Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00455/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00973/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Rolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mathi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, del Responsabile Area Tecnica del Comune di Mathi, con la quale si ordina la demolizione di opere edilizie, nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. CA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Mathi ha notificato alla ricorrente l’ordinanza di demolizione datata -OMISSIS-, avente a oggetto casetta mobile, roulotte, tettoia, recinzione, fresato di asfalto sparso, vasche di cantiere, cavo elettrico, tombino collegato a tubo di scarico proveniente dalla casetta mobile.
Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta deducendo varie censure.
All’udienza del 26 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo l’esponente deduce che la casetta mobile e la roulotte non soggiacciono al permesso di costruire, stante la natura di beni mobili e l’occasionalità della loro sosta.
Il rilievo è infondato.
I suddetti manufatti fanno parte di un insieme di opere preordinate ad uno stabile utilizzo abitativo e quindi richiedono il permesso di costruire.
Infatti alla casa mobile e alla roulotte sono abbinati manufatti preordinati ad uno stabile approvvigionamento di acqua e utilizzo della fognatura pubblica (si pensi alle tre vasche e al tombino con tubo discarico, parimenti oggetto dell’impugnata ordinanza). A fronte di ciò, non vi è alcun elemento che deponga per un uso contingente od occasionale.
2. Con la seconda censura la ricorrente sostiene che la tettoia precaria si configura come mera pertinenza e quindi non è suscettibile di misura demolitoria.
La doglianza è infondata.
Le opere oggetto dell’atto impugnato, prive di titolo edilizio, devono essere valutate nel loro insieme, in quanto è il loro insieme a cagionare un significativo impatto sul territorio.
La persistente destinazione abitativa evincibile dalla casa mobile e dai relativi accessori (tettoia, asfaltatura sulla strada che conduce al mappale, vasche di approvvigionamento idrico, il lungo cavo elettrico collegato alla casa mobile, il tombino con tubo per uso fognario) denotano un organizzato utilizzo abitativo privo dei caratteri della occasionalità.
La doglianza si fonda su di un'impropria atomizzazione dei singoli interventi che invece, essendo stati realizzati nel medesimo contesto di luogo e funzionali all’uso abitativo, vanno considerati unitariamente (in senso conforme è la consolidata giurisprudenza amministrativa, da ultimo ribadita da Cons. Stato, II, 14 luglio 2025, n. 6151; III, 22 settembre 2025, n. 7451; VII, 6 ottobre 2025, n. 7785; 11 agosto 2025, n. 7010).
Orbene, dall’unitaria valutazione delle opere oggetto della gravata ordinanza deriva che tutte soggiacciono alla necessità del previo rilascio del permesso di costruire, la cui mancanza giustifica la sanzione demolitoria.
3. Con la terza doglianza la ricorrente sostiene che la recinzione non è soggetta a permesso di costruire e, quindi, non può incorrere nella sanzione demolitoria.
Il rilievo è infondato.
La valutazione in ordine alla necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta della loro natura e delle loro dimensioni.
Nel caso in esame si tratta di recinzione in pali in cemento.
Orbene, non è necessario il permesso di costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, ad esempio per la recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno e senza muretto di sostegno. Entro tali limiti essa rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo “ius excludendi alios”, e non comporta trasformazione urbanistica ed edilizia, a differenza di altre e diverse ipotesi in cui la recinzione stessa non assume solo la funzione sopra descritta ma origina una trasformazione ulteriore mediante installazione di elementi non strettamente necessari alla sua primaria funzione. Nel caso di specie, la presenza di pali in cemento alti 1,80 metri denota un significativo impatto che esula dal mero esercizio dello ius excludendi.
Inoltre, la circostanza che la recinzione faccia parte di una serie di abusi edilizi preordinati all’utilizzo abitativo induce a considerarla unitamente a tutte le opere realizzate, in quanto non è consentita una visione atomistica o frazionata del realizzato ma è necessario un giudizio complessivo, con la conseguenza che, ai fini del giudizio di unitarietà o pluralità degli interventi edilizi, non può essere considerato il mero aspetto strutturale del singolo manufatto, rilevando anche l’elemento funzionale, alla cui stregua va verificato se le varie opere, pur separate, siano tese al perseguimento dello stesso scopo.
Ciò in quanto il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio.
Il principio della valutazione complessiva delle opere realizzate trova applicazione anche qualora, come nel caso di specie, occorra vagliare opere minori o pertinenziali o in astratto ascrivibili all’attività edilizia libera che, però, si abbinino a manufatti la cui realizzazione presuppone il rilascio del permesso di costruire.
Pertanto, anche in base alla necessaria valutazione unitaria delle opere oggetto dell’atto impugnato, la recinzione in argomento, in assenza di titolo edilizio, è sanzionabile con la misura demolitoria.
4. Con il quarto motivo la parte istante deduce che il fresato di asfalto, non essendo soggetto a permesso di costruire, è incompatibile con l’ordine di demolizione.
L’assunto non è condivisibile.
Valgono sul punto le considerazioni espresse nella trattazione della precedente censura, trattandosi di opera preordinata ad agevolare l’uso dei manufatti (abusivi) nel complesso funzionali alla destinazione abitativa.
5. Con il quinto motivo l’esponente sostiene che le vasche di acqua, il cavo e il tombino non sono suscettibili di sanzione demolitoria in quanto non necessitanti il rilascio del permesso di costruire.
Il rilievo non ha pregio.
Trattasi di opere strettamente funzionali all’utilizzo abitativo della casa mobile, talché, in base al sopra esposto principio della necessaria valutazione unitaria degli abusi edilizi, esse seguono le stesse sorti della suddetta casa.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Non vi è luogo per pronunciarsi sulle spese di lite, stante la mancata costituzione del Comune di Mathi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA CI, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.