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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
NA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso PEC_1
contro
Abaco - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - cf_2
ed elettivamente domiciliato presso PEC_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 12714 TARSU/TIA 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 12714 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, ricorrente_1 proponeva impugnazione contro il preavviso di fermo amministrativo a lui notificato da AC SpA, atto fondato due ingiunzioni di pagamento emesse dal
Comune di Sassari per il mancato pagamento della TARI/ TARSU.
Sosteneva il ricorrente di non essere tenuto al pagamento dei titoli posti a fondamento dell'atto impugnato attese le regolari impugnazione delle ingiunzioni di pagamento e l'esito favorevole dei relativi giudizi. A riprova dell'allegazione produceva sia i ricorsi che le sentenze emesse in proposito. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva AC PA comunicando che all'esito della notifica del ricorso aveva effettuato i controlli e accertato che i titoli posti a fondamento dell'atto di preavviso di fermo erano stati annullati, annullamento che non poteva essere rilevato per un vizio informatico, concludeva per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
A seguito dell'annullamento dell'atto impugnato deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Riguardo alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale, rafforzato nel presente giudizio dai precedenti giudiziari tra le parti, la resistente deve essere condannata al pagamento delle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna la resistente al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 300.00 oltre accessori nella misura dovuta per legge.
Sassari 17.2.2026
Il Giudice Monocratico
G.SA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
NA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso PEC_1
contro
Abaco - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - cf_2
ed elettivamente domiciliato presso PEC_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 12714 TARSU/TIA 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 12714 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, ricorrente_1 proponeva impugnazione contro il preavviso di fermo amministrativo a lui notificato da AC SpA, atto fondato due ingiunzioni di pagamento emesse dal
Comune di Sassari per il mancato pagamento della TARI/ TARSU.
Sosteneva il ricorrente di non essere tenuto al pagamento dei titoli posti a fondamento dell'atto impugnato attese le regolari impugnazione delle ingiunzioni di pagamento e l'esito favorevole dei relativi giudizi. A riprova dell'allegazione produceva sia i ricorsi che le sentenze emesse in proposito. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva AC PA comunicando che all'esito della notifica del ricorso aveva effettuato i controlli e accertato che i titoli posti a fondamento dell'atto di preavviso di fermo erano stati annullati, annullamento che non poteva essere rilevato per un vizio informatico, concludeva per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
A seguito dell'annullamento dell'atto impugnato deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Riguardo alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale, rafforzato nel presente giudizio dai precedenti giudiziari tra le parti, la resistente deve essere condannata al pagamento delle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna la resistente al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 300.00 oltre accessori nella misura dovuta per legge.
Sassari 17.2.2026
Il Giudice Monocratico
G.SA