TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1336
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell’art. 8 del D.A. n. 1933/2009

    Il limite di distanza di 10 km previsto dalla normativa regionale per l’istituzione di un nuovo punto prelievi è ostativo solo in presenza di un vero e proprio laboratorio di analisi, pubblico o privato, e non anche nel caso in cui nel medesimo raggio operi un altro punto prelievi. La finalità della norma sulla distanza minima è quella di garantire una distribuzione capillare ed efficiente dei servizi sul territorio, evitando la concentrazione di strutture concorrenti nella medesima area. Tale finalità non è incisa dal rapporto di prossimità tra un laboratorio centralizzato e un proprio punto prelievo, il quale costituisce articolazione della medesima organizzazione aziendale; il vincolo di distanza minima opera, pertanto, tra strutture sanitarie facenti capo a soggetti giuridici distinti.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso, per il suo carattere assorbente, esime il Collegio dall'esame delle ulteriori censure dedotte.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso, per il suo carattere assorbente, esime il Collegio dall'esame delle ulteriori censure dedotte.

  • Accolto
    Eccesso di potere per contraddittorietà dell’agere ammnistrativo e violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso, per il suo carattere assorbente, esime il Collegio dall'esame delle ulteriori censure dedotte.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 8 D.A.16.2009 e violazione dell’atto di ricognizione effettuato a seguito dei processi di aggregazione adottato con deliberazione n.1374/2010

    La previsione disciplina due distinte fattispecie: la prima riguarda il “trasferimento delle strutture” dalle zone con alta densità di laboratori “nelle aree disagiate e nelle zone carenti”; la seconda, introdotta dalla congiunzione “Ove non vi siano richieste”, consente ai laboratori “di istituire dei punti prelievi in comuni o frazioni dove non ci sono laboratori pubblici e privati, che sono distanti non meno di 10 km”. L’istituzione di nuovi punti prelievo è quindi prevista come un’ipotesi autonoma e successiva rispetto a quella del trasferimento, non limitandola testualmente alle “aree disagiate” o alle “zone carenti”, essendo condizione per l’apertura di un nuovo punto prelievo l’assenza di “laboratori pubblici e privati” nel raggio di 10 km, non la preventiva qualificazione dell’area come carente.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art.8 D.A.16.2009

    La ratio della norma sulla distanza minima è quella di garantire una distribuzione capillare ed efficiente dei servizi sul territorio, evitando la concentrazione di strutture concorrenti nella medesima area. Tale finalità non è quindi incisa dal rapporto di prossimità tra un laboratorio centralizzato e un proprio punto prelievo, il quale costituisce articolazione della medesima organizzazione aziendale; il vincolo di distanza minima opera, pertanto, tra strutture sanitarie facenti capo a soggetti giuridici distinti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1336
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1336
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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