Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2013, n. 18931
CASS
Sentenza 10 aprile 2013

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Massime2

Il reato di omessa custodia di armi (art. 20 bis L. n. 110 del 1975) è di mera condotta e di pericolo e si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la conservazione delle armi all'interno di un mobile o di uno scrittoio, chiuso anche a chiave, ma con chiave reperibile, non integra una cautela sufficiente ad impedire l'accesso all'arma medesima).

L'omessa custodia di armi da taglio non rientra nella previsione dell'art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 che deve intendersi riferita alle sole armi da sparo.

Commentario1

  • 1Condannato per omessa custodia il proprietario dell'arma usata per un suicidio (Cass. 29849/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 luglio 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2013, n. 18931
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18931
Data del deposito : 10 aprile 2013

Testo completo