CASS
Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2024, n. 43718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43718 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BO LU nato a [...] il [...] IN IN nato a [...] il [...] OG RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LU BRANDA;
udito il Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso di IN IN e per l'inammissibilità dei ricorsi di BO LU e OG RO. udito il difensore In difesa del ricorrente IN IN, il difensore di fiducia, avvocato EO VI del foro di TRANI , dopo aver illustrato brevemente i motivi del gravame, ha insistito nell'accoglimento chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43718 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LU Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti degli odierni ricorrenti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di PE IG per i reati di cui ai capi C), L), M) per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata, salva la rideterminazione della pena in anni cinque e mesi sette di reclusione ed euro 1200 di multa. Inoltre, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LO NT per intervenuta prescrizione riguardo ai capi C), H), O) e, confermando nel resto la prima decisione in ordine all'accertamento delle residue contestazioni, ha ridotto la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa. Infine, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di PO ET per intervenuta prescrizione riguardo al capo H) e, confermando nel resto la prima decisione in ordine all'accertamento della residua contestazione, ha ridotto la pena ad anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa. 1.1 In sintesi, per descrivere il quadro a cui si riferiscono i motivi di ricorso, si rammenta che i giudici di merito hanno ritenuto comprovata l'esistenza dell'associazione a delinquere contestata al capo al capo A), operante nel territorio di Andria a partire dal mese di novembre 2005, finalizzata principalmente alla perpetrazione di estorsioni in danno dei titolari di cantieri edili della zona. L'accertamento è stato compiuto, valorizzando sia il compendio delle intercettazioni telefoniche, sia le dichiarazioni rese da soggetti che lavoravano presso istituti . di vigilanza, i quali rappresentavano la sostanziale impossibilità dello svolgimento di attività di guardiania presso i cantieri edili dell'andriese a causa della presenza in loco di un gruppo capitanato da PE IG, interessato alla medesima attività di sorveglianza. La natura estorsiva era ricavabile dalla imposizione di corrispettivi, in misura superiore alla concorrenza, nei confronti degli imprenditori edili del circondario, destinatari di condotte intimidatorie, come comprovato dal contenuto di alcune intercettazioni ed anche dal rinvenimento sui cancelli dei cantieri della zona del biglietto da visita recante impressa l'immagine del PE, con scritta intimidatoria rivolta alla concorrenza. Il PE, promotore del gruppo, era affiancato da LO NT, anch'egli con funzioni direttive, il quale interagiva con il primo nella determinazione delle somme da estorcere, impartiva ordini agli altri associati, sovraintendeva al loro operato e indicava agli stessi il comportamento da osservare nei confronti delle forze dell'ordine. L'associazione - sempre secondo la ricostruzione contenuta nelle decisioni oggetto di gravame - ricorreva a comportamenti aggressivi e violenti per intimidire i destinatari delle richieste estorsive ed indurli ad accettare tariffe per l'attività di sorveglianza, superiori a quelle praticate dalla concorrenza;
in un caso, era stata collocata una carica esplosiva presso l'abitazione di una vittima di estorsione (Di SA EL). 2 L'intimidazione, ad avviso degli stessi giudici, era così efficace che alcune vittime, allorquando venivano sentite a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, negavano di aver avuto contatti con gli estorsori, nonostante il chiaro significato delle intercettazioni tra loro intercorse, da cui emergevano i contatti ed i rapporti con gli stessi, legati all'attività di guardiania, e le condizioni vessatorie subite. Ad esempio, AR SC, che aveva negato perfino di conoscere PE IG, era stato intercettato in una conversazione telefonica con quest'ultimo, per giunta in atteggiamento di assoluta confidenza, per chiedergli di raggiungerlo presso il suo cantiere. Stesso riscontro fu effettuato riguardo a AP IC che, dopo aver affermato di aver solo sentito parlare del PE, fu intercettato al telefono mentre andava ad offrirgli per la vigilanza la cifra di 50 euro a notte. 1.2 Quanto alla posizione del PO, estraneo all'associazione, è stata ritenuta dimostrata la condotta contesta al capo I, per aver egli ceduto a AN LA (separatamente giudicato anche per questa condotta) 62 dosi di cocaina per un peso di 26 grammi, sulla scorta della captazione di una comunicazione significativa, intercorsa tra i due lo stesso giorno in cui le forze sequestrarono la droga in questione presso il cantiere vigilato dal AN, ed alla luce di altre intercettazioni di conversazioni di analogo tenore. 2. PE IG, mediante il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., censura per manifesta illogicità la motivazione della Corte di appello nella parte in cui ha ravvisato nelle condotte dell'imputato i caratteri del reato di estorsione "ambientale", sebbene non fosse stata dimostrata, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'idoneità delle richieste, avanzate dal PE nei confronti dei titolari dei cantieri, ad infondere timore ed a costringere gli stessi imprenditori a subire le condizioni imposte per l'attività di vigilanza. In particolare, dalle intercettazioni non sarebbe emersa alcuna circostanza utile ad illustrare la forma in cui sarebbero state poste in essere le ipotizzate pressioni, né dimostrato il timore dei destinatari per i rischi e pericoli in cui sarebbero incorsi, qualora questi non avessero accettato la guardiania del gruppo. Inoltre, nessuna minaccia esplicita risultava esser stata rivolta dal PE ai suoi clienti, essendo insufficiente, ai fini della dimostrazione della ipotizzata estorsione, l'apposizione sui muri di cinta dei diversi cantieri di un biglietto da visita del medesimo, con fotografia, numero di telefono e scritta ironica. 2.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 606, lettera e), cod.proc.pen., censura, per manifesta illogicità, la motivazione dei giudici di merito, in relazione al reato di associazione a delinquere, osservando che, sebbene il PE avesse agito all'interno di un gruppo di persone impegnato in attività di vigilanza, ricevendo compensi dai propri clienti, non era emerso in alcun modo che tale sodalizio fosse finalizzato ad attività illecite, essendo notorio 3 che il medesimo e gli altri coimputati offrissero una prestazione di vigilanza nei cantieri del tutto lecita. Inoltre, non era stata fornita alcuna prova in ordine al programma finalizzato a commettere un numero indeterminato di reati e, con riferimento al prospettato ruolo di guida in capo al PE, nessun elemento portava a ritenere che lo stesso avesse rivestito la veste di promotore o organizzatore del sodalizio. 2.3 Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 606, lettera b), cod.proc.pen., ha censurato la decisione dei giudici di merito per inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella parte in cui le riconosciute attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti sulla contestata recidiva. Non è stato adeguatamente apprezzato, a tal fine, il favorevole comportamento processuale manifestato dal PE, il quale, prestando il consenso all'acquisizione delle sommarie informazioni, aveva agevolato un enorme snellimento della fase istruttoria. 3. LO NT, a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 3.1 Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nonché per violazione dell'articolo 238 bis cod.proc.pen. e dell'obbligo di correlazione tra imputazione e sentenza. In particolare, evidenzia che la Corte territoriale ha ritenuto di essere vincolata dalla decisione, formulata in sede d'appello dalla stessa Corte nei confronti dei coimputati che avevano chiesto il giudizio abbreviato, con riguardo all'esistenza dell'associazione a delinquere accertata nella decisione ormai irrevocabile, avendo affermato che il giudice di merito non può giungere a conclusioni inconciliabili con quelle della sentenza irrevocabile, sempre che l'inconciliabilità riguardi il fatto e non le valutazioni giuridiche dello stesso. Il ricorrente, richiamando precedenti giurisprudenziali, evidenzia che "l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate" (il riferimento è a Cass. Sez. IV del 25 maggio 2022,n. 21449). Conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la propria assoluta autonomia nel decidere non solo sulla responsabilità degli appellante, ma anche sulla stessa sussistenza dei reati, e per quanto di interesse, sia sul reato estorsivo che su quello associativo. Ha aggiunto che la sentenza irrevocabile richiamata era stata emessa a seguito di giudizio abbreviato, mentre quella relativa al procedimento in esame è stata adottata all'esito del dibattimento, non essendo perciò ravvisabile coincidenza sul materiale probatorio utilizzato per giungere ai distinti epiloghi decisori. 4 Quanto alla manifesta illogicità, ha evidenziato che le circostanze indicate al fine di escludere il libero consenso degli imprenditori interessati alla guardiania, apparivano quantomeno neutre, non potendosi ricavare alcun rapporto di derivazione diretta tra la natura dei soggetti, in quanto pregiudicati e privi di autorizzazione prefettizia, ed il vizio del consenso degli imprenditori che avevano effettivamente ottenuto la prestazione di vigilanza. Inoltre, nel ritenere che le tariffe praticate dagli imputati fossero superiori di almeno la metà rispetto a quelle accordate dagli istituti di vigilanza autorizzati, la Corte sarebbe incorsa in travisamento della prova, avendo ricavato tale circostanza da una sola intercettazione (progressivo 4187 del 12 gennaio 2006-rit 128/2005) da cui sarebbe emerso il pagamento di una tariffa di euro 35 al giorno, tra l'altro interpolando l'imputazione che invece aveva indicato tariffe tra i 300 e 500 C mensili. Sulla base della richiamata intercettazione non sarebbe stato possibile dedurre la significativa differenza rispetto alle condizioni contrattuali praticate dagli istituti di vigilanza autorizzati, poiché in tal caso la guardiania era stata richiesta per un mezzo particolare (gru); ed inoltre, il paragone era stato effettuato superficialmente, senza neppure approfondire la durata del rapporto, e senza tener conto che la generalità degli altri contratti prevedessero cifre di gran lunga inferiori a quelle negoziate dalla concorrenza. Tra l'altro, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che le prestazioni offerte dalla ditta riconducibile al PE erano diverse, comprendendo ad esempio anche la guardiania notturna fissa, non assicurata dagli istituti di vigilanza, i quali, per la tariffa di euro 250-300 mensili, garantivano soltanto il passaggio occasionale dal cantiere. Per altro verso, la Corte barese, al fine di dimostrare le modalità estorsive della condotta, si sarebbe limitata a considerare i risultati di due intercettazioni (progressivo 32 del 4 novembre 2005 e progressivo 5497 del 5 febbraio 2006), riguardanti soggetti non inseriti nel novero delle persone offese indicate nelle imputazioni, dalle quali erano emerse soltanto conversazioni significative del fatto che costoro avevano manifestato la volontà di non continuare ad effettuare i pagamenti. E tutto ciò, senza tener conto di fonti probatorie di indubbia genuinità, quali le intercettazioni ambientali presso la stazione dei carabinieri di Andria, dove furono contestualmente convocate le persone offese per essere sentite, dalle quali era emerso che le stesse non avevano fatto alcun riferimento a condotte estorsive, ed anzi una delle persone convocate, LA TO, aveva addirittura affermato che gli imputati si erano comportati bene, definendoli "bravi ragazzi". 3.2 Con il secondo motivo, censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 238 bis cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta rilevanza di una sentenza passata in giudicato inter alios, accertativa del reato associativo contestato al capo A). Il ricorrente, oltre a richiamare le osservazioni già formulate in ordine al motivo precedente, osserva che la sentenza qui impugnata risulterebbe affetta da totale mancanza di un autonomo scrutinio circa la ritenuta sussistenza di un'associazione per delinquere in quanto 5 tale, non essendo riportate risultanze diverse da quelle emergenti dalla richiamata decisione irrevocabile, acquisite ai sensi dell'articolo 238 bis cod.proc.pen. . 3.3 Con il terzo motivo, contesta la violazione dell'articolo 521 cod.proc.pen. rispetto al ruolo che avrebbe assunto LO NT in seno al sodalizio, nonché vizio della motivazione, ritenuta illogica, nella parte in cui è stata affermata la sussistenza dell'associazione e la partecipazione del ricorrente. La Corte territoriale ha attribuito all'imputato il ruolo dirigenziale di promotore, nell'accezione di addetto al coordinamento dell'attività degli associati, essendo stato intercettato in un paio di occasioni mentre nottetempo si trovava a bordo della sua auto, intento non tanto alla vigilanza dei cantieri, ma a controllare l'operato di partecipi. Inoltre, per aver utilizzato mezzi strumentali, che tuttavia non risultavano appartenere all'associazione, essendo beni di natura del tutto personale. Il ricorrente individua la violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen, osservando che tale descrizione, sintetizzata dai giudici di merito nella "funzione di addetto al coordinamento delle attività degli associati", si attaglia alla diversa ed autonoma figura di "organizzatore" , da considerarsi "alternativo alla figura del promotore", anche secondo la giurisprudenza di legittimità. Ciò avrebbe imposto la modifica dell'imputazione, non intervenuta nella fattispecie, con conseguente violazione della norma richiamata. 3.4 Con il quarto motivo eccepisce l'erronea applicazione degli articoli 99, commi 2 e 6, codice penale, 157 e 161 codice penale, nonché illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica ed infraquinquennale a carico dell'odierno ricorrente. In particolare, i giudici di merito, ravvisando la recidiva, riqualificata dalla Corte territoriale in specifica ed infraquinquennale, hanno ritenuto di elevare il massimo edittale, ai fini della individuazione del termine prescrizionale dei reati, per due volte della metà. Il ricorrente rileva che a carico dell'LO, come documentato dal casellario giudiziale prodotto in atti, emergono due precedenti, nessuno dei quali utilizzabile per ritenere la recidiva specifica ed infraquinquennale. In particolare, risultano annotate una sentenza di applicazione della pena, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2001, riguardante i reati di furto tentato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, commessi in data 11 febbraio 2000; ed inoltre, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per ricettazione e furto tentato commessi 17 agosto 1999, irrevocabile in data 25 marzo 2009. In ordine alla prima decisione, il ricorrente ha osservato che la stessa non avrebbe potuto essere considerata quale pronuncia idonea a configurare la contestata recidiva, essendosi verificate le condizioni di cui all'articolo 445, comma 2, cod.proc.pen.; ed al riguardo ha richiamato la massima giurisprudenziale, secondo la quale l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in applicazione della predetta norma, opera ipso iure, sicché non 6 può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva (il riferimento è a Cass. Sez. II, n.994 del 25 novembre 2021). Quanto alla seconda decisione, osserva che la stessa era divenuta irrevocabile dopo la consumazione dei delitti contestati nel procedimento in esame. Inoltre, eccepisce la violazione dell'articolo 99, comma 6, cod.pen., in quanto, in applicazione della suddetta norma, l'aumento di pena per effetto della recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto. Nel caso specifico, i precedenti sopra indicati riguardavano condanne rispettivamente a mesi quattro di reclusione ed anni uno di reclusione, sicché il cumulo delle pene risultante dalle due sentenze, computabile ai fini della individuazione del massimo edittale, non avrebbe comunque potuto superare il limite di un anno e quattro mesi di reclusione. Da ultimo, quale terzo profilo di doglianza riguardante la recidiva e la sua incidenza sulla prescrizione, ha richiamato una decisione di questa Corte, in cui si è evidenziato il rischio che il doppio aumento per la recidiva possa costituire violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (il riferimento è a Cass. Sez VI, n.47269 del 2015) . 4. PO ET propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, per i seguenti motivi. 4.1 Con il primo motivo, eccepisce che il reato contestato al capo I) avrebbe dovuto essere riqualificato ai sensi del comma V dell'articolo 73 d.p.r. 309/90, e perciò da dichiararsi estinto per prescrizione. La Corte territoriale, ha ritenuto che, al lume dei principi sul concorso di persone nel reato, risulterebbe impossibile ritenere per taluni concorrenti una qualificazione giuridica diversa dei fatti;
al riguardo, il ricorrente eccepisce che non risulta l'acquisizione agli atti di alcuna sentenza che abbia dichiarato il coimputato AN LA responsabile del reato di cui al primo comma dell'articolo 73 d.p.r. 309/90; e peraltro, il fatto che il coimputato avesse prestato acquiescenza ad una differente qualificazione giuridica, non impedirebbe (al ricorrente) di richiedere una riqualificazione dei fatti. Tale richiesta risulterebbe giustificata dall'assenza di analisi chimiche utili a specificare l'entità del principio attivo della sostanza stupefacente, non potendosi perciò escludere che, anche in presenza di una pluralità di dosi, la presenza di un principio attivo bassissimo o, addirittura di nessun principio attivo, avrebbe potuto condizionare la qualificazione giuridica in senso favorevole all'imputato. Nel caso di specie, a fronte del ritrovamento di soli 26 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in 62 dosi, non sottoposte ad analisi chimiche utili a specificare l'effetto drogante, non avrebbe potuto essere esclusa la qualificazione del fatto di lieve entità, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale. 4.2 Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce che il giudizio è stato effettuato sulla base di un percorso argomentativo che ha valorizzato, quale elemento di prova, l'accertamento 7 di responsabilità dell'imputato per il precedente capo di imputazione H), sulla scorta di una serie di intercettazioni di dialoghi intercorsi tra AN LA e PO ET e inerenti alla predetta imputazione. Tuttavia, le intercettazioni inerenti al capo I) riguardavano invece il contatto costante del AN con LO NT, senza evidenziare alcun collegamento con l'imputato PO. 4.3 Con il terzo motivo, censura la mancata concessione delle attenuanti generiche in forma prevalente sulla recidiva, atteso che non vi erano elementi tali da far apparire la condotta del ricorrente non meritevole di riduzioni di pena, e non avendo la medesima recidiva contestata inciso negativamente sui fatti poiché avente ad oggetto condotta delittuosa diversa. 5. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per LO e l'inammissibilità per PE e per PO. 6. . Il difensore di LO NT si è riportato ai motivi di ricorso ed alla memoria, allegando il provvedimento del GIP del Tribunale di Trani, depositato il 15/9/2023, con cui è stata dichiarata l'estinzione del reato giudicato con sentenza di applicazione della pena n.653/2007, ai sensi dell'art.445, comma 2, cod.proc.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di PE IG è inammissibile. 1.1 I primi due motivi di ricorso appaiono inammissibili, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, non sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 4, sent. n. 19364 del 14 marzo 2024 -Rv. 286468; Sez. 2 - , sent. n. 42046 del 17/07/2019 ; Sez. 5, sent.n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568). 8 E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 4, Sentenza n. 6300 del 2024, in motivazione;
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale ha chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, tutte le tesi oggi riproposte. In particolare, quanto all'ipotesi di estorsione ambientale, ha puntualmente respinto gli argomenti prospettati nei motivi di appello e riproposti in questa sede, osservando che il gruppo capitanato dal PE, composto da un insieme di persone gravate da precedenti penali, esercitava un'attività di vigilanza priva della necessaria autorizzazione prefettizia, imponendo ai propri clienti tariffe di gran lunga superiori a quelle praticate dagli Istituti di vigilanza autorizzati. In proposito ha richiamato l'intercettazione di cui al progressivo 4187 del 12 gennaio 2006 (RIT 128/2005), avente ad oggetto un colloquio tra il PE e LO NT, nel corso della quale il primo comunicava al secondo di aver ottenuto per una semplice vigilanza ad una autogrù la cifra di euro 35 al giorno;
ha evidenziato che il suddetto importo era pari al triplo delle tariffe praticate dagli Istituti autorizzati. Ha poi superato l'eccezione secondo cui la sorveglianza prevedeva accorgimenti differenti rispetto a quella della concorrenza, in particolare la guardiania notturna fissa, essendo stato accertato che tale modalità aveva riguardato eccezionalmente un solo cantiere in cui era stato allocato un container, occupato dal dipendente AN LA, utilizzato da quest'ultimo anche quale base logistica per la commissione di altri reati. Ed inoltre, ad ulteriore dimostrazione della modalità estorsiva, ha richiamato ulteriori intercettazioni nel corso delle quali il PE comunicando con l'LO, riferiva di aver avuto una interlocuzione con un cliente il quale non intendeva continuare a pagare, non avendo più bisogno della sorveglianza dopo la conclusione delle attività di cantiere, ma poi, dinanzi alle sue rimostranze ("non puoi pagare?"), era tornato sui suoi passi ("va bene dai, il 9 caffè dello regalo lo stesso). La Corte, con motivazione priva di vizi di illogicità, ha desunto da tale immediato ripensamento il contenuto minatorio della intimazione proveniente dal ,PE. Così pure rilevante nello stesso significato, è stata ritenuta l'intercettazione di cui al progressivo 5497 del 5 febbraio 2006, in cui gli stessi soggetti interloquivano, comunicando che uno dei due era al cospetto di un cliente che "non vuol pagare" e chiedeva all'altro di raggiungerlo sul posto, evidentemente per dargli man forte. Ed ancora, la Corte territoriale ha sottolineato l'arroganza del gruppo, finalizzata ad indurre la concorrenza a farsi da parte, consistita nell'apporre presso i cantieri il biglietto da visita del PE, con la foto del medesimo e con l'invito a "non rompere i coglioni" (pagine da 49 a 52 della sentenza). In ordine al reato associativo, nella sentenza impugnata sono richiamate le intercettazioni dalle quali è stato desunto il ruolo di promotore in capo al PE;
sono altresì precisati i ruoli ricoperti dall'LO e dai partecipi AN, IV e AC, gli ultimi tre giudicati separatamente e ritenuti responsabili quali partecipi della medesima associazione;
sono altresì illustrati altri fatti illeciti, che insieme alle predette estorsioni, costituivano il programma del sodalizio, dotato di struttura verticistica e con ripartizione di compiti. 1.2 Manifestamente infondato è il terzo motivo. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Nella fattispecie, i giudici di merito, con motivazione lineare e coerente ai suindicati criteri, hanno giustificato il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, a fronte della recidiva comunque reiterata, evidenziando altresì la considerevole gravità della condotta tenuta dall'appellante, per la quale è stata irrogata in primo grado una pena contenuta, anche grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti. 2. Il ricorso di LO NT. 2.1 Preliminarmente occorre osservare che il reato di cui al capo A), in relazione alla posizione del predetto imputato, è caduto in prescrizione. Va premesso che le doglianze riassunte nel quarto motivo (violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen., in relazione al ruolo di promotore originariamente contestato, ma diversificato in sentenza in quello di "addetto al coordinamento dell'attività degli associati", riconducibile alla 10 JA- distinta figura dell'organizzatore) sono specifiche e non manifestamente infondate, ragion per cui il rapporto processuale è correttamente instaurato. Ciò detto, va rilevato che la cessazione della permanenza del reato associativo, come è evidenziato nella sentenza della Corte distrettuale, è stata collocata temporalmente in data 10 gennaio 2007, per cui, aumentando per due volte di un mezzo la pena massima edittale di anni 7 di reclusione (fino ad anni 15 e mesi 9), ed aggiungendo le due sospensioni intercorse durante il giudizio di primo grado (per complessivi giorni 120), si perviene al termine prescrizionale del 10 febbraio 2023, ormai spirato. Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni precedentemente richiamate, nella parte in cui - esaminando il ricorso del PE - è stata riscontrata la logicità della decisione impugnata in ordine alla ravvisata esistenza dell'associazione ed al contributo dell'LO. 2.2 Risultano assorbiti i motivi secondo e terzo, relativi al solo reato associativo caduto in prescrizione. 3. Le estorsioni, 3.1 II primo motivo, nella parte dedicata alle condotte estorsive, ripropone essenzialmente le stesse questioni già esaminate riguardo alla posizione del PE, con il quale l'LO agiva all'unisono, e risulta ugualmente inammissibile per i medesimi argomenti sopra illustrati. Quanto alla prospettata violazione dell'articolo 238 bis codice di procedura penale, occorre osservare che la Corte distrettuale non si è limitata a richiamare la sentenza pronunciata nei confronti dei coimputati, ma ha ampiamente motivato riguardo all'estorsione ambientale, individuando puntualmente il contributo fornito dall'LO. La Corte territoriale ha chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, tutte le tesi oggi riproposte. In particolare, quanto all'ipotesi di estorsione ambientale, ha respinto gli argomenti prospettati nei motivi di appello e riproposti in questa sede, osservando che il gruppo capitanato dal PE, e coordinato dall'LO, esercitava un'attività di vigilanza priva della necessaria autorizzazione prefettizia, imponendo ai propri clienti tariffe di gran lunga superiori a quelle praticate dagli Istituti di vigilanza autorizzati. La corte ha ritenuto dimostrato, grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché attraverso il richiamo alle effettive dichiarazioni rese dai vigilantes escussi, come l'LO, unitamente al PE, era riuscito ad imporre la guardiania a diversi imprenditori titolari di cantieri edili della zona di Andria, a prezzi maggiori di quelli praticati dalla concorrenza, non esitando a compiere attentati dimostrativi e ricorrendo anche ad altre forme di intimidazione. In ordine al ruolo concretamente rivestito da LO NT, è stato sottolineato il coordinamento delle attività estorsive da parte dello stesso, insieme al PE, ricavato da una serie di captazioni. 1 1 La Corte distrettuale ha richiamato l'intercettazione di cui al progressivo 4187 del 12 gennaio 2006 intercettata in pari data (RIT 128/2005), avente ad oggetto un colloquio tra il PE e LO NT nel corso della quale il primo comunicava al secondo di aver ottenuto per una semplice vigilanza ad una autogrù la cifra di euro 35 al giorno;
nella stessa decisione è evidenziato che il suddetto importo era pari al triplo delle tariffe praticate dagli Istituti autorizzati ed al riguardo la corrispondente censura, che genericamente indica le peculiarità del tipo di guardiania, non spiega perché tale attrezzatura comportasse impegni di sorveglianza maggiori e più onerosi. Non integra ovviamente la lamentata violazione della correlazione tra contestazione e sentenza, il riferimento alla esazione di una tariffa di euro 35 al giorno, solo perchè non corrispondente all'imputazione che invece aveva indicato tariffe tra i 300 e 500 C mensili. Trattasi evidentemente di risultanza istruttoria che, seppur maggiormente significativa della condotta estorsiva, non ha determinato alcuna violazione delle prerogative difensive. Si rammenta in proposito che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Sez. 6, sent n. 38061 del 17 aprile 2019- Rv. 277365 — 01), come nella specie è accaduto. Ad ulteriore dimostrazione del concorso nelle azioni estorsive, la Corte di merito ha indicato le intercettazioni nel corso delle quali il PE comunicando con l'LO, riferiva di aver avuto una interlocuzione con un cliente il quale non intendeva continuare a pagare, non avendo più bisogno della sorveglianza dopo la conclusione delle attività di cantiere, ma poi dinanzi alle sue rimostranze ("non puoi pagare?"), era tornato sui suoi passi ("va bene dai, il caffè dello regalo lo stesso). La Corte, con motivazione priva di vizi di illogicità, ha desunto da tale immediato ripensamento il contenuto minatorio della intimazione proveniente dal PE e, per quel che qui interessa, la cointeressenza dell'LO. Così pure rilevante nello stesso significato, è stata ritenuta l'intercettazione di cui al progressivo 5497 del 5 febbraio 2006, in cui gli stessi soggetti interloquiscono, comunicando che uno dei due è in presenza di un cliente che "non vuol pagare" e chiede all'altro di raggiungerlo sul posto, evidentemente per dargli man forte. Ed ancora, sono indicate le captazioni da cui emergono le periodiche esazioni da parte dell'LO delle somme ricevute da partecipi del sodalizio (AN LA) da parte dei soggetti a cui era stata imposta la guardiania. La Corte d'appello ha poi superato l'eccezione secondo cui la sorveglianza prevedeva accorgimenti differenti rispetto a quella della concorrenza, in particolare la guardiania notturna fissa, essendo stato accertato che tale modalità aveva riguardato eccezionalmente un solo cantiere in cui era stato allocato un container, occupato dal dipendente AN LA, impiegato da quest'ultimo anche quale base logistica per la commissione di altri reati 12 Ed infine è stata data logica spiegazione al fatto che alcune vittime, sentite a sommarie informazioni (acquisite previo consenso delle parti), avevano riferito di non aver subito intimidazioni. In realtà, l'intimidazione, ad avviso degli stessi giudici -, era così efficace che le stesse vittime, allorquando venivano sentite a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, negavano di aver avuto contatti con gli estorsori, nonostante il chiaro significato delle intercettazioni tra loro intercorse, da cui emergevano i contatti ed i rapporti legati all'attività di guardiania e le condizioni vessatorie praticate. Sono state già sopra richiamate, a proposito del ricorso del PE, le contraddizioni emerse tra il dichiarato di AR SC e AP IC, rispetto al contenuto delle intercettazioni che hanno interessato i suddetti. 3.2 II quarto motivo, afferente alla eccepita estinzione per prescrizione dei reati di estorsione, è infondato. Il ricorrente, dopo aver premesso che risultano annotate sul suo casellario una sentenza di applicazione della pena, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2001, riguardante i reati di furto tentato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, commessi in data 11 febbraio 2000, ed inoltre, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per ricettazione e furto tentato commessi 17 agosto 1999, irrevocabile in data 25 marzo 2009, ha osservato che la prima pronuncia non avrebbe potuto essere considerata idonea a configurare la contestata recidiva, essendosi verificate le condizioni di cui all'articolo 445, comma 2, cod.proc.pen. In realtà, le condotte estorsive contestate al capo D) sono consumate a partire dal 4 novembre 2005, e pertanto in data antecedente al decorso dei cinque anni dal precedente giudicato (sentenza irrevocabile il 24 ottobre 2001), non potendo perciò applicarsi la causa estintiva prevista dal citato articolo 445. Si rammenta che, per giurisprudenza costante, il termine quinquennale per l'estinzione del delitto oggetto di applicazione della pena su richiesta delle parti decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che, se è stato proposto ricorso per cassazione, coincide con la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 5, sentenza n. 19710 del 18 marzo 2019 -Rv. 275921; Sez. 1, sentenza n. 41098 del 24 settembre 2012- Rv. 253403). Si deve osservare che il provvedimento del GIP del Tribunale di Trani, datato il 15/9/2023 (allegato alla memoria del ricorrente), con cui è stata dichiarata l'estinzione del reato giudicato con sentenza di applicazione della pena n.653/2007, ai sensi dell'art.445, comma 2, cod.proc.pen., non riguarda evidentemente la decisione indicata in casellario al punto 1 (sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Trani, irrevocabile il 24/10/2001), a cui si riferisce la recidiva specifica infraquinquennale. Ugualmente infondato è il profilo di censura con cui la difesa ha contestato il calcolo del termine prescrizionale, per violazione dell'art.99, comma 6, cod.pen.; il ricorrente, a sostegno della eccezione, ha richiamato la massima, secondo cui «in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condotte precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo», limite quantitativo applicabile a tutte le ipotesi di 13 recidiva e non solo a quella reiterata (Sez. 3, n. 31293 del 08/05/2019, M., Rv. 276291 - 02); profilo di diritto rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, attenendo a un aspetto di legalità della pena. Ha evidenziato in proposito che dal casellario allegato al ricorso emerge un'entità complessiva di pene detentive inferiore rispetto all'aumento del termine prescrizionale considerato dai giudici di merito a seguito dell'applicazione della recidiva. La quaestio iuris risulta esser stata successivamente sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite, che, con sentenza n. 30046 del 23/06/2022 (Rv. 283328 ), hanno affermato che, in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti. A ciò consegue che per i delitti di estorsione di cui al capo D), aggravati dalla recidiva specifica infraquinquennale, occorre tener conto del doppio aumento della metà, come correttamente calcolato dalla Corte distrettuale;
gli stessi delitti, tenuto conto dell'aumento del massimo edittale per la recidiva e delle cause interruttive intercorse, si prescrivono nel termine massimo di anni 22 e mesi 6 (anni 10 + Y2= anni 15; + 1/2 = anni 22 e mesi 6), evidentemente non ancora spirato (la prima estorsione è risalente al 4 novembre 2005). In proposito, il Collegio aderisce all'indirizzo assolutamente prevalente che, ai fini del calcolo della prescrizione, in ipotesi di contestazione di recidiva qualificata, ritiene che possa e debba operarsi un doppio aumento. E' ormai consolidato il principio per il quale, in quanto circostanza ad effetto speciale, la recidiva reiterata incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, cd. termine base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, su quello del termine massimo, avuto riguardo alla entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco Rv. 268214; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015). Il principio è applicabile, per identità di ratio, anche alle altre forme di recidiva qualificata e, per quanto qui di interesse, anche alla recidiva specifica ed infraquinquennale. Al contrario, l'isolato orientamento della Corte di cassazione, citato dal ricorrente ( Cass. Sez VI, n.47269 del 2015 - Rv. 265518 ), a parere del quale, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, ovvero del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma 2, ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, non può essere condiviso. 14 Tale arresto rimette invero all'arbitrio dell'interprete - in difetto di espliciti riferimenti normativi - la determinazione della rilevanza da attribuire alla predetta forma di recidiva, caso per caso, così esponendo la disciplina della prescrizione a seri rilievi di illegittimità costituzionale, per difetto di tassatività. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018 Ud., Saetta Rv. 274721). Sotto altro profilo, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, in ripetute occasioni, che il criterio basato sul doppio aumento non comporta alcuna lesione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell' art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU - il quale vieta soltanto «di perseguire o giudicare una persona per un secondo illecito nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi» - come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso NE /c Russia, posto che l'istituto della prescrizione non rientra nello spettro applicativo dell'art. 4 cit. (Sez. 6, n. 48954 del 2016, Lamirowski, cit. Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi Rv. 271802; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490). Atteso il carattere isolato delle pronunce che sostengono il diverso orientamento, non si ravvisa l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza tale da giustificare la rimessione degli atti alle Sezioni Unite, a proposito della questione relativa all'incidenza della recidiva qualificata sul regime della prescrizione. 3.3 In conclusione, in ordine alla posizione di LO, all'esito della estinzione per prescrizione del reato associativo al medesimo contestato e del rigetto del ricorso avverso la condanna per i reati di estorsione, la pena - previa espunzione dell'aumento di pena inflitto per il reatb estinto - va conseguentemente rideterminata in anni cinque, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 960 di multa. 4. Il ricorso di PO ET è inammissibile, dovendosi premettere all'esame dei primi due motivi, che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (cfr. Sez. 1, n. 46566, 21 febbraio 2017 Rv. 271227; Sez. 2 - , n. 46261 del 18 settembre 2019 - Rv. 277593 - 01). 15 4.1 II primo motivo è manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha ritenuto la qualificazione del fatto ai sensi del primo comma dell'art.73 DPR 309/90, "per un duplice ordine di ragioni". Il secondo ordine di ragioni, che prescinde dalla conforme qualificazione del medesimo fatto storico nei confronti del coimputato AN, è ampiamente sufficiente a sorreggere la motivazione che appare logica e ben motivata. In proposito, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di ess: (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). iò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della gravità e della professionalità con cui la stessa attività orientata allo spaccio veniva svolta da parte dell'imputato. È stato in proposito rilevato che gli elementi indicatori costituiti dalle modalità della condotta, la natura pesante della sostanza, la già predisposta divisione in dosi, la continuità dell'interazione tra imputato ed il pusher;
l'intensità del vincolo, dimostrata dalla reiterazione delle sollecitazioni telefoniche, nonché le diverse mansioni affidate al sottoposto, non solo spacciatore al minuto, ma anche corriere e perfino depositario, sono state ritenute ostative a determinare la qualificazione del fatto come di lieve offensività, con argomenti che appaiono privi di vizi logici. 4.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con cui si eccepisce che in difetto di analisi chimica, risulterebbe indimostrabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'efficacia drogante della sostanza rinvenuta, non potendosi neppure escludere, in via gradata, che il fatto fosse di lieve entità. La corte territoriale, in proposito, ha superato tali argomentazioni, richiamando una serie di intercettazioni relative ai contatti frequenti tra soggetto indicato in "Pietruccio", individuato nel PO, ed il AN, riguardanti una continuativa attività di spaccio in relazione alla quale il primo impartiva direttive al secondo in ordine alla movimentazione dello stupefacente;
16 sottolineando altresì l'esistenza di una struttura organizzativa per la movimentazione della droga, evidenziata anche dal fatto che il PO avesse messo a disposizione del secondo un'autovettura, ricavandone proventi illeciti. Tutto ciò è stato adeguatamente valorizzato in considerazione del ritrovamento di 62 dosi di cocaina nella disponibilità del AN, all'interno del container in cui costui dimorava, sulla scorta della captazione di una ulteriore comunicazione significativa, intercorsa tra i due lo stesso giorno in cui le forze sequestrarono la droga in questione presso il cantiere vigilato dal AN (pagine 38 e 39 della sentenza). Da ciò è stata logicamente ritenuta la prova della condotta illecita contestata ed esclusa la ravvisabilità dell'ipotesi lieve. 4.3 Il terzo motivo è generico. Con il terzo motivo, si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche in forma prevalente sulla recidiva, atteso che - ad avviso del ricorrente - non v'erano elementi tali da far apparire la condotta del ricorrente non meritevole di riduzioni di pena, e non avendo la medesima recidiva contestata inciso negativamente sui fatti poiché avente ad oggetto condotta delittuosa diversa. In realtà la Corte d'appello ha logicamente motivato sul bilanciamento in termini di equivalenza, sicchè la valutazione resiste alla censura genericamente proposta. In particolare, è stato sottolineato il ruolo di sovraordinazione dal medesimo rivestito nei confronti del pusher, oltre alla negativa personalità del giudicabile, già condannato per violazione della sorveglianza speciale, ricettazione, violazione della legge sul controllo delle armi, tentata rapina e sequestro di persona in concorso, escludendosi per tali ragioni la possibilità di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, sulla base di un giudizio che - ancorato ai suddetti profili di gravità - appare immune da vizi di illogicità. A fronte dei suddetti argomenti, immuni da vizi di logicità, non sono state avanzate specifiche censure idonei a disarticolare il ragionamento della Corte disstrettuale. 5. All'inammissibilità dei ricorsi di PE IG e PO ET consegue la condanna dei suddetti al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ciascun ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di corrispondere la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO NT, limitatamente al reato di cui all'art.416, co.1 e 3 C.P., perché il reato è estinto per prescrizione e ridetermina la pena complessiva inflitta all'LO in anni cinque mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 960 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di 17 PE IG e di PO ET che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il 24 settembre 2024 Il consigliere estensore Il Pre nte SC IG DA AL overe illAM'19 1
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LU BRANDA;
udito il Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso di IN IN e per l'inammissibilità dei ricorsi di BO LU e OG RO. udito il difensore In difesa del ricorrente IN IN, il difensore di fiducia, avvocato EO VI del foro di TRANI , dopo aver illustrato brevemente i motivi del gravame, ha insistito nell'accoglimento chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43718 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LU Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti degli odierni ricorrenti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di PE IG per i reati di cui ai capi C), L), M) per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata, salva la rideterminazione della pena in anni cinque e mesi sette di reclusione ed euro 1200 di multa. Inoltre, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LO NT per intervenuta prescrizione riguardo ai capi C), H), O) e, confermando nel resto la prima decisione in ordine all'accertamento delle residue contestazioni, ha ridotto la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa. Infine, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di PO ET per intervenuta prescrizione riguardo al capo H) e, confermando nel resto la prima decisione in ordine all'accertamento della residua contestazione, ha ridotto la pena ad anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa. 1.1 In sintesi, per descrivere il quadro a cui si riferiscono i motivi di ricorso, si rammenta che i giudici di merito hanno ritenuto comprovata l'esistenza dell'associazione a delinquere contestata al capo al capo A), operante nel territorio di Andria a partire dal mese di novembre 2005, finalizzata principalmente alla perpetrazione di estorsioni in danno dei titolari di cantieri edili della zona. L'accertamento è stato compiuto, valorizzando sia il compendio delle intercettazioni telefoniche, sia le dichiarazioni rese da soggetti che lavoravano presso istituti . di vigilanza, i quali rappresentavano la sostanziale impossibilità dello svolgimento di attività di guardiania presso i cantieri edili dell'andriese a causa della presenza in loco di un gruppo capitanato da PE IG, interessato alla medesima attività di sorveglianza. La natura estorsiva era ricavabile dalla imposizione di corrispettivi, in misura superiore alla concorrenza, nei confronti degli imprenditori edili del circondario, destinatari di condotte intimidatorie, come comprovato dal contenuto di alcune intercettazioni ed anche dal rinvenimento sui cancelli dei cantieri della zona del biglietto da visita recante impressa l'immagine del PE, con scritta intimidatoria rivolta alla concorrenza. Il PE, promotore del gruppo, era affiancato da LO NT, anch'egli con funzioni direttive, il quale interagiva con il primo nella determinazione delle somme da estorcere, impartiva ordini agli altri associati, sovraintendeva al loro operato e indicava agli stessi il comportamento da osservare nei confronti delle forze dell'ordine. L'associazione - sempre secondo la ricostruzione contenuta nelle decisioni oggetto di gravame - ricorreva a comportamenti aggressivi e violenti per intimidire i destinatari delle richieste estorsive ed indurli ad accettare tariffe per l'attività di sorveglianza, superiori a quelle praticate dalla concorrenza;
in un caso, era stata collocata una carica esplosiva presso l'abitazione di una vittima di estorsione (Di SA EL). 2 L'intimidazione, ad avviso degli stessi giudici, era così efficace che alcune vittime, allorquando venivano sentite a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, negavano di aver avuto contatti con gli estorsori, nonostante il chiaro significato delle intercettazioni tra loro intercorse, da cui emergevano i contatti ed i rapporti con gli stessi, legati all'attività di guardiania, e le condizioni vessatorie subite. Ad esempio, AR SC, che aveva negato perfino di conoscere PE IG, era stato intercettato in una conversazione telefonica con quest'ultimo, per giunta in atteggiamento di assoluta confidenza, per chiedergli di raggiungerlo presso il suo cantiere. Stesso riscontro fu effettuato riguardo a AP IC che, dopo aver affermato di aver solo sentito parlare del PE, fu intercettato al telefono mentre andava ad offrirgli per la vigilanza la cifra di 50 euro a notte. 1.2 Quanto alla posizione del PO, estraneo all'associazione, è stata ritenuta dimostrata la condotta contesta al capo I, per aver egli ceduto a AN LA (separatamente giudicato anche per questa condotta) 62 dosi di cocaina per un peso di 26 grammi, sulla scorta della captazione di una comunicazione significativa, intercorsa tra i due lo stesso giorno in cui le forze sequestrarono la droga in questione presso il cantiere vigilato dal AN, ed alla luce di altre intercettazioni di conversazioni di analogo tenore. 2. PE IG, mediante il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., censura per manifesta illogicità la motivazione della Corte di appello nella parte in cui ha ravvisato nelle condotte dell'imputato i caratteri del reato di estorsione "ambientale", sebbene non fosse stata dimostrata, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'idoneità delle richieste, avanzate dal PE nei confronti dei titolari dei cantieri, ad infondere timore ed a costringere gli stessi imprenditori a subire le condizioni imposte per l'attività di vigilanza. In particolare, dalle intercettazioni non sarebbe emersa alcuna circostanza utile ad illustrare la forma in cui sarebbero state poste in essere le ipotizzate pressioni, né dimostrato il timore dei destinatari per i rischi e pericoli in cui sarebbero incorsi, qualora questi non avessero accettato la guardiania del gruppo. Inoltre, nessuna minaccia esplicita risultava esser stata rivolta dal PE ai suoi clienti, essendo insufficiente, ai fini della dimostrazione della ipotizzata estorsione, l'apposizione sui muri di cinta dei diversi cantieri di un biglietto da visita del medesimo, con fotografia, numero di telefono e scritta ironica. 2.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 606, lettera e), cod.proc.pen., censura, per manifesta illogicità, la motivazione dei giudici di merito, in relazione al reato di associazione a delinquere, osservando che, sebbene il PE avesse agito all'interno di un gruppo di persone impegnato in attività di vigilanza, ricevendo compensi dai propri clienti, non era emerso in alcun modo che tale sodalizio fosse finalizzato ad attività illecite, essendo notorio 3 che il medesimo e gli altri coimputati offrissero una prestazione di vigilanza nei cantieri del tutto lecita. Inoltre, non era stata fornita alcuna prova in ordine al programma finalizzato a commettere un numero indeterminato di reati e, con riferimento al prospettato ruolo di guida in capo al PE, nessun elemento portava a ritenere che lo stesso avesse rivestito la veste di promotore o organizzatore del sodalizio. 2.3 Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 606, lettera b), cod.proc.pen., ha censurato la decisione dei giudici di merito per inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella parte in cui le riconosciute attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti sulla contestata recidiva. Non è stato adeguatamente apprezzato, a tal fine, il favorevole comportamento processuale manifestato dal PE, il quale, prestando il consenso all'acquisizione delle sommarie informazioni, aveva agevolato un enorme snellimento della fase istruttoria. 3. LO NT, a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 3.1 Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nonché per violazione dell'articolo 238 bis cod.proc.pen. e dell'obbligo di correlazione tra imputazione e sentenza. In particolare, evidenzia che la Corte territoriale ha ritenuto di essere vincolata dalla decisione, formulata in sede d'appello dalla stessa Corte nei confronti dei coimputati che avevano chiesto il giudizio abbreviato, con riguardo all'esistenza dell'associazione a delinquere accertata nella decisione ormai irrevocabile, avendo affermato che il giudice di merito non può giungere a conclusioni inconciliabili con quelle della sentenza irrevocabile, sempre che l'inconciliabilità riguardi il fatto e non le valutazioni giuridiche dello stesso. Il ricorrente, richiamando precedenti giurisprudenziali, evidenzia che "l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate" (il riferimento è a Cass. Sez. IV del 25 maggio 2022,n. 21449). Conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la propria assoluta autonomia nel decidere non solo sulla responsabilità degli appellante, ma anche sulla stessa sussistenza dei reati, e per quanto di interesse, sia sul reato estorsivo che su quello associativo. Ha aggiunto che la sentenza irrevocabile richiamata era stata emessa a seguito di giudizio abbreviato, mentre quella relativa al procedimento in esame è stata adottata all'esito del dibattimento, non essendo perciò ravvisabile coincidenza sul materiale probatorio utilizzato per giungere ai distinti epiloghi decisori. 4 Quanto alla manifesta illogicità, ha evidenziato che le circostanze indicate al fine di escludere il libero consenso degli imprenditori interessati alla guardiania, apparivano quantomeno neutre, non potendosi ricavare alcun rapporto di derivazione diretta tra la natura dei soggetti, in quanto pregiudicati e privi di autorizzazione prefettizia, ed il vizio del consenso degli imprenditori che avevano effettivamente ottenuto la prestazione di vigilanza. Inoltre, nel ritenere che le tariffe praticate dagli imputati fossero superiori di almeno la metà rispetto a quelle accordate dagli istituti di vigilanza autorizzati, la Corte sarebbe incorsa in travisamento della prova, avendo ricavato tale circostanza da una sola intercettazione (progressivo 4187 del 12 gennaio 2006-rit 128/2005) da cui sarebbe emerso il pagamento di una tariffa di euro 35 al giorno, tra l'altro interpolando l'imputazione che invece aveva indicato tariffe tra i 300 e 500 C mensili. Sulla base della richiamata intercettazione non sarebbe stato possibile dedurre la significativa differenza rispetto alle condizioni contrattuali praticate dagli istituti di vigilanza autorizzati, poiché in tal caso la guardiania era stata richiesta per un mezzo particolare (gru); ed inoltre, il paragone era stato effettuato superficialmente, senza neppure approfondire la durata del rapporto, e senza tener conto che la generalità degli altri contratti prevedessero cifre di gran lunga inferiori a quelle negoziate dalla concorrenza. Tra l'altro, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che le prestazioni offerte dalla ditta riconducibile al PE erano diverse, comprendendo ad esempio anche la guardiania notturna fissa, non assicurata dagli istituti di vigilanza, i quali, per la tariffa di euro 250-300 mensili, garantivano soltanto il passaggio occasionale dal cantiere. Per altro verso, la Corte barese, al fine di dimostrare le modalità estorsive della condotta, si sarebbe limitata a considerare i risultati di due intercettazioni (progressivo 32 del 4 novembre 2005 e progressivo 5497 del 5 febbraio 2006), riguardanti soggetti non inseriti nel novero delle persone offese indicate nelle imputazioni, dalle quali erano emerse soltanto conversazioni significative del fatto che costoro avevano manifestato la volontà di non continuare ad effettuare i pagamenti. E tutto ciò, senza tener conto di fonti probatorie di indubbia genuinità, quali le intercettazioni ambientali presso la stazione dei carabinieri di Andria, dove furono contestualmente convocate le persone offese per essere sentite, dalle quali era emerso che le stesse non avevano fatto alcun riferimento a condotte estorsive, ed anzi una delle persone convocate, LA TO, aveva addirittura affermato che gli imputati si erano comportati bene, definendoli "bravi ragazzi". 3.2 Con il secondo motivo, censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 238 bis cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta rilevanza di una sentenza passata in giudicato inter alios, accertativa del reato associativo contestato al capo A). Il ricorrente, oltre a richiamare le osservazioni già formulate in ordine al motivo precedente, osserva che la sentenza qui impugnata risulterebbe affetta da totale mancanza di un autonomo scrutinio circa la ritenuta sussistenza di un'associazione per delinquere in quanto 5 tale, non essendo riportate risultanze diverse da quelle emergenti dalla richiamata decisione irrevocabile, acquisite ai sensi dell'articolo 238 bis cod.proc.pen. . 3.3 Con il terzo motivo, contesta la violazione dell'articolo 521 cod.proc.pen. rispetto al ruolo che avrebbe assunto LO NT in seno al sodalizio, nonché vizio della motivazione, ritenuta illogica, nella parte in cui è stata affermata la sussistenza dell'associazione e la partecipazione del ricorrente. La Corte territoriale ha attribuito all'imputato il ruolo dirigenziale di promotore, nell'accezione di addetto al coordinamento dell'attività degli associati, essendo stato intercettato in un paio di occasioni mentre nottetempo si trovava a bordo della sua auto, intento non tanto alla vigilanza dei cantieri, ma a controllare l'operato di partecipi. Inoltre, per aver utilizzato mezzi strumentali, che tuttavia non risultavano appartenere all'associazione, essendo beni di natura del tutto personale. Il ricorrente individua la violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen, osservando che tale descrizione, sintetizzata dai giudici di merito nella "funzione di addetto al coordinamento delle attività degli associati", si attaglia alla diversa ed autonoma figura di "organizzatore" , da considerarsi "alternativo alla figura del promotore", anche secondo la giurisprudenza di legittimità. Ciò avrebbe imposto la modifica dell'imputazione, non intervenuta nella fattispecie, con conseguente violazione della norma richiamata. 3.4 Con il quarto motivo eccepisce l'erronea applicazione degli articoli 99, commi 2 e 6, codice penale, 157 e 161 codice penale, nonché illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica ed infraquinquennale a carico dell'odierno ricorrente. In particolare, i giudici di merito, ravvisando la recidiva, riqualificata dalla Corte territoriale in specifica ed infraquinquennale, hanno ritenuto di elevare il massimo edittale, ai fini della individuazione del termine prescrizionale dei reati, per due volte della metà. Il ricorrente rileva che a carico dell'LO, come documentato dal casellario giudiziale prodotto in atti, emergono due precedenti, nessuno dei quali utilizzabile per ritenere la recidiva specifica ed infraquinquennale. In particolare, risultano annotate una sentenza di applicazione della pena, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2001, riguardante i reati di furto tentato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, commessi in data 11 febbraio 2000; ed inoltre, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per ricettazione e furto tentato commessi 17 agosto 1999, irrevocabile in data 25 marzo 2009. In ordine alla prima decisione, il ricorrente ha osservato che la stessa non avrebbe potuto essere considerata quale pronuncia idonea a configurare la contestata recidiva, essendosi verificate le condizioni di cui all'articolo 445, comma 2, cod.proc.pen.; ed al riguardo ha richiamato la massima giurisprudenziale, secondo la quale l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in applicazione della predetta norma, opera ipso iure, sicché non 6 può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva (il riferimento è a Cass. Sez. II, n.994 del 25 novembre 2021). Quanto alla seconda decisione, osserva che la stessa era divenuta irrevocabile dopo la consumazione dei delitti contestati nel procedimento in esame. Inoltre, eccepisce la violazione dell'articolo 99, comma 6, cod.pen., in quanto, in applicazione della suddetta norma, l'aumento di pena per effetto della recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto. Nel caso specifico, i precedenti sopra indicati riguardavano condanne rispettivamente a mesi quattro di reclusione ed anni uno di reclusione, sicché il cumulo delle pene risultante dalle due sentenze, computabile ai fini della individuazione del massimo edittale, non avrebbe comunque potuto superare il limite di un anno e quattro mesi di reclusione. Da ultimo, quale terzo profilo di doglianza riguardante la recidiva e la sua incidenza sulla prescrizione, ha richiamato una decisione di questa Corte, in cui si è evidenziato il rischio che il doppio aumento per la recidiva possa costituire violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (il riferimento è a Cass. Sez VI, n.47269 del 2015) . 4. PO ET propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, per i seguenti motivi. 4.1 Con il primo motivo, eccepisce che il reato contestato al capo I) avrebbe dovuto essere riqualificato ai sensi del comma V dell'articolo 73 d.p.r. 309/90, e perciò da dichiararsi estinto per prescrizione. La Corte territoriale, ha ritenuto che, al lume dei principi sul concorso di persone nel reato, risulterebbe impossibile ritenere per taluni concorrenti una qualificazione giuridica diversa dei fatti;
al riguardo, il ricorrente eccepisce che non risulta l'acquisizione agli atti di alcuna sentenza che abbia dichiarato il coimputato AN LA responsabile del reato di cui al primo comma dell'articolo 73 d.p.r. 309/90; e peraltro, il fatto che il coimputato avesse prestato acquiescenza ad una differente qualificazione giuridica, non impedirebbe (al ricorrente) di richiedere una riqualificazione dei fatti. Tale richiesta risulterebbe giustificata dall'assenza di analisi chimiche utili a specificare l'entità del principio attivo della sostanza stupefacente, non potendosi perciò escludere che, anche in presenza di una pluralità di dosi, la presenza di un principio attivo bassissimo o, addirittura di nessun principio attivo, avrebbe potuto condizionare la qualificazione giuridica in senso favorevole all'imputato. Nel caso di specie, a fronte del ritrovamento di soli 26 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in 62 dosi, non sottoposte ad analisi chimiche utili a specificare l'effetto drogante, non avrebbe potuto essere esclusa la qualificazione del fatto di lieve entità, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale. 4.2 Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce che il giudizio è stato effettuato sulla base di un percorso argomentativo che ha valorizzato, quale elemento di prova, l'accertamento 7 di responsabilità dell'imputato per il precedente capo di imputazione H), sulla scorta di una serie di intercettazioni di dialoghi intercorsi tra AN LA e PO ET e inerenti alla predetta imputazione. Tuttavia, le intercettazioni inerenti al capo I) riguardavano invece il contatto costante del AN con LO NT, senza evidenziare alcun collegamento con l'imputato PO. 4.3 Con il terzo motivo, censura la mancata concessione delle attenuanti generiche in forma prevalente sulla recidiva, atteso che non vi erano elementi tali da far apparire la condotta del ricorrente non meritevole di riduzioni di pena, e non avendo la medesima recidiva contestata inciso negativamente sui fatti poiché avente ad oggetto condotta delittuosa diversa. 5. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per LO e l'inammissibilità per PE e per PO. 6. . Il difensore di LO NT si è riportato ai motivi di ricorso ed alla memoria, allegando il provvedimento del GIP del Tribunale di Trani, depositato il 15/9/2023, con cui è stata dichiarata l'estinzione del reato giudicato con sentenza di applicazione della pena n.653/2007, ai sensi dell'art.445, comma 2, cod.proc.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di PE IG è inammissibile. 1.1 I primi due motivi di ricorso appaiono inammissibili, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, non sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 4, sent. n. 19364 del 14 marzo 2024 -Rv. 286468; Sez. 2 - , sent. n. 42046 del 17/07/2019 ; Sez. 5, sent.n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568). 8 E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 4, Sentenza n. 6300 del 2024, in motivazione;
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale ha chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, tutte le tesi oggi riproposte. In particolare, quanto all'ipotesi di estorsione ambientale, ha puntualmente respinto gli argomenti prospettati nei motivi di appello e riproposti in questa sede, osservando che il gruppo capitanato dal PE, composto da un insieme di persone gravate da precedenti penali, esercitava un'attività di vigilanza priva della necessaria autorizzazione prefettizia, imponendo ai propri clienti tariffe di gran lunga superiori a quelle praticate dagli Istituti di vigilanza autorizzati. In proposito ha richiamato l'intercettazione di cui al progressivo 4187 del 12 gennaio 2006 (RIT 128/2005), avente ad oggetto un colloquio tra il PE e LO NT, nel corso della quale il primo comunicava al secondo di aver ottenuto per una semplice vigilanza ad una autogrù la cifra di euro 35 al giorno;
ha evidenziato che il suddetto importo era pari al triplo delle tariffe praticate dagli Istituti autorizzati. Ha poi superato l'eccezione secondo cui la sorveglianza prevedeva accorgimenti differenti rispetto a quella della concorrenza, in particolare la guardiania notturna fissa, essendo stato accertato che tale modalità aveva riguardato eccezionalmente un solo cantiere in cui era stato allocato un container, occupato dal dipendente AN LA, utilizzato da quest'ultimo anche quale base logistica per la commissione di altri reati. Ed inoltre, ad ulteriore dimostrazione della modalità estorsiva, ha richiamato ulteriori intercettazioni nel corso delle quali il PE comunicando con l'LO, riferiva di aver avuto una interlocuzione con un cliente il quale non intendeva continuare a pagare, non avendo più bisogno della sorveglianza dopo la conclusione delle attività di cantiere, ma poi, dinanzi alle sue rimostranze ("non puoi pagare?"), era tornato sui suoi passi ("va bene dai, il 9 caffè dello regalo lo stesso). La Corte, con motivazione priva di vizi di illogicità, ha desunto da tale immediato ripensamento il contenuto minatorio della intimazione proveniente dal ,PE. Così pure rilevante nello stesso significato, è stata ritenuta l'intercettazione di cui al progressivo 5497 del 5 febbraio 2006, in cui gli stessi soggetti interloquivano, comunicando che uno dei due era al cospetto di un cliente che "non vuol pagare" e chiedeva all'altro di raggiungerlo sul posto, evidentemente per dargli man forte. Ed ancora, la Corte territoriale ha sottolineato l'arroganza del gruppo, finalizzata ad indurre la concorrenza a farsi da parte, consistita nell'apporre presso i cantieri il biglietto da visita del PE, con la foto del medesimo e con l'invito a "non rompere i coglioni" (pagine da 49 a 52 della sentenza). In ordine al reato associativo, nella sentenza impugnata sono richiamate le intercettazioni dalle quali è stato desunto il ruolo di promotore in capo al PE;
sono altresì precisati i ruoli ricoperti dall'LO e dai partecipi AN, IV e AC, gli ultimi tre giudicati separatamente e ritenuti responsabili quali partecipi della medesima associazione;
sono altresì illustrati altri fatti illeciti, che insieme alle predette estorsioni, costituivano il programma del sodalizio, dotato di struttura verticistica e con ripartizione di compiti. 1.2 Manifestamente infondato è il terzo motivo. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Nella fattispecie, i giudici di merito, con motivazione lineare e coerente ai suindicati criteri, hanno giustificato il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, a fronte della recidiva comunque reiterata, evidenziando altresì la considerevole gravità della condotta tenuta dall'appellante, per la quale è stata irrogata in primo grado una pena contenuta, anche grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti. 2. Il ricorso di LO NT. 2.1 Preliminarmente occorre osservare che il reato di cui al capo A), in relazione alla posizione del predetto imputato, è caduto in prescrizione. Va premesso che le doglianze riassunte nel quarto motivo (violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen., in relazione al ruolo di promotore originariamente contestato, ma diversificato in sentenza in quello di "addetto al coordinamento dell'attività degli associati", riconducibile alla 10 JA- distinta figura dell'organizzatore) sono specifiche e non manifestamente infondate, ragion per cui il rapporto processuale è correttamente instaurato. Ciò detto, va rilevato che la cessazione della permanenza del reato associativo, come è evidenziato nella sentenza della Corte distrettuale, è stata collocata temporalmente in data 10 gennaio 2007, per cui, aumentando per due volte di un mezzo la pena massima edittale di anni 7 di reclusione (fino ad anni 15 e mesi 9), ed aggiungendo le due sospensioni intercorse durante il giudizio di primo grado (per complessivi giorni 120), si perviene al termine prescrizionale del 10 febbraio 2023, ormai spirato. Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni precedentemente richiamate, nella parte in cui - esaminando il ricorso del PE - è stata riscontrata la logicità della decisione impugnata in ordine alla ravvisata esistenza dell'associazione ed al contributo dell'LO. 2.2 Risultano assorbiti i motivi secondo e terzo, relativi al solo reato associativo caduto in prescrizione. 3. Le estorsioni, 3.1 II primo motivo, nella parte dedicata alle condotte estorsive, ripropone essenzialmente le stesse questioni già esaminate riguardo alla posizione del PE, con il quale l'LO agiva all'unisono, e risulta ugualmente inammissibile per i medesimi argomenti sopra illustrati. Quanto alla prospettata violazione dell'articolo 238 bis codice di procedura penale, occorre osservare che la Corte distrettuale non si è limitata a richiamare la sentenza pronunciata nei confronti dei coimputati, ma ha ampiamente motivato riguardo all'estorsione ambientale, individuando puntualmente il contributo fornito dall'LO. La Corte territoriale ha chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, tutte le tesi oggi riproposte. In particolare, quanto all'ipotesi di estorsione ambientale, ha respinto gli argomenti prospettati nei motivi di appello e riproposti in questa sede, osservando che il gruppo capitanato dal PE, e coordinato dall'LO, esercitava un'attività di vigilanza priva della necessaria autorizzazione prefettizia, imponendo ai propri clienti tariffe di gran lunga superiori a quelle praticate dagli Istituti di vigilanza autorizzati. La corte ha ritenuto dimostrato, grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché attraverso il richiamo alle effettive dichiarazioni rese dai vigilantes escussi, come l'LO, unitamente al PE, era riuscito ad imporre la guardiania a diversi imprenditori titolari di cantieri edili della zona di Andria, a prezzi maggiori di quelli praticati dalla concorrenza, non esitando a compiere attentati dimostrativi e ricorrendo anche ad altre forme di intimidazione. In ordine al ruolo concretamente rivestito da LO NT, è stato sottolineato il coordinamento delle attività estorsive da parte dello stesso, insieme al PE, ricavato da una serie di captazioni. 1 1 La Corte distrettuale ha richiamato l'intercettazione di cui al progressivo 4187 del 12 gennaio 2006 intercettata in pari data (RIT 128/2005), avente ad oggetto un colloquio tra il PE e LO NT nel corso della quale il primo comunicava al secondo di aver ottenuto per una semplice vigilanza ad una autogrù la cifra di euro 35 al giorno;
nella stessa decisione è evidenziato che il suddetto importo era pari al triplo delle tariffe praticate dagli Istituti autorizzati ed al riguardo la corrispondente censura, che genericamente indica le peculiarità del tipo di guardiania, non spiega perché tale attrezzatura comportasse impegni di sorveglianza maggiori e più onerosi. Non integra ovviamente la lamentata violazione della correlazione tra contestazione e sentenza, il riferimento alla esazione di una tariffa di euro 35 al giorno, solo perchè non corrispondente all'imputazione che invece aveva indicato tariffe tra i 300 e 500 C mensili. Trattasi evidentemente di risultanza istruttoria che, seppur maggiormente significativa della condotta estorsiva, non ha determinato alcuna violazione delle prerogative difensive. Si rammenta in proposito che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Sez. 6, sent n. 38061 del 17 aprile 2019- Rv. 277365 — 01), come nella specie è accaduto. Ad ulteriore dimostrazione del concorso nelle azioni estorsive, la Corte di merito ha indicato le intercettazioni nel corso delle quali il PE comunicando con l'LO, riferiva di aver avuto una interlocuzione con un cliente il quale non intendeva continuare a pagare, non avendo più bisogno della sorveglianza dopo la conclusione delle attività di cantiere, ma poi dinanzi alle sue rimostranze ("non puoi pagare?"), era tornato sui suoi passi ("va bene dai, il caffè dello regalo lo stesso). La Corte, con motivazione priva di vizi di illogicità, ha desunto da tale immediato ripensamento il contenuto minatorio della intimazione proveniente dal PE e, per quel che qui interessa, la cointeressenza dell'LO. Così pure rilevante nello stesso significato, è stata ritenuta l'intercettazione di cui al progressivo 5497 del 5 febbraio 2006, in cui gli stessi soggetti interloquiscono, comunicando che uno dei due è in presenza di un cliente che "non vuol pagare" e chiede all'altro di raggiungerlo sul posto, evidentemente per dargli man forte. Ed ancora, sono indicate le captazioni da cui emergono le periodiche esazioni da parte dell'LO delle somme ricevute da partecipi del sodalizio (AN LA) da parte dei soggetti a cui era stata imposta la guardiania. La Corte d'appello ha poi superato l'eccezione secondo cui la sorveglianza prevedeva accorgimenti differenti rispetto a quella della concorrenza, in particolare la guardiania notturna fissa, essendo stato accertato che tale modalità aveva riguardato eccezionalmente un solo cantiere in cui era stato allocato un container, occupato dal dipendente AN LA, impiegato da quest'ultimo anche quale base logistica per la commissione di altri reati 12 Ed infine è stata data logica spiegazione al fatto che alcune vittime, sentite a sommarie informazioni (acquisite previo consenso delle parti), avevano riferito di non aver subito intimidazioni. In realtà, l'intimidazione, ad avviso degli stessi giudici -, era così efficace che le stesse vittime, allorquando venivano sentite a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, negavano di aver avuto contatti con gli estorsori, nonostante il chiaro significato delle intercettazioni tra loro intercorse, da cui emergevano i contatti ed i rapporti legati all'attività di guardiania e le condizioni vessatorie praticate. Sono state già sopra richiamate, a proposito del ricorso del PE, le contraddizioni emerse tra il dichiarato di AR SC e AP IC, rispetto al contenuto delle intercettazioni che hanno interessato i suddetti. 3.2 II quarto motivo, afferente alla eccepita estinzione per prescrizione dei reati di estorsione, è infondato. Il ricorrente, dopo aver premesso che risultano annotate sul suo casellario una sentenza di applicazione della pena, divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2001, riguardante i reati di furto tentato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, commessi in data 11 febbraio 2000, ed inoltre, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per ricettazione e furto tentato commessi 17 agosto 1999, irrevocabile in data 25 marzo 2009, ha osservato che la prima pronuncia non avrebbe potuto essere considerata idonea a configurare la contestata recidiva, essendosi verificate le condizioni di cui all'articolo 445, comma 2, cod.proc.pen. In realtà, le condotte estorsive contestate al capo D) sono consumate a partire dal 4 novembre 2005, e pertanto in data antecedente al decorso dei cinque anni dal precedente giudicato (sentenza irrevocabile il 24 ottobre 2001), non potendo perciò applicarsi la causa estintiva prevista dal citato articolo 445. Si rammenta che, per giurisprudenza costante, il termine quinquennale per l'estinzione del delitto oggetto di applicazione della pena su richiesta delle parti decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che, se è stato proposto ricorso per cassazione, coincide con la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 5, sentenza n. 19710 del 18 marzo 2019 -Rv. 275921; Sez. 1, sentenza n. 41098 del 24 settembre 2012- Rv. 253403). Si deve osservare che il provvedimento del GIP del Tribunale di Trani, datato il 15/9/2023 (allegato alla memoria del ricorrente), con cui è stata dichiarata l'estinzione del reato giudicato con sentenza di applicazione della pena n.653/2007, ai sensi dell'art.445, comma 2, cod.proc.pen., non riguarda evidentemente la decisione indicata in casellario al punto 1 (sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Trani, irrevocabile il 24/10/2001), a cui si riferisce la recidiva specifica infraquinquennale. Ugualmente infondato è il profilo di censura con cui la difesa ha contestato il calcolo del termine prescrizionale, per violazione dell'art.99, comma 6, cod.pen.; il ricorrente, a sostegno della eccezione, ha richiamato la massima, secondo cui «in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condotte precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo», limite quantitativo applicabile a tutte le ipotesi di 13 recidiva e non solo a quella reiterata (Sez. 3, n. 31293 del 08/05/2019, M., Rv. 276291 - 02); profilo di diritto rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, attenendo a un aspetto di legalità della pena. Ha evidenziato in proposito che dal casellario allegato al ricorso emerge un'entità complessiva di pene detentive inferiore rispetto all'aumento del termine prescrizionale considerato dai giudici di merito a seguito dell'applicazione della recidiva. La quaestio iuris risulta esser stata successivamente sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite, che, con sentenza n. 30046 del 23/06/2022 (Rv. 283328 ), hanno affermato che, in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti. A ciò consegue che per i delitti di estorsione di cui al capo D), aggravati dalla recidiva specifica infraquinquennale, occorre tener conto del doppio aumento della metà, come correttamente calcolato dalla Corte distrettuale;
gli stessi delitti, tenuto conto dell'aumento del massimo edittale per la recidiva e delle cause interruttive intercorse, si prescrivono nel termine massimo di anni 22 e mesi 6 (anni 10 + Y2= anni 15; + 1/2 = anni 22 e mesi 6), evidentemente non ancora spirato (la prima estorsione è risalente al 4 novembre 2005). In proposito, il Collegio aderisce all'indirizzo assolutamente prevalente che, ai fini del calcolo della prescrizione, in ipotesi di contestazione di recidiva qualificata, ritiene che possa e debba operarsi un doppio aumento. E' ormai consolidato il principio per il quale, in quanto circostanza ad effetto speciale, la recidiva reiterata incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, cd. termine base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, su quello del termine massimo, avuto riguardo alla entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco Rv. 268214; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015). Il principio è applicabile, per identità di ratio, anche alle altre forme di recidiva qualificata e, per quanto qui di interesse, anche alla recidiva specifica ed infraquinquennale. Al contrario, l'isolato orientamento della Corte di cassazione, citato dal ricorrente ( Cass. Sez VI, n.47269 del 2015 - Rv. 265518 ), a parere del quale, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, ovvero del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma 2, ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, non può essere condiviso. 14 Tale arresto rimette invero all'arbitrio dell'interprete - in difetto di espliciti riferimenti normativi - la determinazione della rilevanza da attribuire alla predetta forma di recidiva, caso per caso, così esponendo la disciplina della prescrizione a seri rilievi di illegittimità costituzionale, per difetto di tassatività. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018 Ud., Saetta Rv. 274721). Sotto altro profilo, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, in ripetute occasioni, che il criterio basato sul doppio aumento non comporta alcuna lesione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell' art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU - il quale vieta soltanto «di perseguire o giudicare una persona per un secondo illecito nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi» - come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso NE /c Russia, posto che l'istituto della prescrizione non rientra nello spettro applicativo dell'art. 4 cit. (Sez. 6, n. 48954 del 2016, Lamirowski, cit. Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi Rv. 271802; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490). Atteso il carattere isolato delle pronunce che sostengono il diverso orientamento, non si ravvisa l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza tale da giustificare la rimessione degli atti alle Sezioni Unite, a proposito della questione relativa all'incidenza della recidiva qualificata sul regime della prescrizione. 3.3 In conclusione, in ordine alla posizione di LO, all'esito della estinzione per prescrizione del reato associativo al medesimo contestato e del rigetto del ricorso avverso la condanna per i reati di estorsione, la pena - previa espunzione dell'aumento di pena inflitto per il reatb estinto - va conseguentemente rideterminata in anni cinque, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 960 di multa. 4. Il ricorso di PO ET è inammissibile, dovendosi premettere all'esame dei primi due motivi, che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (cfr. Sez. 1, n. 46566, 21 febbraio 2017 Rv. 271227; Sez. 2 - , n. 46261 del 18 settembre 2019 - Rv. 277593 - 01). 15 4.1 II primo motivo è manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha ritenuto la qualificazione del fatto ai sensi del primo comma dell'art.73 DPR 309/90, "per un duplice ordine di ragioni". Il secondo ordine di ragioni, che prescinde dalla conforme qualificazione del medesimo fatto storico nei confronti del coimputato AN, è ampiamente sufficiente a sorreggere la motivazione che appare logica e ben motivata. In proposito, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di ess: (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). iò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della gravità e della professionalità con cui la stessa attività orientata allo spaccio veniva svolta da parte dell'imputato. È stato in proposito rilevato che gli elementi indicatori costituiti dalle modalità della condotta, la natura pesante della sostanza, la già predisposta divisione in dosi, la continuità dell'interazione tra imputato ed il pusher;
l'intensità del vincolo, dimostrata dalla reiterazione delle sollecitazioni telefoniche, nonché le diverse mansioni affidate al sottoposto, non solo spacciatore al minuto, ma anche corriere e perfino depositario, sono state ritenute ostative a determinare la qualificazione del fatto come di lieve offensività, con argomenti che appaiono privi di vizi logici. 4.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con cui si eccepisce che in difetto di analisi chimica, risulterebbe indimostrabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'efficacia drogante della sostanza rinvenuta, non potendosi neppure escludere, in via gradata, che il fatto fosse di lieve entità. La corte territoriale, in proposito, ha superato tali argomentazioni, richiamando una serie di intercettazioni relative ai contatti frequenti tra soggetto indicato in "Pietruccio", individuato nel PO, ed il AN, riguardanti una continuativa attività di spaccio in relazione alla quale il primo impartiva direttive al secondo in ordine alla movimentazione dello stupefacente;
16 sottolineando altresì l'esistenza di una struttura organizzativa per la movimentazione della droga, evidenziata anche dal fatto che il PO avesse messo a disposizione del secondo un'autovettura, ricavandone proventi illeciti. Tutto ciò è stato adeguatamente valorizzato in considerazione del ritrovamento di 62 dosi di cocaina nella disponibilità del AN, all'interno del container in cui costui dimorava, sulla scorta della captazione di una ulteriore comunicazione significativa, intercorsa tra i due lo stesso giorno in cui le forze sequestrarono la droga in questione presso il cantiere vigilato dal AN (pagine 38 e 39 della sentenza). Da ciò è stata logicamente ritenuta la prova della condotta illecita contestata ed esclusa la ravvisabilità dell'ipotesi lieve. 4.3 Il terzo motivo è generico. Con il terzo motivo, si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche in forma prevalente sulla recidiva, atteso che - ad avviso del ricorrente - non v'erano elementi tali da far apparire la condotta del ricorrente non meritevole di riduzioni di pena, e non avendo la medesima recidiva contestata inciso negativamente sui fatti poiché avente ad oggetto condotta delittuosa diversa. In realtà la Corte d'appello ha logicamente motivato sul bilanciamento in termini di equivalenza, sicchè la valutazione resiste alla censura genericamente proposta. In particolare, è stato sottolineato il ruolo di sovraordinazione dal medesimo rivestito nei confronti del pusher, oltre alla negativa personalità del giudicabile, già condannato per violazione della sorveglianza speciale, ricettazione, violazione della legge sul controllo delle armi, tentata rapina e sequestro di persona in concorso, escludendosi per tali ragioni la possibilità di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, sulla base di un giudizio che - ancorato ai suddetti profili di gravità - appare immune da vizi di illogicità. A fronte dei suddetti argomenti, immuni da vizi di logicità, non sono state avanzate specifiche censure idonei a disarticolare il ragionamento della Corte disstrettuale. 5. All'inammissibilità dei ricorsi di PE IG e PO ET consegue la condanna dei suddetti al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ciascun ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di corrispondere la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO NT, limitatamente al reato di cui all'art.416, co.1 e 3 C.P., perché il reato è estinto per prescrizione e ridetermina la pena complessiva inflitta all'LO in anni cinque mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 960 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di 17 PE IG e di PO ET che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il 24 settembre 2024 Il consigliere estensore Il Pre nte SC IG DA AL overe illAM'19 1