è stato, pertanto, dichiarato contumace con ordinanza di questa Corte in data 30.05.2023.
Con successiva ordinanza del 04.11.2025, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa, la stessa è stata rimessa al Collegio visto l'art. 352, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte osserva che parte appellante si è dilungata molto sulla natura o meno di eccezione in ordine alle circostanze formulate da parte convenuta, sugli istituti del mutuo, della donazione e della donazione indiretta e, infine, sugli oneri probatori delle parti.
Quanto alla domanda principale non appare oggetto di uno strutturato motivo di appello sul capo della sentenza laddove il Tribunale afferma che la domanda principale era stata implicitamente rinunciata con conseguente declaratoria d'inammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.p.c. (cfr. motivazione sentenza gravata da pag. 5 a pag. 7.)
pagina 3 di 6 Infatti, sulla domanda principale, in maniera laconica oltreché generica ai limiti dell'inammissibilità
l'appellante si limita a osservare “La domanda principale di restituzione a titolo di mutuo non mai stata formalmente rinunciata da parte del signor , come ha riconosciuto anche il Tribunale di Pt_1
RR ( a pag. 5 della sentenza impugnata), il quale infatti decide anche sulla domanda di mutuo, respingendola perché ritenuta non provata. (sul punto Cass. S.U. n.1785/2018 e Cass. n.33767/2019)”.
Il Collegio rileva che parte attrice dopo aver formulato le conclusioni nell'atto introduttivo del giudizio come sopra testualmente riportate nello svolgimento del giudizio, ha poi modificato le proprie domande nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto difensivo) chiedendo “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare per le ragioni ed i titoli di cui sopra l'inammissibilità ex art. 167
2° comma cpc della domanda e/o eccezione riconvenzionale avanzata dal convenuto che la dazione della somma di euro 22.000/00 sia avvenuta a titolo di donazione indiretta per effetto di decadenza ex art. 167 2 comma c.p.c. Nel merito: Accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa della somma di € 22.030,00 = in favore di ed in danno di e per l'effetto condannare CP_1 Parte_1
a pagare a l'indennità di € 22.030,00= salvo diversa cifra determinata CP_1 Parte_1
secondo giustizia e/o equità, oltre agli accessori di legge dalla domanda al saldo, - vinte le spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA legge.”.
Tale atto, infatti, si focalizza sulla tardività, pretestuosità e infondatezza della posizione difensiva di controparte, evidenziando poi (cfr. pag. 4 e 5) che l'unica azione esperibile nel caso de quo – visto il contenuto della difesa avversaria e la possibilità di modificare la domanda e le conclusioni - fosse esclusivamente quella ex art. 2041 c.c. che viene trattata sia sotto il profilo del nesso causale che sul quantum.
Costituendosi in giudizio l'avv. Rita Remy - a seguito della rinuncia al mandato del precedente difensore avv. Indelli - si è riportata integralmente a tale atto riportandone altresì le conclusioni.
Tutti i successivi atti difensivi, ivi compresa la comparsa conclusionale, si sono anch'essi riportati a detta memoria.
Non vi è ragione di porsi la perplessità se la rinuncia della domanda sia stata effettuata essendo ciò evidente, considerato poi che la parte è sovrana delle sue scelte difensive e delle domande poste al giudice.
Le conclusioni sono state poi nuovamente modificate in appello come sopra riportato, ma ciò non è ammissibile costituendo una «mutatio libelli» che viola il principio del contraddittorio.
pagina 4 di 6 Ritenuto quindi che la domanda principale è stata rinunciata correttamente il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha ritenuto inammissibile la domanda di arricchimento senza causa formulata ex art. 2041 c.c. in virtù dell'assenza del presupposto della sussidiarietà dell'azione richiamando le Sezioni Unite della Cassazione del 25.11.2008 n. 28042.
La sussidiarietà è uno dei presupposti dell'azione in esame ed in particolare un presupposto processuale, che ne condiziona la proponibilità, laddove i presupposti di merito sono: a)
l'arricchimento di una parte;
b) il correlato impoverimento dell'altra; c) il difetto di una giusta causa sottesa allo spostamento di ricchezza. La ratio della natura sussidiaria dell'azione ex art. 2041 c.c. è data: 1) nell'esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi duplicazioni di tutela;
ii) nella necessità di evitare che l'avente diritto, mediante l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che l'ordinamento gli concede a tutela del diritto;
iii) nella esigenza di evitare che colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo.
Non coglie nel segno la doglianza dell'appellante sopra riportata poiché “La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica;
pertanto, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui.” (cfr. Cass. ordinanza n.
6827/2021).
Inoltre la Cassazione afferma che (cfr. Cass. ordinanza n. 15243/2018) “L'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenga in assenza di giusta causa, la quale non può essere invocata quando l'arricchimento sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato.”.
La norma è posta dal nostro sistema giuridico a chiusura dello stesso al fine di fornire tutela a quelle fattispecie in ordine alle quali manca uno specifico strumento predisposto dall'ordinamento per restaurare l'assetto patrimoniale che si è modificato ingiustamente.
La Corte osserva sulla scorta di tale quadro interpretativo che le istanze attrici non sono meritevoli di tutela e l'erronea impostazione ermeneutica appartiene non già alla motivazione della sentenza gravata bensì alla tesi difensiva dell'appellante. pagina 5 di 6 Per quanto sin qui ritenuto l'impugnativa va integralmente respinta, alle statuizioni del Primo Giudice non vi è alternativa, esse sono condivisibili e la sentenza appare come del tutto motivata e corretta in ogni punto sul piano logico-giuridico.
Quanto alle spese di lite considerato che la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunziata come nel caso di specie in favore del contumace vittorioso, poiché, non avendo il espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. CP_1
Corte di Cassazione ordinanza n. 14972/2025).
Le spese di lite sono pertanto integralmente compensate tra le parti.
Sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello promosso da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II spese integralmente compensate tra le parti;
III sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al
D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 04.11.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6