Versione
28 maggio 1982
28 maggio 1982
Art. 3.
I cittadini italiani ed i loro superstiti i cui diritti in materia pensionistica siano stati colpiti dalle misure ungheresi menzionate nell'articolo I, lettera a), dell'accordo, hanno la facolta' di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di una posizione assicurativa in relazione ai periodi di lavoro subordinato compiuto in Ungheria.
La costituzione di cui al comma precedente e' operata con le modalita' previste dall' articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Il relativo onere di riscatto, ridotto del 50 per cento dall' articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' posto a carico dello Stato, che vi fara' fronte con gli stanziamenti previsti dall' articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 .
I cittadini italiani ed i loro superstiti i cui diritti in materia pensionistica siano stati colpiti dalle misure ungheresi menzionate nell'articolo I, lettera a), dell'accordo, hanno la facolta' di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di una posizione assicurativa in relazione ai periodi di lavoro subordinato compiuto in Ungheria.
La costituzione di cui al comma precedente e' operata con le modalita' previste dall' articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Il relativo onere di riscatto, ridotto del 50 per cento dall' articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' posto a carico dello Stato, che vi fara' fronte con gli stanziamenti previsti dall' articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 .
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 790 del 19https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. VI, 19/01/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 19/01/2021), n.790 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere – Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10207-2018 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e …
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Giurisprudenza • 79
- 1. Trib. Roma, sentenza 27/05/2021, n. 5187Provvedimento: […] che la c.d. neutralizzazione dei periodi a contribuzione ridotta o relativi ad eventi a contribuzione figurativa, come quelli di disoccupazione, è finalizzata ad evita- re un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo deli- neato dall'art. 3 della legge n. 287/1982 fondato sulla valorizzazione del mag- gior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro;Leggi di più...
- decadenza triennale·
- neutralizzazione contributiva·
- giurisdizione previdenziale·
- assegno ordinario di invalidità·
- riliquidazione trattamento previdenziale·
- domanda amministrativa·
- art. 12 d.lgs. n. 22/2015·
- indebito oggettivo