TAR Torino, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 455
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Natura mobile della casetta mobile e della roulotte

    I manufatti, abbinati ad altre opere per un uso abitativo stabile, richiedono il permesso di costruire e non sono considerati di uso contingente o occasionale.

  • Rigettato
    Natura pertinenziale della tettoia

    Le opere, valutate nel loro insieme e destinate ad un uso abitativo persistente, hanno un impatto significativo sul territorio e richiedono permesso di costruire. La doglianza si fonda su un'impropria atomizzazione dei singoli interventi.

  • Rigettato
    Natura non soggetta a permesso di costruire della recinzione

    La recinzione, realizzata con pali in cemento alti 1,80 metri, presenta un impatto significativo che esula dal mero esercizio dello ius excludendi. La valutazione deve essere unitaria con le altre opere abusive preordinate all'uso abitativo.

  • Rigettato
    Natura non soggetta a permesso di costruire del fresato di asfalto

    Il fresato di asfalto è un'opera preordinata ad agevolare l'uso dei manufatti abusivi nel complesso funzionali alla destinazione abitativa, pertanto segue le stesse sorti delle altre opere.

  • Rigettato
    Natura non soggetta a permesso di costruire delle vasche, cavo e tombino

    Queste opere sono strettamente funzionali all'utilizzo abitativo della casa mobile e, in base al principio della valutazione unitaria degli abusi edilizi, seguono le stesse sorti della casa mobile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 455
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 455
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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