Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01336/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01548/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2024, proposto da Laboratori Analisi Etnei Riuniti, di Scandurra, Vasta, Capitanello Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Pennisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di:
- Centro Servizi Medici soc. cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Accetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Salus Analisi Cliniche Dott. Simone Casablanca S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale:
- del provvedimento dell’UOC Specialistica ambulatoriale interna ed esterna accreditata dell’ASP NI prot. n. 37601 del 14.2.2024;
- di qualsiasi altro atto connesso, dipendente o consequenziale del provvedimento impugnato.
per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Centro Servizi Medici soc. cons. a r.l. il 16 settembre 2024 :
- della stessa nota dell’ASP di NI del 14.2.2024 impugnata con il ricorso principale, in quanto avrebbe dovuto negare l’apertura del punto di prelievo: a) in osservanza del piano di riorganizzazione che non prevedrebbe zone carenti e disagiate; b) per la presenza di un vero e proprio laboratorio di analisi a meno di 10 km;
- ove occorra, del nulla osta del 2.8.2019.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASP di NI e di Centro Servizi Medici soc .cons. a r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto da Centro Servizi Medici soc. cons. a r.l.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. EG TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con il ricorso in esame, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’ASP intimata ha respinto la sua istanza volta a ottenere l’autorizzazione per l’apertura di un nuovo punto prelievi nel Comune di Castiglione di Sicilia.
Il diniego in epigrafe, datato 14 febbraio 2024, è stato motivato dalla presenza, a una distanza inferiore a 10 km, di un altro punto di accesso della società odierna controinteressata.
Avverso tale determinazione, la società ricorrente ha inizialmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; quindi, a seguito dell’opposizione notificata dalla controinteressata in data 3 luglio 2024, la ricorrente ha provveduto alla trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale, con atto notificato via PEC in data 28 agosto 2024 e depositato in pari data.
Tanto premesso, affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.A. n. 1933/2009 e s.m.i.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti. L’impugnato diniego si fonderebbe sulla circostanza che, a meno di 10 km dal luogo in cui opererebbe il punto di prelievo, vi sarebbe un punto d’accesso del Centro Servizi Medici scrl, ovvero Salus Analisi Cliniche Dott. Simone Casablanca S.R.L.; a supporto del proprio diniego, l’ASP resistente avrebbe richiamato l’art. 8 del D.A. n. 2674/2009 (Il riferimento, invero, sarebbe al D.A. n. 1933 del 16.9.2009, parzialmente modificato dal D.A. n. 2674/2009 che, però, non sarebbe intervenuto sul citato art. 8), secondo cui “...previa autorizzazione dell’azienda sanitaria territoriale, è consentito ai laboratori che fanno parte di una struttura societaria di istituire dei punti prelievi in comuni o frazioni dove non ci sono laboratori pubblici e privati, che sono distanti non meno di 10 km”; nella prospettazione di parte ricorrente, il limite di distanza si applicherebbe solo in presenza di un “laboratorio” e non di un mero “punto prelievo”: la nozione giuridica di punto prelievo - punto di accesso non sarebbe infatti rilevante ai fini dell’art. 8 del D.A. n. 1933 del 16.9.2009 s.m.i. che si riferirebbe unicamente al laboratorio idoneo ad erogare 200.000 prestazioni.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; difetto di motivazione. L’ASP resistente non avrebbe motivato sul perché ha ritenuto necessario discostarsi dal precedente nulla osta visto che anche nel 2019 US aveva sede in via Rosario n. 45, nel limitrofo comune di Francavilla di Sicilia, né sul riconoscimento della zona territoriale in questione come “disagiata” e/o “carente”, presupposto per l’applicabilità dell’art. 8 del D.A. n. 1933 del 16.9.2009; trattandosi di un limite alla libera iniziativa economico-privata, non potrebbe essere applicato al di fuori dei casi tassativamente previsti.
3. Violazione e falsa applicazione art. 10 bis della l. n. 241/1990. Non sarebbe stato dato preavviso di rigetto, in esito al quale parte ricorrente deduce che avrebbe potuto mettere in luce l’errore dell’ASP.
4. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’agere ammnistrativo; violazione del principio di tutela del legittimo affidamento L’amministrazione resistente, a distanza di pochi anni, pur essendo immutato il quadro normativo e istruttorio, avrebbe adottato due provvedimenti tra essi contraddittori, atteso che, con provvedimento prot. n. 105434 del 2.8.2019 dell’UOC specialistica ambulatoriale interna ed esterna accreditata, sarebbe stata verificata solo l’eventuale presenza o meno di laboratori di analisi (e non punti prelievo) distanti meno di 10 km dal comune individuato dal Consorzio richiedente e altrettanto correttamente il direttore del Dipartimento di Diagnostica di Laboratori aveva comunicato che nulla osta all’apertura di un punto prelievo nel comune di Castiglione.
La società controinteressata ha quindi proposto ricorso incidentale, notificato via PEC il 9 settembre 2024 e depositato il 16 settembre 2024.
Il ricorso incidentale è affidato ai seguenti motivi.
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.8 D.A.16.2009; violazione dell’atto di ricognizione effettuato a seguito dei processi di aggregazione adottato con deliberazione n.1374/2010. L’istanza della ricorrente principale sarebbe inammissibile in radice, poiché l’apertura di nuovi punti prelievo sarebbe consentita solo in “aree disagiate e nelle zone carenti”, che, secondo la delibera ASP n. 1374/2010, non esisterebbero nel territorio provinciale.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.8 D.A.16.2009. In subordine, il divieto di cui all’art. 8 sarebbe comunque violato dalla presenza, a meno di 10 km, del laboratorio centralizzato della stessa ricorrente principale, sito nel Comune di Linguaglossa.
L’ASP intimata si è costituita in data 19 novembre 2024, spiegando difese così sintetizzabili in relazione ai due ricorsi: a) ai sensi dell’art. 9 del D.A. 1933/09, la differenza tra “laboratorio analisi” e “punto d’accesso” può essere ricondotta esclusivamente al fatto che in quest’ultimo non si effettuano le determinazioni analitiche, restando immutata l’offerta assistenziale; ne conseguirebbe ulteriormente che il “punto d’accesso e di diagnosi”, regolato dal D.A, 1933/09 e s.m.i., risultato del processo di aggregazione, si potrebbe configurare come una struttura finalizzata all’accessibilità degli utenti; inoltre, il nulla osta 105434 del 2/08/19, avrebbe tenuto conto unicamente dell’ambito territoriale di pertinenza dell’ASP resistente, mentre invero l’art. 8 del D.A. 1933/09 non farebbe riferimento a specifici ambiti; b) con deliberazione n. 1374 del 16/09/10 avente per oggetto “D.A. 1933 del 16 settembre 2009 e successive modifiche e integrazioni — Proposta Aziendale di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio ricadenti nel territorio di questa ASP”, approvata con nota assessoriale prot. 16980 del 14/07/10, l’ASP, sulla base dell’analisi della distribuzione territoriale dei laboratori privati accreditati, avrebbe rilevato una uniforme distribuzione su tutto il territorio provinciale; c) la struttura in argomento sarebbe stata a conoscenza del rinnovato quadro territoriale e delle conseguenti determinazioni dell’Ente, tanto che ai fini del ricorso, con PEC in data 08/03/2024, avrebbe fatto richiesta di copia del citato provvedimento prot. 105434/2019.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2026 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione nel merito.
DI
Il Collegio deve preliminarmente esaminare il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, in quanto volto a contestare l’ammissibilità stessa della pretesa azionata con il ricorso principale.
Il ricorso incidentale è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo, parte ricorrente incidentale sostiene che l’apertura di nuovi punti prelievo sia consentita esclusivamente nelle aree disagiate e nelle zone carenti e che, sulla base della delibera ASP n. 1374/2010, tali zone non esisterebbero nel territorio provinciale.
La censura non ha pregio.
L’art. 8 del D.A. n. 1933/2009 (il successivo D.A. n. 2674/2009, modificativo del D.A. 1933/2009, non ne ha modificato l’art. 8) recita: «...Al fine di garantire l’omogenea accessibilità alle prestazioni sanitarie, è consentito il trasferimento delle strutture che ne facciano richiesta, dalle zone cittadine o dai comuni con numerosa presenza di laboratori, nelle aree disagiate e nelle zone carenti individuate dalle stesse aziende nella ricognizione effettuata a seguito dei processi di aggregazione. Ove non vi siano richieste, e sempre previa autorizzazione dell’azienda sanitaria territoriale, è consentito ai laboratori che fanno parte di una struttura societaria di istituire dei punti prelievi in comuni o frazioni dove non ci sono laboratori pubblici e privati, che sono distanti non meno di 10 km...» .
La previsione disciplina quindi due distinte fattispecie: la prima riguarda il “trasferimento delle strutture” dalle zone con alta densità di laboratori “nelle aree disagiate e nelle zone carenti”; la seconda, introdotta dalla congiunzione “Ove non vi siano richieste”, consente ai laboratori “di istituire dei punti prelievi in comuni o frazioni dove non ci sono laboratori pubblici e privati, che sono distanti non meno di 10 km”.
L’istituzione di nuovi punti prelievo è quindi prevista come un’ipotesi autonoma e successiva rispetto a quella del trasferimento, non limitandola testualmente alle “aree disagiate” o alle “zone carenti”, essendo condizione per l’apertura di un nuovo punto prelievo l’assenza di “laboratori pubblici e privati” nel raggio di 10 km, non la preventiva qualificazione dell’area come carente (CGARS, Sez. giurisdizionale, 7 gennaio 2020, n. 15, più diffusamente richiamata a breve).
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si assume la violazione del limite di distanza per la presenza del laboratorio centralizzato della stessa ricorrente principale a meno di 10 km.
Anche tale doglianza è infondata, richiamata anzitutto la giurisprudenza del Giudice d’appello, da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, secondo cui, nella materia di cui si tratta «...le disposizioni introduttive di divieti sono da considerare cc.dd. “norme di stretta interpretazione”...» (CGARS, Sez. giurisdizionale, 31 luglio 2018, n. 463), e secondo cui gli obiettivi del processo di riordino sarebbero rappresentati «....dall’esigenza di perseguire la “prossimità al bisogno del paziente” e di far sì che “alcune attività quali quelle preanalitiche” siano “ragionevolmente capillarizzate favorendo nella più larga misura l’accessibilità al servizio”..» (Cons. Stato, Sez. III, 19 marzo 2018, n. 1752).
Sotto il profilo della esigenza di garantire l’accessibilità al servizio, l’interpretazione data nella appena citata sentenza 1752/2018, pur facendo riferimento a norme della Regione Campania, è applicabile anche alla vicenda sottesa alla controversia odierna, atteso che il D.A. 1933/2009 pone espressamente, fra i suoi obiettivi, quelli di «...- garantire agli utenti del relativo bacino di riferimento equità dei trattamenti, in relazione alla specificità delle prestazioni richieste, ed universalità dell’accesso, attraverso una attenta modulazione della dislocazione territoriale degli ambulatori, modulazione anche mediante la trasformazione e/o l’attivazione di punti prelievo e consegna referti [...] - garantire maggiore accessibilità ai servizi attraverso più ampie fasce orarie giornaliere di apertura al pubblico [...] Miglioramento e riqualificazione dell’accessibilità e degli assetti organizzativi garantendo agli utenti in ogni zona territoriale dell’azienda sanitaria adeguato trattamento e stesse opportunità...» .
La ratio della norma sulla distanza minima è quindi quella di garantire una distribuzione capillare ed efficiente dei servizi sul territorio, evitando la concentrazione di strutture concorrenti nella medesima area.
Tale finalità non è quindi incisa dal rapporto di prossimità tra un laboratorio centralizzato e un proprio punto prelievo, il quale costituisce articolazione della medesima organizzazione aziendale; il vincolo di distanza minima opera, pertanto, tra strutture sanitarie facenti capo a soggetti giuridici distinti.
Tale impostazione è peraltro coerente con le finalità di programmazione sanitaria: mentre i laboratori assicurano la completezza del servizio di analisi, i punti prelievo svolgono una funzione strumentale di raccolta, non incidendo sull’offerta sanitaria complessiva e – ciò essendo importante anche sotto il profilo della razionalizzazione della spesa sanitaria – non determinando un incremento della spesa, poiché il budget rimane invariato (CGARS, Sez. giurisdizionale, 7 gennaio 2020, n. 15).
Essendo infondato il ricorso incidentale, si procede all’esame del ricorso principale, che risulta fondato e meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 8 del D.A. n. 1933/2009, è fondato e assorbente rispetto alle ulteriori censure.
L’ASP resistente ha negato la richiesta autorizzazione alla apertura di un punto prelievi sulla base della circostanza «... che l’art. 8 del D.A. 2674 del 18.11.2009 consente “ai laboratori che fanno parte di una struttura societaria di istituire dei punti prelievi in comuni o frazioni dove non ci sono laboratori pubblici e privati, che sono distanti non meno di 10 Km”, e che nel comune di Francavilla di Sicilia, via Rosario n. 45, è presente un punto prelievo di una struttura accreditata per la branca di patologia clinica, distante 5,9 Km (distanza calcolata da Google maps) dall’indirizzo individuato dalla S.V. per l’apertura del punto prelievi...» , interpretando in maniera errata il quadro normativo applicabile alla vicenda.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, il limite di distanza di 10 km previsto dalla normativa regionale per l’istituzione di un nuovo punto prelievi è ostativo solo in presenza di un vero e proprio laboratorio di analisi, pubblico o privato, e non anche nel caso in cui nel medesimo raggio operi un altro punto prelievi: «...il C.G.A.R.S. (sentenza n. 463 del 2018) ha avuto modo di precisare che sussiste una differenza tra “laboratori” e “punto prelievo” così che “se nel territorio di un Comune (o di una sua frazione) esiste già un “laboratorio”, è vietato istituire un c.d. “punto prelievi” a meno di dieci chilometri; o, ciò che esprime il medesimo concetto (predicandolo, però, al positivo), che è consentito istituire un “punto prelievi” purché non esista un “laboratorio” a meno di dieci chilometri. La norma non vieta, affatto, dunque, di istituire un nuovo “punto prelievi”, anche a distanza inferiore ai dieci chilometri, laddove ve ne sia già uno. L’interferenza che il decreto ha voluto scongiurare ed evitare, è - cioè - quella che verrebbe a determinarsi fra più ‘laboratori’ o fra ‘laboratori’ e ‘punti prelievi’; mentre non viene ipotizzata la possibilità che si crei alcuna rilevante e comunque irrimediabile incompatibilità fra “punti prelievi”, che pertanto possono essere istituiti liberamente anche in numero superiore alla singola unità”...» (CGARS, Sez. giurisdizionale, 7 gennaio 2020, n. 15).
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, per il suo carattere assorbente, esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure dedotte e determina l’accoglimento del ricorso principale e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento di diniego impugnato con tale ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo a carico dell’ASP resistente e della società controinteressata ricorrente incidentale, in solido tra loro, in favore della società ricorrente principale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di NI (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) rigetta il ricorso incidentale; b) accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il provvedimento con tale ricorso impugnato; c) condanna l’ASP di NI e la società ricorrente incidentale, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente principale, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione di quanto corrisposto dal ricorrente principale a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI GI, Presidente
EG TO, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| EG TO | GI GI |
IL SEGRETARIO