TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.7274/2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. DI SALVIO REALE Parte_1
ANTONIO per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. FELIZIANI Controparte_1
FAUSTO EMILIANO per procura in atti
CONGIUNTAMENTE
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Rilevato che con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in Romania (Gura) in data 27.8.2011, che dall'unione coniugale era nato il figlio e che il marito si Persona_1 era già allontanato dalla casa familiare di proprietà della moglie - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.3.2025, alle seguenti condizioni: “1) - I coniugi vivranno separati con gli obblighi del mutuo rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio. 2) - Il figlio resta affidato ad entrambi i Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiun genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 3) - Il minore resta collocato prevalentemente presso la Persona_3 dimora materna, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente – rispettando sempre gli impegni scolastici e sportivi del minore – previo preavviso di almeno 24 ore prima alla moglie e, in caso di disaccordo, nei periodi di seguito indicati: a) - week end alterni con la moglie, dall'uscita di scuola del venerdì (nel periodo estivo dalle h.16,30) e sino alle ore 21:00 della domenica, orario entro il quale il minore dovrà essere riaccompagnato presso l'abitazione della madre;
b) - ad anni alterni:- dal 24 al 30 dicembre, o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- dalla domenica di Pasqua, al lunedì dell'Angelo;- il 15 agosto;
- le altre feste riconosciute, civili e religiose;
- i giorni di compleanno di;
c) - 15 giorni, anche non Persona_2 continuativi, durante il periodo estivo (01.07-31.08).Il Sig. Controparte_1 comunicherà, per iscritto, alla Sig.ra il suo Parte_1 maggio di ciascun anno, in modo da consentire alla moglie di programmare in tempo la vacanza on il figlio. A sua volta, la Sig.ra comunicherà per iscritto al Sig. Parte_1 [...]
, entro il 20 giugno di ciascun anno, il suddetto periodo di 15 giorni continuativi CP_1 che trascorrerà con il minore, così da permettere al marito di pianificare i propri impegni ed esigenze personali. Il coniuge inadempiente alla comunicazione che precede perderà il diritto di cui alla presente lettera c). d) - L'orario di prelievo di viene sempre Persona_2 indicato alle 16,30 presso la casa materna, mentre l'o alle h.22,00, sempre presso la casa materna. 4) - Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento di , entro il 15 di ogni mese, un assegno di € 300,00, che sarà Persona_2 aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla data di omologazione della separazione;
5) - Il medesimo Sig. AN OR ON dovrà, inoltre, contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie e, all'uopo, i coniugi provvedono alle specificazioni di cui appresso: a) - spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola, trattamenti estetici (barbiere); b) - spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: > scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
> spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua, attività artistiche (es. musica, disegno, pittura, ecc), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); > spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
> spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate per il tramite del SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso entro gg. 5 (cinque); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. c) - spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate per il tramite del SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 6) - l'assegno unico verrà percepito nella sua totalità dalla signora
[...]
; 7) - L'autovettura Ford Focus tg. FT 386 KV e la moto Honda NE tg. CK Parte_1 ti durante il matrimonio con risorse finanziarie personali del Sig.
[...]
, rimarranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo. 8) - i ricorrenti, CP_1
e autosufficienti, con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro avendo appianato tutte le eventuali pendenze economiche;
9) – i ricorrenti sin d'ora si prestano il consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento.”; dato atto che è stato depositato l'estratto dell'atto di matrimonio aggiornato in modulo plurilingue, richiesto dal GD;
rilevata, quanto alla pronuncia sullo status, la sussistenza della giurisdizione italiana, essendo entrambi i coniugi residenti abitualmente in Italia, ex art. 3 lett. a), iv), Regolamento CE 1111/2019), nonché la applicabilità della legge italiana, in ragione del criterio della residenza abituale dei coniugi alla data della domanda, previsto dall'art. 8 lett. a) del Regolamento UE 1259/10;
rilevata, quanto alle questioni relative alla responsabilità genitoriale, la sussistenza della giurisdizione italiana, ex art. 7 del Regolamento CE 1111/2019, essendo il minore residente in Italia e rilevata l'applicabilità della legge italiana ex artt. 15 e 5 della Convenzione dell'Aja del 1996;
rilevata, quanto al mantenimento del figlio minore, la sussistenza della giurisdizione italiana, in applicazione dei criteri alternativi di cui all'art. 3 lettere b), d) del regolamento CE n. 4 del 2009, essendo l'Italia il luogo di residenza abituale ed essendo l'obbligazione alimentare accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale (di competenza dell'Autorità giurisdizionale italiana); rilevata, del pari, l'applicabilità, al mantenimento del minore , della legge italiana, ex art. 15 del Regolamento UE 4/2009 e art. 4 del Protocollo dell'Aja del 2007 ivi richiamato, essendo l'Italia il Paese di residenza abituale del debitore;
rilevato che nulla osta al recepimento delle condizioni concordate, stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata, nonchè la equità e congruità delle condizioni concordate, confacenti all'interesse del figlio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui alla separata ordinanza;
rilevato che la regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Romania (Gura) il 27.08.2011, alle condizioni Controparte_1 congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata odinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.7274/2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. DI SALVIO REALE Parte_1
ANTONIO per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. FELIZIANI Controparte_1
FAUSTO EMILIANO per procura in atti
CONGIUNTAMENTE
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Rilevato che con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in Romania (Gura) in data 27.8.2011, che dall'unione coniugale era nato il figlio e che il marito si Persona_1 era già allontanato dalla casa familiare di proprietà della moglie - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.3.2025, alle seguenti condizioni: “1) - I coniugi vivranno separati con gli obblighi del mutuo rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio. 2) - Il figlio resta affidato ad entrambi i Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiun genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 3) - Il minore resta collocato prevalentemente presso la Persona_3 dimora materna, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente – rispettando sempre gli impegni scolastici e sportivi del minore – previo preavviso di almeno 24 ore prima alla moglie e, in caso di disaccordo, nei periodi di seguito indicati: a) - week end alterni con la moglie, dall'uscita di scuola del venerdì (nel periodo estivo dalle h.16,30) e sino alle ore 21:00 della domenica, orario entro il quale il minore dovrà essere riaccompagnato presso l'abitazione della madre;
b) - ad anni alterni:- dal 24 al 30 dicembre, o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- dalla domenica di Pasqua, al lunedì dell'Angelo;- il 15 agosto;
- le altre feste riconosciute, civili e religiose;
- i giorni di compleanno di;
c) - 15 giorni, anche non Persona_2 continuativi, durante il periodo estivo (01.07-31.08).Il Sig. Controparte_1 comunicherà, per iscritto, alla Sig.ra il suo Parte_1 maggio di ciascun anno, in modo da consentire alla moglie di programmare in tempo la vacanza on il figlio. A sua volta, la Sig.ra comunicherà per iscritto al Sig. Parte_1 [...]
, entro il 20 giugno di ciascun anno, il suddetto periodo di 15 giorni continuativi CP_1 che trascorrerà con il minore, così da permettere al marito di pianificare i propri impegni ed esigenze personali. Il coniuge inadempiente alla comunicazione che precede perderà il diritto di cui alla presente lettera c). d) - L'orario di prelievo di viene sempre Persona_2 indicato alle 16,30 presso la casa materna, mentre l'o alle h.22,00, sempre presso la casa materna. 4) - Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento di , entro il 15 di ogni mese, un assegno di € 300,00, che sarà Persona_2 aggiornato automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla data di omologazione della separazione;
5) - Il medesimo Sig. AN OR ON dovrà, inoltre, contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie e, all'uopo, i coniugi provvedono alle specificazioni di cui appresso: a) - spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola, trattamenti estetici (barbiere); b) - spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: > scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
> spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua, attività artistiche (es. musica, disegno, pittura, ecc), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); > spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
> spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate per il tramite del SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare il motivato dissenso entro gg. 5 (cinque); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. c) - spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate per il tramite del SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 6) - l'assegno unico verrà percepito nella sua totalità dalla signora
[...]
; 7) - L'autovettura Ford Focus tg. FT 386 KV e la moto Honda NE tg. CK Parte_1 ti durante il matrimonio con risorse finanziarie personali del Sig.
[...]
, rimarranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo. 8) - i ricorrenti, CP_1
e autosufficienti, con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro avendo appianato tutte le eventuali pendenze economiche;
9) – i ricorrenti sin d'ora si prestano il consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento.”; dato atto che è stato depositato l'estratto dell'atto di matrimonio aggiornato in modulo plurilingue, richiesto dal GD;
rilevata, quanto alla pronuncia sullo status, la sussistenza della giurisdizione italiana, essendo entrambi i coniugi residenti abitualmente in Italia, ex art. 3 lett. a), iv), Regolamento CE 1111/2019), nonché la applicabilità della legge italiana, in ragione del criterio della residenza abituale dei coniugi alla data della domanda, previsto dall'art. 8 lett. a) del Regolamento UE 1259/10;
rilevata, quanto alle questioni relative alla responsabilità genitoriale, la sussistenza della giurisdizione italiana, ex art. 7 del Regolamento CE 1111/2019, essendo il minore residente in Italia e rilevata l'applicabilità della legge italiana ex artt. 15 e 5 della Convenzione dell'Aja del 1996;
rilevata, quanto al mantenimento del figlio minore, la sussistenza della giurisdizione italiana, in applicazione dei criteri alternativi di cui all'art. 3 lettere b), d) del regolamento CE n. 4 del 2009, essendo l'Italia il luogo di residenza abituale ed essendo l'obbligazione alimentare accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale (di competenza dell'Autorità giurisdizionale italiana); rilevata, del pari, l'applicabilità, al mantenimento del minore , della legge italiana, ex art. 15 del Regolamento UE 4/2009 e art. 4 del Protocollo dell'Aja del 2007 ivi richiamato, essendo l'Italia il Paese di residenza abituale del debitore;
rilevato che nulla osta al recepimento delle condizioni concordate, stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata, nonchè la equità e congruità delle condizioni concordate, confacenti all'interesse del figlio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui alla separata ordinanza;
rilevato che la regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Romania (Gura) il 27.08.2011, alle condizioni Controparte_1 congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata odinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi