Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 657
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per illegittimità della delega

    La delega era valida in quanto conferita a funzionario di carriera direttiva e l'atto impositivo riportava la firma su delega con riferimento al provvedimento di delega, che era stato allegato agli atti di primo grado.

  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per inadeguatezza della motivazione per relationem

    La motivazione per relationem è legittima quando l'atto notificato riproduce il contenuto essenziale dell'atto esterno, l'atto richiamato è identificato e reso disponibile, permettendo al contribuente di approntare un'adeguata difesa. Il p.v.c. era regolarmente sottoscritto dal rappresentante legale della società.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento dell'onus probandi da parte dell'Ufficio

    Il p.v.c. costituisce un atto istruttorio essenziale attraverso il quale gli accertatori adempiono all'obbligo di motivazione per relationem. La motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni del verbale redatto dalla Guardia di Finanza, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito della pretesa impositiva

    L'appellante ha regolarmente acquistato i prodotti, effettuato i pagamenti e depositato la documentazione comprovante la regolarità delle operazioni. L'Ufficio non ha fornito prova della mancanza delle condizioni per la deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA, né della consapevolezza della contribuente di partecipare ad una frode. Sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti se sostenuti, salvo contrasto con principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Per la detrazione IVA, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario di partecipare ad un'evasione.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Ai fini della punibilità, l'art. 5 del D.lgs. n. 472/1997 richiede l'elemento psicologico della colpa, che nel caso di specie non è stato provato dall'Amministrazione finanziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 657
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 657
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo