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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 928/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240043312105000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1679/2025 depositato il
19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 , residente in [...], assistito e difeso dall'avv. Difensore_1 Difensore_1, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 220,23, relativa alla tassa auto anno 2022, notificata in data 21/02/2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Il ricorrente deduce l'infondatezza della pretesa tributaria, in quanto esentato dal pagamento della tassa automobilistica, ai sensi dell' Art. 8 comma 7) L. 449/1997.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituita in giudizio, chiede l'estinzione del giudizio in quanto l'Ente impositore ha provveduto allo sgravio imposte.
La causa viene posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico esaminati gli atti depositati e sentito l'agente della riscossione che ha dichiarato di aver ricevuto dall'ente impositore lo sgravio imposte, acclara la cessata materia del contendere.
Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa sezione 3^, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 928/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240043312105000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1679/2025 depositato il
19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 , residente in [...], assistito e difeso dall'avv. Difensore_1 Difensore_1, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 220,23, relativa alla tassa auto anno 2022, notificata in data 21/02/2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Il ricorrente deduce l'infondatezza della pretesa tributaria, in quanto esentato dal pagamento della tassa automobilistica, ai sensi dell' Art. 8 comma 7) L. 449/1997.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituita in giudizio, chiede l'estinzione del giudizio in quanto l'Ente impositore ha provveduto allo sgravio imposte.
La causa viene posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico esaminati gli atti depositati e sentito l'agente della riscossione che ha dichiarato di aver ricevuto dall'ente impositore lo sgravio imposte, acclara la cessata materia del contendere.
Le spese del presente giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa sezione 3^, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO