Articolo 277 del Codice penale
Articolo 276Articolo 278
Versione
1 luglio 1931
>
Versione
4 dicembre 1947
Art. 277.

(( (Offesa alla liberta' del Presidente della Repubblica).)) ((Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni))
Entrata in vigore il 4 dicembre 1947
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente