Art. 4.
E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.
Il Comitato e' composto di due funzionari nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di un funzionario nominato dal Ministro per l'industria e il commercio e di un funzionario nominato dal Ministro per il commercio con l'estero, di otto esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi, nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite, per tre di essi, le organizzazioni dei produttori dell'agricoltura, per altri tre le organizzazioni cooperative di produzione e per gli ultimi due altre organizzazioni interessate.
Il presidente del Comitato e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio.
E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.
Il Comitato e' composto di due funzionari nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di un funzionario nominato dal Ministro per l'industria e il commercio e di un funzionario nominato dal Ministro per il commercio con l'estero, di otto esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi, nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite, per tre di essi, le organizzazioni dei produttori dell'agricoltura, per altri tre le organizzazioni cooperative di produzione e per gli ultimi due altre organizzazioni interessate.
Il presidente del Comitato e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio.