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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1310/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. Gioia Barbato
e
CP_1
Con l'avv. Gioia Barbato
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio sulle conclusioni congiunte delle parti: “a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2717/2017, pubbl. il 19.12.2017, pronunciata nell'ambito del procedimento civile n. 8285/2017 R.G., disporre la revoca dell'assegno di mantenimento (sia ordinario che straordinario) in favore della figlia con effetto Persona_1 immediato” ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da d Parte_1
; CP_1
rilevato che i ricorrenti, hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza di questo Tribunale n. 2717/2017, pubblicata il 29/12/2017; che successivamente, le condizioni di fatto sono mutate in ragione del raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne (nt. il 03/11/1996); Per_1 tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la parziale modifica delle condizioni di divorzio e, in dettaglio, la revoca dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
Per_1
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della figlia per il contenuto meramente economico della modifica de qua; viste le conclusioni del Pubblico Ministero dep. 19.2.2025;
ritenuto che
non si debba provvedere sulle spese legali, attesa la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore,
P.Q.M.
1) a modifica in parte qua della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
2717/2017, pubbl. il 29/12/2017, resa inter partes da questo Tribunale, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep 26/03/2024, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, e per l'effetto revoca l'assegno a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia con effetto immediato;
Persona_1
2) nulla per le spese processuali.
Così deciso il 6 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. Gioia Barbato
e
CP_1
Con l'avv. Gioia Barbato
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio sulle conclusioni congiunte delle parti: “a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 2717/2017, pubbl. il 19.12.2017, pronunciata nell'ambito del procedimento civile n. 8285/2017 R.G., disporre la revoca dell'assegno di mantenimento (sia ordinario che straordinario) in favore della figlia con effetto Persona_1 immediato” ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da d Parte_1
; CP_1
rilevato che i ricorrenti, hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza di questo Tribunale n. 2717/2017, pubblicata il 29/12/2017; che successivamente, le condizioni di fatto sono mutate in ragione del raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne (nt. il 03/11/1996); Per_1 tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la parziale modifica delle condizioni di divorzio e, in dettaglio, la revoca dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
Per_1
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della figlia per il contenuto meramente economico della modifica de qua; viste le conclusioni del Pubblico Ministero dep. 19.2.2025;
ritenuto che
non si debba provvedere sulle spese legali, attesa la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore,
P.Q.M.
1) a modifica in parte qua della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
2717/2017, pubbl. il 29/12/2017, resa inter partes da questo Tribunale, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep 26/03/2024, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, e per l'effetto revoca l'assegno a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia con effetto immediato;
Persona_1
2) nulla per le spese processuali.
Così deciso il 6 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison