CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2788/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BN CO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1170/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 178444 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 178443 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 178442 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2050/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, in proprio, proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU nn. 178444, 178443 e 178442, notificati in data 21 ottobre 2024 da Roma Capitale – Dipartimento Risorse
Economiche – Direzione Entrate Tributarie, relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021.
Questione sollevata: violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000, per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio, non rientrando gli avvisi IMU tra gli atti esclusi dal D.M. MEF 24 aprile 2024.
All'udienza odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, gli atti impositivi contestavano l'omesso versamento IMU relativamente a due unità immobiliari site in Roma, Indirizzo_1 e Indirizzo_2, subalterni 7 e 8.
Successivamente, Roma Capitale – con provvedimenti prot. QB/2025/843673, QB/2025/843680 e
QB/2025/843704 dell'11 dicembre 2024 – annullava integralmente gli avvisi di accertamento, riconoscendo la fondatezza delle doglianze del contribuente.
Roma Capitale, costituendosi in giudizio, depositava istanza di cessata materia del contendere, affermando che «non sussiste pertanto nessuna differenza d'imposta a carico del contribuente».
Orbene, dagli atti emerge che: gli avvisi impugnati sono stati integralmente annullati in autotutela dall'Ente impositore;
Roma Capitale ha formalmente chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, quando l'atto impugnato viene annullato dall'Amministrazione, viene meno l'oggetto del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, residuando solo la valutazione sulle spese di lite.
Nel caso di specie la solerzia della resistente consente la compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BN CO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1170/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 178444 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 178443 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 178442 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2050/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, in proprio, proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU nn. 178444, 178443 e 178442, notificati in data 21 ottobre 2024 da Roma Capitale – Dipartimento Risorse
Economiche – Direzione Entrate Tributarie, relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021.
Questione sollevata: violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000, per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio, non rientrando gli avvisi IMU tra gli atti esclusi dal D.M. MEF 24 aprile 2024.
All'udienza odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, gli atti impositivi contestavano l'omesso versamento IMU relativamente a due unità immobiliari site in Roma, Indirizzo_1 e Indirizzo_2, subalterni 7 e 8.
Successivamente, Roma Capitale – con provvedimenti prot. QB/2025/843673, QB/2025/843680 e
QB/2025/843704 dell'11 dicembre 2024 – annullava integralmente gli avvisi di accertamento, riconoscendo la fondatezza delle doglianze del contribuente.
Roma Capitale, costituendosi in giudizio, depositava istanza di cessata materia del contendere, affermando che «non sussiste pertanto nessuna differenza d'imposta a carico del contribuente».
Orbene, dagli atti emerge che: gli avvisi impugnati sono stati integralmente annullati in autotutela dall'Ente impositore;
Roma Capitale ha formalmente chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, quando l'atto impugnato viene annullato dall'Amministrazione, viene meno l'oggetto del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, residuando solo la valutazione sulle spese di lite.
Nel caso di specie la solerzia della resistente consente la compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.