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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1098/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
30.5.2024
da
, Parte_1
- opponente –
rappresentata e difesa dall'Avv. PELLICCIA FRANCESCO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, via Mestrina n. 62/C,
con tro
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore,
– opposto -
rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO PAOLO CARLO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Della Balduina 7 -
Roma
O G G ETTO : Al tre co ntroversi e i n m at eri a di previ de nza o bbl i g at ori a .
CONCLUS IONI
1 Per parte ricorrente:
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. nei Parte_1
confronti di e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima CP_2
la Cartella di pagamento n. 119 2024 00079530 28 000emessa da Controparte_3
, Agente della riscossione prov. di Venezia, su incarico di , e dichiarare
[...] CP_2
non dovute tutte le somme ivi indicate.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Per parte resistente:
contrariis reiectis, rigettare il ricorso avversario perché infondato con la condanna dell'opponente al pagamento dei compensi legali del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , iscritto dal 29.1.2019 all'albo degli Architetti, impugnava la carella di Parte_1
pagamento notificatagli da avente ad oggetto il pagamento di importo di € CP_2
665,88 riferito a sanzioni integrative riferite ali anni dal 2011 al 2016 per non aver comunicato, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del Regolamento Generale di Previdenza, “[...] il
proprio reddito professionale, dichiarato ai fini IRPEF e il volume d'affari complessivoai
fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da
attività professionali, assoggettabile a contributo integrativo a favore di ”. CP_2
1.1 Sosteneva la non debenza dell'importo in questione in quanto non era mai stato iscritto ad , svolgendo in via esclusiva attività di agente immobiliare per la quale era CP_2
iscritto all'INPS, sicché pacificamente non doveva versare alcuna contribuzione a favore di e perciò non era tenuto ad effettuare la comunicazione dei dati CP_2
relativi all'IRPEF ed all'IVA come previsto anche dalla L. 6/81 (art. 16) come modificata dalla L. 290/90.
1.2 Chiedeva dunque che, sospesa l'efficacia esecutiva della cartella – istanza che veniva rigettata per l'insussistenza di ragioni di urgenza dato il limitato valore dell'importo
2 azionato -, questa fosse annullata o dichiarata nulla o inefficace o illegittima per non essere dovute le somme ivi azionate.
2. Costituendosi in giudizio a sua volta sosteneva la legittimità della pretesa CP_2
azionata nella cartella di pagamento, in quanto l'obbligo di comunicazione dei redditi professionali e del volume d'affari era imposto dal Regolamento Generale della Pt_2
norma da ritenersi prevalente rispetto alla legislazione precedente.
3. Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.
4. Non essendo necessaria attività istruttoria, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
5. La questione verte sulla obbligatorietà o meno per l'opponente, architetto iscritto all'albo professionale ma non ad e pacificamente non svolgente attività professionale CP_2
comportante il pagamento di contributi ad , di comunicarle i dati riferiti alla CP_2
dichiarazione dei redditi ed al volume di affare IVA.
6. Sul punto il Regolamento Generale Inarcassa stabilisce che “Entro il 31 Ottobre di ogni
anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite CP_2
online, direttamente o mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato
ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno
precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale
assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La comunicazione deve CP_2
essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad
privi di partita IVA nell'anno in esame. Anche le società di professionisti e CP_2
le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, CP_2
entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello
3 stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore
di ”. CP_2
7. La formulazione è leggermente differente da quella contenuta nella L. 6/1981 - recante
“Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti” – secondo cui “Tutti
gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla con Pt_2
lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito
professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente
nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per
il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali
non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale
e della partita IVA. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non
iscritti alla che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione Pt_2
fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attività professionale”.
8. In particolare, mentre il Regolamento esonera dalla comunicazione i non iscritti privi di partita IVA, la norma dell'art. 16 L. 6/81 esonera i non iscritti se non tenuti a presentare dichiarazione fiscale IRPEF ed IVA relativamente ad attività professionale. Si tratta di una differenza non irrilevante, in particolare dal tenore della norma regolamentare risulta con evidenza che l'esonero riguarda solamente chi non ha partita IVA, mentre non vi è
alcun riferimento alla obbligatorietà o meno di dichiarazioni per l'attività professionale svolta. Tale differente contenuto è coerente con la ratio di controllo e di verifica dedotto dalla difesa di . CP_2
9. In sostanza, non si rinvengono ragioni per ritenere che l'art. 2 del Regolamento Generale
debba essere interpretato diversamente dalla sua contenuto letterale, ed impone dunque la comunicazione del volume d'affari IVA anche agli iscritti all'albo degli architetti che operino con partita IVA anche se per attività non comportanti l'obbligo di iscrizione ad e di versamento dei relativi contributi, come nella fattispecie in esame. CP_2
4 10. Il contrasto tra la norma di legge di cui all'art. 16 L. 6/81 ed il Regolamento Generale
Inarcassa va risolto favore del secondo, considerata l'autonomia regolamentare di cui gode la convenuta per effetto della privatizzazione e della possibilità di derogare alla normativa di legge attraverso regolamenti successivi al 1994 (Cass., 3461/18 e precedenti), e ciò – stante le modifiche intervenute sull'art. 3 co. 12 L. 335/95 a far data dal 2007 – anche in ambiti diversi rispetto a “variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La destinazione della norma a verifiche tese ad evitare evasioni o omissioni contributive deleterie per l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio di bilancio rende legittima la previsione regolamentare derogatoria.
11. In conclusione, il ricorso va rigettato.
12. Le spese di lite sono compensate tra le parti attesa la assolta novità della questione di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 24/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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