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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 12004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12004 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
RG 28190/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa IA ANTONIONI spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 20.11.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Arcangeli ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, lungotevere dei Mellini 44
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario Daniela di Giorgio in virtù di delega del
Direttore della Sede Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, in via CP_1
CP_ Giulio Romano, 46 presso la sede Roma Flaminio.
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
a questo Tribunale, l' per ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagno ex art. 1 L. 18/80, beneficio il diritto al quale le era stato riconosciuto con decreto di omologa del 25.3.2025 del Tribunale di Roma con decorrenza dalla domanda di aggravamento del novembre 2023. CP_ L' costituendosi in giudizio, comunicava l'avvenuta liquidazione della prestazione chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Rinviata la causa per la verifica dell'effettivo pagamento, nelle note autorizzate parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento dei ratei arretrati, nondimeno insistendo CP_ per la condanna dell' al pagamento degli accessori, non liquidati, e nella condanna dell'istituto alle spese di giudizio.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc, la causa, di natura documentale, era dunque decisa con la presente sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' dei ratei CP_1 arretrati della prestazione riconosciuta al ricorrente, è cessata tra le parti la materia del contendere in ordine all'ammontare dovuto per sorte. CP_ L' va nondimeno condannato al pagamento degli interessi sui ratei pregressi dal
121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
L'avvenuto pagamento della prestazione in un tempo successivo al deposito del CP_ ricorso e la mancata corresponsione degli interessi da parte dell' importano la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate come in dispositivo – in favore della ricorrente e da distrarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
2 - dichiara cessata la materia del contendere sull'ammontare relativo alla sorte dei ratei pregressi;
CP_
- condanna l' a corrispondere gli interessi sui ratei pregressi dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo nonché a rifondere le spese di lite – liquidate in complessivi € 2.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della ricorrente.
Roma, 21.11.2025
Il Giudice
IA NT
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa IA ANTONIONI spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 20.11.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Arcangeli ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, lungotevere dei Mellini 44
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario Daniela di Giorgio in virtù di delega del
Direttore della Sede Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, in via CP_1
CP_ Giulio Romano, 46 presso la sede Roma Flaminio.
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
a questo Tribunale, l' per ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagno ex art. 1 L. 18/80, beneficio il diritto al quale le era stato riconosciuto con decreto di omologa del 25.3.2025 del Tribunale di Roma con decorrenza dalla domanda di aggravamento del novembre 2023. CP_ L' costituendosi in giudizio, comunicava l'avvenuta liquidazione della prestazione chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Rinviata la causa per la verifica dell'effettivo pagamento, nelle note autorizzate parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento dei ratei arretrati, nondimeno insistendo CP_ per la condanna dell' al pagamento degli accessori, non liquidati, e nella condanna dell'istituto alle spese di giudizio.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc, la causa, di natura documentale, era dunque decisa con la presente sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' dei ratei CP_1 arretrati della prestazione riconosciuta al ricorrente, è cessata tra le parti la materia del contendere in ordine all'ammontare dovuto per sorte. CP_ L' va nondimeno condannato al pagamento degli interessi sui ratei pregressi dal
121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
L'avvenuto pagamento della prestazione in un tempo successivo al deposito del CP_ ricorso e la mancata corresponsione degli interessi da parte dell' importano la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate come in dispositivo – in favore della ricorrente e da distrarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
2 - dichiara cessata la materia del contendere sull'ammontare relativo alla sorte dei ratei pregressi;
CP_
- condanna l' a corrispondere gli interessi sui ratei pregressi dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo nonché a rifondere le spese di lite – liquidate in complessivi € 2.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della ricorrente.
Roma, 21.11.2025
Il Giudice
IA NT
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