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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2378/2019
Tribunale di Nola
I Sezione Civile
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 27.11.2025, fissata per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2378/2019
r.g.a.c. tra
(c.f.: ) e LE CI (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
), rappresentate e difese, giusta procura allegata all'atto di C.F._2 pagina 1 di 7 citazione, dagli Avv.ti Camillo Lerio Miani e Salvatore De Sarno presso il cui studio in Nola (NA) alla via Pietro Vivenzio. n. 28 sono elettivamente domiciliate
- attrici contro
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Maglione presso il cui studio in Brusciano (NA) alla Via
Corte, n. 7 è elettivamente domiciliata
- convenuta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato le germane e CI LE Pt_1
hanno convenuto in giudizio la per ottenerne la condanna CP_1
all'immediato rilascio dei cantieri oggetto dei lavori per la realizzazione di due distinti fabbricati per uso di civile abitazione siti in Castello di Cisterna (NA), oggetto di appalto tra le parti, nonchè al risarcimento dei danni per la illegittima ritenzione dei cantieri.
Si è costituita la ed ha contestato la richiesta di rilascio formulando CP_1
eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., assumendo di non aver rilasciato il cantiere in ragione dell' inadempimento delle committenti all' obbligo di pagamento del corrispettivo;
ha, altresì, contestato la sussistenza delle condizioni di legge affinché, nell'ambito di un contratto di appalto, la ditta esecutrice possa abbandonare il cantiere (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta) dichiarandosi infine disponibile a sgomberare il cantiere alla condizione che questo possa avvenire nei modi e alle condizioni indicate da un tecnico incaricato dalla committenza, che si assuma ogni responsabilità in tal senso
(pag. 6).
pagina 2 di 7 Disattesa la istanza di c.t.u. la causa, di natura documentale, veniva rinviata ex articolo 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27.11.2025.
Nel merito la domanda attorea di rilascio del cantiere è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito espresse.
Giova preliminarmente dare atto che il rapporto di appalto in essere tra le parti ha costituito oggetto di diversi giudizi (oggetto di riunione) decisi con la sentenza del Tribunale di Nola n. 1783 del 2022, parzialmente riformata dalla
Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 185 del 2025 (avverso la quale pende ricorso per cassazione), nonché con la sentenza del Tribunale di Nola n. 2513 del
2023 (avverso la quale pende appello); tali giudizi, originati da reciproche e contrapposte domande di risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno, avevano ad oggetto il contratto di appalto per la realizzazione delle opere presso il cantiere il cui rilascio è richiesto nel presente giudizio.
Premesso che nessuna di tali sentenze è dotata della efficacia del giudicato
(pendendo avverso entrambe i giudizi di impugnazione), va rilevato che costituisce circostanza pacifica, tra le parti, quella relativa alla cessazione degli effetti del contratto di appalto stipulato, risultando incontestato che le opere siano state sospese da diversi anni e non essendo in alcun modo proposta, nei giudizi pendenti tra le parti, alcuna domanda di esatto adempimento (le parti azionano reciproche domande di risoluzione e di risarcimento).
Ciò premesso, posto che è incontestata, tra le parti, la cessazione degli effetti del contratto di appalto occorre, a questo punto, verificare la fondatezza delle eccezioni opposte dalla convenuta ai fini del diniego del rilascio del cantiere;
la stessa, invero, non eccepisce la necessità di permanere nel cantiere per la prosecuzione delle opere (come rilevato, non è mai stata proposta azione di esatto adempimento), ma si richiama ad un diritto di ritenzione del cantiere per omesso adempimento, da parte delle committenti, all' obbligo di pagamento del prezzo.
pagina 3 di 7 Ebbene, le difese della convenuta non colgono nel segno.
Risultano, anzitutto, irrilevanti in questa sede le contestazioni tra le parti circa l'inadempimento ai rispettivi obblighi derivanti dai contratti di appalto e oggetto di altri giudizi tuttora in corso, in quanto esulano dal thema decidendum del presente giudizio.
Ciò premesso, va rilevato che la disciplina in materia di appalto non prevede alcun diritto alla ritenzione dell'opera da parte dell'appaltatore nell'ipotesi di inadempimento del committente al pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite.
Il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 c.c., infatti, è “un mezzo di autotutela di natura eccezionale, ed in quanto tale non è applicabile in via analogica a casi che non siano contemplati dalla legge e non può essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite sul suolo del committente” (Cass., ordinanza n. 12483/2022).
Secondo l'orientamento consolidato la ritenzione del cantiere da parte dell'appaltatore al fine di ottenere il saldo delle proprie spettanze è da considerarsi illegittima poiché egli dispone degli ordinari strumenti di tutela previsti dall'ordinamento per conseguire quanto dovuto, mediante l'instaurazione di un autonomo giudizio.
Il credito dell'appaltatore, dunque, non si accompagna a un diritto di ritenzione del cantiere: l'obbligo di riconsegna non si configura come prestazione sinallagmatica rispetto al pagamento del corrispettivo, ma costituisce piuttosto un effetto della cessazione del rapporto contrattuale tra le parti (cfr. Cass. n.
6197/2008; n. 16304/2009).
Pertanto, l'exceptio inadimplenti non est adimplendum di cui all'articolo 1460
c.c. sollevata dalla convenuta appare inconferente non risultando CP_1
idonea a paralizzare la richiesta restitutoria, conseguente al venir meno del vincolo contrattuale tra le parti (appare, sul punto, irrilevante anche la pagina 4 di 7 qualificazione della fattispecie in termini di recesso del committente ex art. 1671
c.c. ovvero di risoluzione per inadempimento, rilevando, nella presente sede, unicamente la pacifica cessazione degli effetti del rapporto contrattuale).
Da tali considerazioni consegue l' accoglimento della domanda di immediato rilascio dei cantieri in Castello di Cisterna (NA) da parte dell' appaltatore, a propria cura e spese (appaiono, in tal senso, irrilevanti altresì le difese sollevate in merito alla necessità di svolgere tale attività “nei modi ed alle condizioni indicate da un tecnico incaricato dalla committenza che si assuma ogni responsabilità in tal senso”, dovendo tale attività essere curata dall' appaltatore).
Va, viceversa, rigettata la domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato tempestivo rilascio dei cantieri, in quanto sfornita di adeguata allegazione e prova.
Parte attrice ha, in particolare, fondato la istanza risarcitoria sugli asseriti danni per : “a) il degrado del materiale calcestruzzo e delle armatura di acciaio rimaste esposte alle intemperie o agenti atmosferici …; b) il conseguente aumento dei costi per l' esecuzione dei lavori di completamento dei due rispettivi fabbricati;
c) la indisponibilità del bene nel lungo arco temporale del possesso del cantiere da parte della nonostante l' avvenuta comunicazione CP_1
della risoluzione del rapporto da parte delle sig. e la diffida al rilascio Pt_1
del cantiere;
d) la mancata fruizione dei beni con conseguente perdita di reddito da parte delle ”. Pt_1
Tali allegazioni, però, sono rimaste del tutto sfornite di prova, in quanto la attrice non ha fornito alcun elemento concreto dal quale poter desumere la effettiva sussistenza di un danno suscettibile di risarcimento, essendosi limitata a depositare delle fotografie ed una relazione tecnica priva, però, di qualsivoglia elemento di riscontro in merito alla presenza di danni ai beni;
a fronte di tali carenze di allegazione, del resto, non è stato possibile disporre ctu, in quanto tale strumento avrebbe assunto natura esplorativa.
pagina 5 di 7 Né può ritenersi sussistente per la occupazione illegittima del cantiere un danno in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017; in senso analogo Cass., sent. n.
10740 del 2025) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l' ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 della Costituzione;
ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati.
Nella fattispecie, l' onere probatorio relativo alla pretesa risarcitoria non può ritenersi assolto, non avendo parte attrice adeguatamente allegato e provato le circostanze dalle quali possa desumersi la sussistenza del danno richiesto, né fornito elementi ai quali poter ancorare una liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c.
L' accoglimento della domanda di rilascio ed il rigetto della domanda risarcitoria dà luogo a soccombenza reciproca e giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l' effetto, condanna la all'immediato rilascio, in favore delle attrici, delle CP_1
aree oggetto dell'appalto e dei cantieri di cui è causa;
pagina 6 di 7 - rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio ex art. 92 c.p.c.
Nola, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012
n. 209.
pagina 7 di 7
Tribunale di Nola
I Sezione Civile
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 27.11.2025, fissata per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2378/2019
r.g.a.c. tra
(c.f.: ) e LE CI (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
), rappresentate e difese, giusta procura allegata all'atto di C.F._2 pagina 1 di 7 citazione, dagli Avv.ti Camillo Lerio Miani e Salvatore De Sarno presso il cui studio in Nola (NA) alla via Pietro Vivenzio. n. 28 sono elettivamente domiciliate
- attrici contro
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Maglione presso il cui studio in Brusciano (NA) alla Via
Corte, n. 7 è elettivamente domiciliata
- convenuta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato le germane e CI LE Pt_1
hanno convenuto in giudizio la per ottenerne la condanna CP_1
all'immediato rilascio dei cantieri oggetto dei lavori per la realizzazione di due distinti fabbricati per uso di civile abitazione siti in Castello di Cisterna (NA), oggetto di appalto tra le parti, nonchè al risarcimento dei danni per la illegittima ritenzione dei cantieri.
Si è costituita la ed ha contestato la richiesta di rilascio formulando CP_1
eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., assumendo di non aver rilasciato il cantiere in ragione dell' inadempimento delle committenti all' obbligo di pagamento del corrispettivo;
ha, altresì, contestato la sussistenza delle condizioni di legge affinché, nell'ambito di un contratto di appalto, la ditta esecutrice possa abbandonare il cantiere (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta) dichiarandosi infine disponibile a sgomberare il cantiere alla condizione che questo possa avvenire nei modi e alle condizioni indicate da un tecnico incaricato dalla committenza, che si assuma ogni responsabilità in tal senso
(pag. 6).
pagina 2 di 7 Disattesa la istanza di c.t.u. la causa, di natura documentale, veniva rinviata ex articolo 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27.11.2025.
Nel merito la domanda attorea di rilascio del cantiere è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito espresse.
Giova preliminarmente dare atto che il rapporto di appalto in essere tra le parti ha costituito oggetto di diversi giudizi (oggetto di riunione) decisi con la sentenza del Tribunale di Nola n. 1783 del 2022, parzialmente riformata dalla
Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 185 del 2025 (avverso la quale pende ricorso per cassazione), nonché con la sentenza del Tribunale di Nola n. 2513 del
2023 (avverso la quale pende appello); tali giudizi, originati da reciproche e contrapposte domande di risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno, avevano ad oggetto il contratto di appalto per la realizzazione delle opere presso il cantiere il cui rilascio è richiesto nel presente giudizio.
Premesso che nessuna di tali sentenze è dotata della efficacia del giudicato
(pendendo avverso entrambe i giudizi di impugnazione), va rilevato che costituisce circostanza pacifica, tra le parti, quella relativa alla cessazione degli effetti del contratto di appalto stipulato, risultando incontestato che le opere siano state sospese da diversi anni e non essendo in alcun modo proposta, nei giudizi pendenti tra le parti, alcuna domanda di esatto adempimento (le parti azionano reciproche domande di risoluzione e di risarcimento).
Ciò premesso, posto che è incontestata, tra le parti, la cessazione degli effetti del contratto di appalto occorre, a questo punto, verificare la fondatezza delle eccezioni opposte dalla convenuta ai fini del diniego del rilascio del cantiere;
la stessa, invero, non eccepisce la necessità di permanere nel cantiere per la prosecuzione delle opere (come rilevato, non è mai stata proposta azione di esatto adempimento), ma si richiama ad un diritto di ritenzione del cantiere per omesso adempimento, da parte delle committenti, all' obbligo di pagamento del prezzo.
pagina 3 di 7 Ebbene, le difese della convenuta non colgono nel segno.
Risultano, anzitutto, irrilevanti in questa sede le contestazioni tra le parti circa l'inadempimento ai rispettivi obblighi derivanti dai contratti di appalto e oggetto di altri giudizi tuttora in corso, in quanto esulano dal thema decidendum del presente giudizio.
Ciò premesso, va rilevato che la disciplina in materia di appalto non prevede alcun diritto alla ritenzione dell'opera da parte dell'appaltatore nell'ipotesi di inadempimento del committente al pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite.
Il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 c.c., infatti, è “un mezzo di autotutela di natura eccezionale, ed in quanto tale non è applicabile in via analogica a casi che non siano contemplati dalla legge e non può essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite sul suolo del committente” (Cass., ordinanza n. 12483/2022).
Secondo l'orientamento consolidato la ritenzione del cantiere da parte dell'appaltatore al fine di ottenere il saldo delle proprie spettanze è da considerarsi illegittima poiché egli dispone degli ordinari strumenti di tutela previsti dall'ordinamento per conseguire quanto dovuto, mediante l'instaurazione di un autonomo giudizio.
Il credito dell'appaltatore, dunque, non si accompagna a un diritto di ritenzione del cantiere: l'obbligo di riconsegna non si configura come prestazione sinallagmatica rispetto al pagamento del corrispettivo, ma costituisce piuttosto un effetto della cessazione del rapporto contrattuale tra le parti (cfr. Cass. n.
6197/2008; n. 16304/2009).
Pertanto, l'exceptio inadimplenti non est adimplendum di cui all'articolo 1460
c.c. sollevata dalla convenuta appare inconferente non risultando CP_1
idonea a paralizzare la richiesta restitutoria, conseguente al venir meno del vincolo contrattuale tra le parti (appare, sul punto, irrilevante anche la pagina 4 di 7 qualificazione della fattispecie in termini di recesso del committente ex art. 1671
c.c. ovvero di risoluzione per inadempimento, rilevando, nella presente sede, unicamente la pacifica cessazione degli effetti del rapporto contrattuale).
Da tali considerazioni consegue l' accoglimento della domanda di immediato rilascio dei cantieri in Castello di Cisterna (NA) da parte dell' appaltatore, a propria cura e spese (appaiono, in tal senso, irrilevanti altresì le difese sollevate in merito alla necessità di svolgere tale attività “nei modi ed alle condizioni indicate da un tecnico incaricato dalla committenza che si assuma ogni responsabilità in tal senso”, dovendo tale attività essere curata dall' appaltatore).
Va, viceversa, rigettata la domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato tempestivo rilascio dei cantieri, in quanto sfornita di adeguata allegazione e prova.
Parte attrice ha, in particolare, fondato la istanza risarcitoria sugli asseriti danni per : “a) il degrado del materiale calcestruzzo e delle armatura di acciaio rimaste esposte alle intemperie o agenti atmosferici …; b) il conseguente aumento dei costi per l' esecuzione dei lavori di completamento dei due rispettivi fabbricati;
c) la indisponibilità del bene nel lungo arco temporale del possesso del cantiere da parte della nonostante l' avvenuta comunicazione CP_1
della risoluzione del rapporto da parte delle sig. e la diffida al rilascio Pt_1
del cantiere;
d) la mancata fruizione dei beni con conseguente perdita di reddito da parte delle ”. Pt_1
Tali allegazioni, però, sono rimaste del tutto sfornite di prova, in quanto la attrice non ha fornito alcun elemento concreto dal quale poter desumere la effettiva sussistenza di un danno suscettibile di risarcimento, essendosi limitata a depositare delle fotografie ed una relazione tecnica priva, però, di qualsivoglia elemento di riscontro in merito alla presenza di danni ai beni;
a fronte di tali carenze di allegazione, del resto, non è stato possibile disporre ctu, in quanto tale strumento avrebbe assunto natura esplorativa.
pagina 5 di 7 Né può ritenersi sussistente per la occupazione illegittima del cantiere un danno in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017; in senso analogo Cass., sent. n.
10740 del 2025) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l' ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 della Costituzione;
ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati.
Nella fattispecie, l' onere probatorio relativo alla pretesa risarcitoria non può ritenersi assolto, non avendo parte attrice adeguatamente allegato e provato le circostanze dalle quali possa desumersi la sussistenza del danno richiesto, né fornito elementi ai quali poter ancorare una liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c.
L' accoglimento della domanda di rilascio ed il rigetto della domanda risarcitoria dà luogo a soccombenza reciproca e giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l' effetto, condanna la all'immediato rilascio, in favore delle attrici, delle CP_1
aree oggetto dell'appalto e dei cantieri di cui è causa;
pagina 6 di 7 - rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio ex art. 92 c.p.c.
Nola, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012
n. 209.
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