Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2025, proposto da
Cristiano Basile, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per la ottemperanza
alle ordinanze del tribunale di SC n Repert. n. 42/2023 del 09.01.2023 e successiva di correzione di errore materiale n. cronl. 166/2023 del 15.02.2023 (n 2457/22 R
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza n. 42/2023, il Tribunale di SC ha accolto la domanda dell’odierno ricorrente, così disponendo: Revoca il decreto di liquidazione, emesso da parte del GdP di SC in data 30.5.2022 nel processo n. 2540/2021 R.G., e liquida in favore dell’Avv. CRISTIANO BASILE la somma di € 653,12, oltre il rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge; e condannando il Ministero della Giustizia a pagare in favore della parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 200,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge; con successivo provvedimento di correzione di errore materiale, a tale dispositivo è stato aggiunto quanto segue: “ condanna, altresì, il Ministero della Giustizia a rimborsare le spese di lite pari ad € 125,00 ”.
Dette ordinanze sono passate in giudicato e sono state notificate al Ministero in data 11.10.2023.
L’odierno ricorrente, nel presente giudizio, chiede quindi la ottemperanza per la statuizione relativa alle somme ivi complessivamente liquidate in suo favore quale difensore ( € 200,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge e € 125,00 ); e tal fine, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, ha chiesto la condanna ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del soggetto pubblico, nonché di ulteriore condanna del medesimo alle penalità di mora, ex art.114, comma 4 c.p.a..
Nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato di cui alla summenzionata ordinanza 42/23 del Tribunale ordinario (il Ministero a fronte della prova del titolo ha depositato costituzione formale senza provare l’adempimento), nonché l’avvenuto superamento del termine dei 120 giorni dalla notifica della sentenza, ex art.14, comma 1 del D.L. n.669 del 1996 (conv. in Legge n.30 del 1997).
A tal proposito, nonostante la presenza anche di pronunce di diverso avviso, quanto alla ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro, il Collegio ritiene di confermare il proprio orientamento secondo cui “ ai sensi dell’art. 14 del D.L. 31/12/1996, n. 669: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. La trascritta norma, evidentemente calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza (fra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 7/4/2015, n. 1772 e 22/5/2014, n. 2654), ma con i necessari adattamenti. In particolare il citato art. 14 del D.L. n. 669/1996 si riferisce al “titolo esecutivo”, il quale tuttavia solo ai fini dell’esecuzione civile deve essere spedito in forma esecutiva; al contrario l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva ” (Tar SC, sentenza 186 del 2023).
Ne consegue che il gravame va accolto, perché fondato, nei termini di seguito esposti.
Il Ministero intimato deve procedere alla esecuzione della ordinanza 42/23 come integrata dal Tribunale di SC, per la parte relativa a quanto spettante all’odierno ricorrente (le spese dell’atto di precetto non sono comprese, trattandosi di spese non necessarie per il presente giudizio, sicché non direttamente collegate all’inadempimento).
Il tutto con accessori come per legge, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia decorso il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, in persona del Prefetto pro tempore di SC, con possibilità di delega a un suo funzionario, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inerte entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto.
Non sussistono di contro i presupposti per la condanna alle penalità di mora, ex art.114, comma 4e c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi in base alla legge.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati e dispone quanto specificato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €500,00 (cinquecento/00) oltre contributo unificato e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Balloriani | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO