Ordinanza cautelare 29 giugno 2023
Sentenza 25 marzo 2024
Ordinanza cautelare 27 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/05/2025, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04311/2025REG.PROV.COLL.
N. 08004/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8004 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in proprio e nella qualità di amministratore unico della Società -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Condoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00243/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Comune di -OMISSIS- e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, il ricorrente, agendo in proprio e in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, operante in prevalenza nel settore della locazione immobiliare, ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia, prot. n. -OMISSIS-emessa il 03.03.2023 dalla Prefettura - UTG di Reggio Calabria – Area I e notificata in pari data, e l'ordinanza n. 4 del 08.03.2023 adottata dal Comune di -OMISSIS- e notificata in data 10.03.2023, con cui è stata ordinata l’immediata cessazione dell’attività di impresa.
La Prefettura di Reggio Calabria ha ritenuto sussistere un attuale e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente sulla scorta degli elementi istruttori in seguito sintetizzati , considerati complessivamente sintomatici della vicinanza del sig. -OMISSIS- – segnalato nella banca dati delle Forze di Polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso e destinatario di un divieto di detenzione armi e munizioni - alle famiglie di ‘ndrangheta -OMISSIS- e
-OMISSIS- , operanti nel cd. mandamento jonico .
2.1 – Si tratta, più precisamente:
a) degli stretti vincoli di sangue intercorrenti con il defunto padre, sig. -OMISSIS- e il fratello -OMISSIS-, entrambi coinvolti nel procedimento penale n.14/1998 R.G.N.R. D.D.A. (cd. operazione -OMISSIS- ) per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, in quanto ritenuti contigui alle suddette cosche di ‘ndrangheta, entrambi assolti dalla relativa imputazione (sentenza Tribunale di Reggio Calabria n. 1238 del 26.10.2002). Inoltre il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, proposto nel 1985 e nel 2000 per la misura della sorveglianza speciale di P.S., risulterebbe coinvolto anche nell’operazione di polizia denominata -OMISSIS- (sfociata nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R.) , con l’addebito di plurimi reati, aggravati per averli commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p.;
b) del compendio investigativo complessivamente acquisito nel corso delle suddette operazione di polizia (avuto particolare riguardo al contenuto delle intercettazioni poste a base dell’ordinanza applicativa di misura cautelare del 2.03.2020, resa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito del procedimento penale cd. operazione -OMISSIS- ), da cui si evincerebbe la vicinanza alle famiglie di ‘ndrangheta -OMISSIS- e -OMISSIS- dei sig.ri -OMISSIS-(inteso
-OMISSIS- ) e -OMISSIS- (inteso -OMISSIS- ) -OMISSIS-, i quali sarebbero stati “insigniti” da prestigiosi ed apicali livelli di “ dote ”. Inoltre, siffatte intercettazioni sarebbero indicative, tra le altre cose, di un collegamento “logistico” tra soggetti partecipanti alla predetta cosca ed il ristorante -OMISSIS- sito in -OMISSIS-, gestito dalla società -OMISSIS- -OMISSIS-, di cui il sig. -OMISSIS--OMISSIS- è socio al 50%, unitamente al fratello -OMISSIS-, ove si sono svolti i festeggiamenti relativi sia alle nozze del
sig. -OMISSIS-, esponente di spicco dell’omonimo sodalizio di ‘ndrangheta, che al battesimo della figlia di quest’ultimo, sig.ra -OMISSIS- (la cui madre, sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-è figlia del sig. -OMISSIS-, detto -OMISSIS- , ritenuto elemento di primo piano della famiglia di ‘ndrangheta -OMISSIS-– -OMISSIS- ), di cui il sig. -OMISSIS--OMISSIS-, nell’aprile del 2008, è stato padrino;
c) la cointeressenza economica relativa alla gestione del suddetto ristorante -OMISSIS-, instaurata con il fratello -OMISSIS-, segnalato nella banca dati delle Forze di Polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso, gravato da pregiudizi per violazioni del T.U.L.P.S., menzionato nell’operazione di polizia -OMISSIS- in qualità di vicesindaco del Comune di -OMISSIS- “ già sciolto ” per infiltrazione della criminalità organizzata, nonché controllato con soggetti già sorvegliati speciali di P.S. e ritenuti parte integrante della famiglia di ‘ndrangheta -OMISSIS- ;
d) le osservazioni scritte, ex art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011, e le dichiarazioni rese dal sig. -OMISSIS--OMISSIS-, il quale, nel corso dell’audizione del 14.10.2022, ha ammesso di avere effettuato un regalo tanto in occasione diciottesimo anno di età della figlioccia -OMISSIS-, consegnandolo a casa della relativa famiglia, quanto in occasione del matrimonio di quest’ultima, alla cui celebrazione religiosa, avvenuta presso una chiesa in San -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- ha assistito, provvedendo proprio in quella occasione alla consegna del dono nuziale.
Siffatte dichiarazioni testimonierebbero come il ricorrente, nel corso del tempo, non abbia mai preso le distanze dal contesto familiare del sig. -OMISSIS- ( alias -OMISSIS- ). Inoltre, pur essendosi a ciò impegnato in sede di audizione, il ricorrente non avrebbe versato agli atti del procedimento i documenti contabili comprovanti l’asserito pagamento, da parte dei coniugi -OMISSIS---OMISSIS-, del corrispettivo del banchetto del suddetto battesimo, tenutosi presso il ristorante “-OMISSIS-”, laddove lo stesso -OMISSIS- ha ammesso essersi tenuto anche il ricevimento nuziale dei predetti coniugi.
2. - Con il ricorso di primo grado il ricorrente ha censurato il provvedimento prefettizio sotto diversi profili chiedendone l’annullamento.
2.1 - Si sono costituite in giudizio sia il Ministero dell’Interno che il Comune di -OMISSIS- che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
3. - Con la sentenza n. 243/2024 il ricorso è stato respinto.
4. - Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello chiedendone la riforma.
4.1 - Si è costituita l’Amministrazione dell’Interno – U.T.G. di Reggio Calabria che con memoria del 6 novembre 2024 ha replicato alle censure dell’appellante chiedendone il rigetto.
4.2 - Si è costituito anche il Comune di -OMISSIS- che, con memoria difensiva del 9 novembre 2024, ha sottolineato la natura vincolata dell’ordinanza inibitoria dell’attività commerciale da esso adottata alla luce dell’informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Reggio Calabria.
5. - All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. - L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
7. - Con il primo motivo l’appellante ha dedotto la censura di “Violazione degli artt. 84, 85, commi 11 e 3 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011, eccesso di potere per carenza e travisamento dei presupposti, violazione dell’art. 3 della L. n 241/90” sostenendo che il TAR si sarebbe appiattito sulle considerazioni esposte nel provvedimento di interdizione antimafia omettendo da dare atto delle conclusioni già intervenute da parte della magistratura volte a sconfessare quanto posto a fondamento dell’interdittiva impugnata.
7.1 - Ha dedotto in particolare che:
- i soggetti indicati nel provvedimento di interdizione antimafia, seppur attinti da attività di indagine risalente nel tempo, hanno avuto esiti processuali a loro favorevoli (talvolta si tratta di assoluzioni) che, invece, sono stati sottovalutati;
- secondo il provvedimento prefettizio nell’operazione “-OMISSIS-” sarebbero emersi rapporti tra la famiglia -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS-: nella sentenza penale, però, tale circostanza non è stata confermata, non essendovi sufficienti prove che i soggetti denominati “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” fossero i sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-, rispettivamente padre e fratello del sig. -OMISSIS--OMISSIS-;
- pertanto, il TAR avrebbe erroneamente fondato il giudizio prognostico sul rischio di condizionamento sulla base di un fatto che è stato smentito in sede penale con sentenza irrevocabile;
- la società -OMISSIS- è operante da lungo tempo e se davvero fosse condizionata dalla ‘ndrangheta, sarebbero emersi altri elementi a sostegno di tale condizione; inoltre si tratta di una piccola attività di locazione immobiliare di beni propri che non possono entrare in gioco nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- l’interdittiva non si fonda sulle condizioni tassativamente previste dagli artt. 84 e 91 del d.lgs. n 159/2011 ma solo su supposizioni essendo evocati elementi risalenti nel tempo e di portata non rivelatrice di una permeabilità mafiosa;
- quanto alla condizione familiare, non vi sarebbero parentele con soggetti mafiosi in quanto gli appartenenti alla famiglia -OMISSIS- sarebbero estranei a qualsivoglia contesto delinquenziale, la cui estraneità sarebbe attestata da sentenze che hanno riconosciuto l’ingiusta detenzione; neppure potrebbe ritenersi che l’impresa e le scelte del sig. -OMISSIS- possano avere una conduzione collettiva o una regia clanica tenuto conto della ridotta dimensione dell’attività e dalla carenza di pericoli di infiltrazione dimostrabili;
- l’attività commerciale del sig. -OMISSIS- esiste da oltre 15 anni e mai è stata ipotizzata la disponibilità dei titolari ad interferenze esterne, né tantomeno movimentazioni di denaro ingenti che inducano a ritenere il rischio di riciclaggio in favore di famiglie criminali e ad esse vicine;
- il ruolo di padrino di battesimo del sig. -OMISSIS- nei confronti della figlia del sig. -OMISSIS- (ad oggi incensurato) non potrebbe – da solo – giustificare un giudizio pronostico sfavorevole essendo emersi solo episodi saltuari e sporadici;
- nelle tante inchieste che hanno riguardato le ‘ndrine locali anche in epoca recente, non è mai emersa la presenza di componenti della famiglia -OMISSIS-.
7.2 - Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto la censura di “Erroneità del giudizio espresso dal 1° giudice in ordine alla permeabilità mafiosa della società sottoposta ad interdittiva ed al condizionamento mafioso dovuto alla famiglia di origine, nonché al “comparato” ” sostenendo che il rapporto di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata non potrebbe giustificare il tentativo di rischio di infiltrazione mafiosa se non in presenza di altri elementi, quali la particolare frequentazione tra gli amministratori e i loro parenti, tali da condizionare l’attività amministrativa.
Nel caso di specie:
- nessun provvedimento afflittivo è stato emesso nei confronti del sig. -OMISSIS-, né nei confronti dei suoi parenti prossimi, in quanto anche il processo a carico del “padre” e del “fratello” si sono conclusi con un nulla di fatto;
- i legami parentali non possono pregiudicare una società ed il suo legale rappresentante p.t. occorrendo la presenza di una cointeressenza in rapporti illeciti o nella compartecipazione ad azioni sospette; lo stesso principio deve valere in relazione al battesimo della figlia del sig. -OMISSIS- che risale ormai da oltre due decenni addietro.
8. - Le due doglianze, che possono esaminarsi congiuntamente, non possono essere condivise tenuto conto che sussistono plurimi elementi induttivi a sostegno del rischio di contaminazione dell’impresa da parte della criminalità organizzata.
8.1 - Innanzitutto occorre rilevare che, “dopo l’introduzione dell’art. 89 bis del d.lgs. 159/2011 l’interdittiva può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato: secondo la giurisprudenza, l'art. 89-bis, D.Lgs. n. 159/2011, si interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, dall'adozione dell'informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22/06/2023, n. 6144).
Nella fattispecie in esame, infatti, a seguito dell’interdittiva antimafia è stata disposta da parte del Comune di -OMISSIS-, l’ordinanza inibitoria dell’attività commerciale svolta dalla società odierna appellante.
8.2 - Ciò comporta che non possono seguirsi le argomentazioni utilizzate dalla parte appellante in merito all’inesistenza di rapporti tra la società “-OMISSIS-” e la pubblica amministrazione.
Quanto alla circostanza che tale società svolga da anni la propria attività senza che siano stati mossi a suo carico rilievi o ascritti ad essa comportamenti di tipo criminogeno, non riveste rilievo alla luce di un quadro indiziario che si fonda su di un contesto di plurime circostanze dettagliatamente indicate nel provvedimento prefettizio di interdizione antimafia dalle quali emergono legami con soggetti vicini ad ambienti della criminalità organizzata e la presenza di cointeressenze familiari e finanziarie.
Occorre inoltre ribadire che secondo la giurisprudenza consolidata, l'interdittiva antimafia costituisce una misura volta - ad un tempo - alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 26/07/2023, n. 7317); a fondamento dell'esercizio del potere preventivo di informativa antimafia viene posta una tipica fattispecie di pericolo, alla concretizzazione della quale concorrono elementi eterogenei e non tassativamente predeterminati dal legislatore, il cui effettivo significato probatorio può essere colto solo nell'ambito di ciascuna irripetibile situazione indiziaria, quale viene immortalata dalla Prefettura all'esito della raccolta e della filtrazione del materiale istruttorio acquisito all'interno dello specifico procedimento, attraverso una lettura unificante dalla quale sola può emergere lo spessore che di volta in volta assume il rischio di ingerenza della criminalità negli apparati aziendali e nelle scelte che questi devono adottare nell'esercizio dell'attività di impresa (cfr. Sez. III, n. 6679 del 24/07/2024).
In tema di misure di prevenzione antimafia, l'informazione interdittiva antimafia, ex art. 84 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si basa istituzionalmente sulla ritenuta sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della impresa interessata, cioè su una nozione che delinea una fattispecie di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione, essendo finalizzata come misura di "cautela avanzata", a prevenire un evento anche solo potenziale, purché probabile e desumibile dalla effettiva presenza di taluni elementi di fatto sintomatici (e non puramente immaginari) tali da integrare un quadro complessivo (da apprezzare in maniera sintetica e globale non atomistica) di carattere indiziario (grave, preciso e concordante) di una qualche contiguità, connivenza o condivisione di intenti criminali, discrezionalmente apprezzabili dal Prefetto come idoneo a far ritenere "più probabile che non" (parametro che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza anche in ragione della naturale fluidità del quadro fattuale) il pericolo di infiltrazione mafiosa dell'impresa destinataria (cfr. Sez. III, n. 9343 del 30/10/2023).
8.3 - Nel caso di specie ricorrono stretti legami tra la famiglia -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS- appartenente alla ‘ndrangheta locale; in questo contesto si inserisce il ruolo del sig. -OMISSIS--OMISSIS-, padrino di battesimo della figlia del sig. -OMISSIS-, esponente di spicco della locale cosca di ‘ndrangheta.
Dagli atti di causa relativi agli elementi istruttori su cui si è basato il giudizio dell’Amministrazione, emergono frequentazioni anche recenti che, per le loro modalità di estrinsecazione, pure evidenziate dal provvedimento impugnato, denotano vicinanza ad elementi di spicco di clan locali; frequentazioni che, lungi dall’essere occasionali o giustificate da circostanze particolari, rischiano di tradursi in fattori di permeabilità dell’impresa all’influenza della criminalità.
8.5 - Del resto anche la famiglia -OMISSIS- è conosciuta dalle forze dell’ordine: lo stesso -OMISSIS--OMISSIS- è segnalato nella relativa banca dati ed è destinatario del divieto di porto di armi e munizioni; il padre -OMISSIS-, ormai deceduto, era considerato un soggetto contiguo alle cosche mafiose locali (-OMISSIS-- -OMISSIS- e -OMISSIS-); il fratello dell’appellante, -OMISSIS- -OMISSIS- è stato indagato nell’ambito dell’operazione di polizia “-OMISSIS-” nella quale è menzionato anche il fratello -OMISSIS-, titolare, unitamente all’appellante, del locale “-OMISSIS-” prima citato.
Dalla nota della Questura di Reggio Calabria n. 48668 del 16 maggio 2022 si evince e che i fratelli del sig. -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, vantano precedenti di truffa, riciclaggio, usura (il primo) e associazione a delinquere di stampo mafioso (entrambi).
Si evidenzia quindi un contesto familiare e di cointeressenza economica (con il fratello -OMISSIS-, per il quale era stato proposto per la misura della sorveglianza speciale) indicativo del rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata.
A questo proposito è opportuno richiamare l’orientamento della giurisprudenza secondo cui "le decisioni del responsabile di una società e la sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalle organizzazioni mafiose attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può verificare una "influenza reciproca" di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l'Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza - su un'area più o meno estesa - del controllo di una 'famiglia' e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (Cons. Stato n. 2855/2019)".
8.6 - Nel caso di specie, trattandosi di una società unipersonale, per dimostrare la potenziale permeabilità dell’impresa alla volontà della criminalità organizzata è sufficiente che emerga la contiguità del titolare dell’impresa rispetto ai soggetti controindicati e l’adesione agli obiettivi dell’organizzazione criminale.
9. - Nell’appello si sottolinea la circostanza che nell’operazione di polizia “-OMISSIS-” nella quale erano stati identificati come i signori -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- i soggetti denominati nelle intercettazioni come “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, appartenenti alla ‘ndrangheta con prestigiosi ed apicali livelli di “Dote”, è stata smentita dalla sentenza del Tribunale Penale di Reggio Calabria, con la conseguenza che non sarebbe provata la loro intraneità alla criminalità organizzata.
9.1 - Neanche tale argomentazione può scalfire la correttezza della sentenza impugnata: innanzitutto è opportuno considerare che ciò è avvenuto perché in sede giudiziaria non si è raggiunta la piena prova sulla loro identificazione (e non perché sono stati in altro modo identificati tali soggetti); in ogni caso secondo la giurisprudenza "gli elementi posti a base dell'informativa, proprio per la ratio ad essa sottesa, possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione" (Cons. stato, sez. III, 2 maggio 2019, n. 2855; id. 27 novembre 2018, n. 6707; Cons. Stato, Sez. III, 22/06/2023, n. 614).
9.2 - Per quanto concerne l’assenza di condanne a carico dell’appellante, è sufficiente rilevare che tale circostanza non costituisce impedimento all’adozione di una misura preventiva quale è l’interdizione antimafia, che viene adottata al fine di prevenire la commissione di reati e non di sanzionarli.
10. - In definitiva, ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado resista alle censure proposte e che quindi l’appello vada respinto.
11. - Le spese del presente grado possono compensarsi tra le parti in considerazione della natura e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.