Trib. Sassari, sentenza 01/10/2025, n. 818
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Sentenza 1 ottobre 2025

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Il Tribunale di Sassari, in persona del Giudice dott.ssa Susanna Zanda, ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. in una controversia promossa da una società conduttrice contro la società cessionaria di un credito e la società aggiudicataria di un immobile. La società ricorrente, deducendo di condurre in locazione l'immobile in questione in forza di un contratto stipulato nel 2012 e autenticato, chiedeva che tale contratto fosse dichiarato efficace e opponibile sia alla società cessionaria del credito originariamente vantato dalla debitrice esecutata, sia alla società aggiudicataria dell'immobile a seguito di procedura esecutiva immobiliare. In particolare, la ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 2923 c.c., sostenendo che la trascrizione del suo contratto di locazione ultranovennale fosse avvenuta in epoca anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare. Inoltre, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto di prelazione, previsto nel contratto di locazione, e l'accoglimento della domanda di riscatto dell'immobile al prezzo di aggiudicazione. La società resistente, cessionaria del credito, eccepiva l'inopponibilità del contratto di locazione alla procedura esecutiva, basandosi sull'anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca rispetto alla stipula del contratto di locazione, e contestava l'applicabilità del diritto di prelazione in caso di vendita forzata. La società aggiudicataria, anch'essa resistente, chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente, confermando l'ordinanza di liberazione dell'immobile.

Il Tribunale di Sassari ha accolto integralmente la domanda della società ricorrente. Il Giudice ha innanzitutto chiarito che, ai sensi dell'art. 2923 c.c., le locazioni immobiliari ultranovennali sono opponibili all'acquirente in caso di vendita forzata se hanno data certa anteriore al pignoramento, indipendentemente dall'anteriorità dell'iscrizione ipotecaria rispetto alla stipula del contratto di locazione. Ha rilevato che il contratto di locazione della ricorrente, stipulato nel 2012 e trascritto nello stesso anno, era pacificamente anteriore al pignoramento del 2019, rendendolo quindi opponibile all'aggiudicataria. Ha altresì escluso che la circostanza che il canone di locazione fosse stato ridotto nel tempo potesse inficiare l'opponibilità, non essendo stata sollevata alcuna eccezione in merito alla congruità del canone originario o ridotto. Di conseguenza, ha ritenuto opponibile anche il diritto di prelazione previsto nel contratto di locazione, applicabile anche in caso di vendita all'asta, secondo costante giurisprudenza e in conformità agli artt. 38 e 39 della L. n. 392/1978. Pertanto, ha dichiarato l'opponibilità del contratto di locazione e riconosciuto il diritto di prelazione della ricorrente, accogliendo la domanda di riscatto dell'immobile al prezzo d'asta, con obbligo di versamento entro i termini di legge. Le spese processuali sono state poste a carico delle parti soccombenti, liquidate in euro 15.000,00 per onorari, oltre spese accessorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Sassari, sentenza 01/10/2025, n. 818
    Giurisdizione : Trib. Sassari
    Numero : 818
    Data del deposito : 1 ottobre 2025

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