Articolo 2 della Legge 8 aprile 1999, n. 87
Articolo 1Articolo 3
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24 aprile 1999
Art. 2. 1. Ai fini della individuazione e selezione dei progetti volti alla piu' alta valorizzazione dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 1, facenti parte di un contesto ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale, e' istituito, con compiti di indirizzo, un comitato di presidenza composto da:
a) il presidente della giunta regionale della Toscana, o un suo delegato, che lo presiede;
b) cinque rappresentanti del consiglio regionale della Toscana, di cui due rappresentativi dei gruppi consiliari di minoranza;
c) il presidente dell'Ente parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni, o un suo delegato;
d) il presidente della provincia di Pisa, o un suo delegato;
e) i sindaci dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme, o un loro delegato;
f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste nominato dal presidente della giunta regionale della Toscana.
2. Il presidente della giunta regionale della Toscana insedia il comitato di presidenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comitato di presidenza predispone progetti e iniziative di interesse europeo ed internazionale nei campi di operativita' delle politiche e dei relativi programmi e finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alla cooperazione per lo sviluppo con i Paesi terzi del bacino mediterraneo e alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Entrata in vigore il 24 aprile 1999
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