Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2025, proposto da
BE CA e IA OI, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 85 del 19 febbraio 2025, concernente assegnazione carta docenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AN UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia riguarda l’ottemperanza alla sentenza n. 85 in data 19 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Terni, quale giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla odierna parte ricorrente il beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, relativamente: per CA, agli aa.ss. 2022/23 e 2023/24; per OI, agli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
2. Parte ricorrente - esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus - ha chiesto che, ai sensi dell’art. 112, cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione del bonus, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione del bonus, nonché venga disposta la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes , ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
3. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell’istruzione con memoria di stile.
4. Con l’ultima memoria depositata, le ricorrenti hanno documentato l’avvenuto pagamento del beneficio economico spettante alla ricorrente CA, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ed hanno insistito per l’accoglimento del ricorso riguardo alla ricorrente OI e comunque per la condanna del Ministero alle spese.
4.1. Della parziale cessazione della materia del contendere non resta al Collegio che dare atto, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
5. Riguardo alla pretesa di OI, il Collegio osserva che dagli atti non emerge che le somme ad essa spettanti in forza della citata sentenza di condanna (spese legali a parte) siano state pagate.
Ricorda quindi che la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti è stata affermata da questo Tribunale in numerosi giudizi del tutto analoghi (cfr., tra le ultime, sent. nn. 631-638, 695-702, 747-755, 784-798 e 808-828/2025).
In particolare, riguardo alla tesi difensiva esposta dall’Avvocatura dello Stato nei primi di quei giudizi – secondo la quale, poiché il Ministero, per procedere in modo ordinato all’accredito delle somme riconosciute spettanti da migliaia di sentenze di condanna, ha attivato una procedura telematica per raccogliere le sentenze pubblicando un avviso sul sito istituzionale in data 18 gennaio 2024 ed un avviso sul sito dell’USR dell’Umbria in data 4 gennaio 2024, i docenti, in considerazione dei doveri di leale collaborazione, di buona fede e correttezza incombenti sulle parti del rapporto di lavoro, e in via generale sui titolari di un diritto di credito, sarebbero tenuti ad esercitare il proprio diritto secondo le modalità loro indicate – ha sottolineato che “ in considerazione del lungo tempo trascorso tra la formazione del giudicato e l’attivazione della procedura telematica per la raccolta in forma organizzata delle posizioni creditrici, del tenore dell’avviso ministeriale invocato dalla difesa erariale – in cui non si indicano i termini entro i quali sarebbe avvenuto il pagamento, ma si segnala “ATTENZIONE: PER L’ATTRIBUZIONE DELLE ANNUALITÀ PREGRESSE RICONOSCIUTE TRAMITE SENTENZA, SI INVITA AD ATTENDERE I TEMPI TECNICI.” – nonché della stessa finalità del contributo, ritiene che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente e senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. In altri termini, la situazione di difficoltà, per i tempi e modi in cui risulta essere stata affrontata dal Ministero, non può giustificare la ritardata ottemperanza ”; aggiungendo che “ nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, ponga in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa dalla procedura telematica ed attenda senza certezza di tempi che la sua posizione venga concretamente presa in considerazione, e tanto meno dispone la sospensione dei relativi giudizi .”.
6. Anche nel presente giudizio, in mancanza di modifiche in ordine alle procedure amministrative ed ai tempi con i quali il Ministero si impegna a corrispondere il bonus docenti riconosciuto spettante da giudicati civili, mantengono validità le suddette considerazioni sui limiti entro i quali potrebbe esigersi un comportamento collaborativo del creditore, e pertanto non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza suindicata.
7. Riguardo all’individuazione del commissario ad acta , il Collegio ribadisce (cfr. sent. 747/2025 e segg., cit.) che:
- nell’ambito delle ottemperanze ai decreti di condanna ai sensi della legge 89/2001, la prassi di nominare commissario ad acta dell’ottemperanza un dirigente del Ministero soccombente (in coerenza con l’indicazione contenuta nell’art. 5-sexies, comma 8, della legge), ha fatto registrare nel recente passato (fino alla sospensione ope legis dei relativi giudizi, disposta dall’art. 1, comma 817, della legge di bilancio 207/2024) il proliferare di reclami contro la mancata esecuzione delle sentenze di ottemperanza di questo Tribunale. Ciò si è tradotto, evidentemente, in un pregiudizio per i creditori, già vittoriosi ma costretti a reiterare le azioni giudiziarie, con conseguente aggravio anche dell’attività del Tribunale;
- l’esperienza, dunque, mette seriamente in dubbio che la nomina di un commissario ad acta c.d. interno consenta concretamente di assicurare, rendendo direttamente disponibili le necessarie competenze tecnico-contabili, una più celere tutela dell’interesse del creditore (queste, in sostanza, le ragioni in base alle quali la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 5-sexies, comma 8 – cfr. sent. n. 225/2018).
Pertanto, per assicurare l’effettività della tutela, il Collegio ritiene di non dover modificare la prassi finora seguita in materia e di nominare commissario ad acta un soggetto terzo rispetto alle parti processuali, individuato nel Prefetto, organo che rappresenta il Governo nel territorio provinciale ed esercita funzioni di coordinamento in materia di pubblica sicurezza, nel contenimento delle tensioni sociali e, in generale, ai fini della partecipazione delle amministrazioni statali periferiche alle conferenze di servizi. Resta peraltro evidente che l’esigenza di contenere i costi derivanti dall’inottemperanza dovrebbero condurre gli Uffici ministeriali a provvedere al pagamento quanto meno entro il congruo termine assegnato e comunque prima che venga attivato l’intervento del commissario.
8. In conclusione:
- va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento di tutte le somme spettanti alla ricorrente OI in base alla predetta sentenza;
- può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta , nella persona del Prefetto di Terni o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero ed entro il successivo termine di sessanta giorni, al rilascio della carta docente ed all’accredito su di essa delle somme riconosciute dalla sentenza, ed in generale al pagamento delle somme spettanti in base alla predetta sentenza che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
- per l’attività eventualmente svolta, spetterà al commissario ad acta un compenso di euro 500,00 (cinquecento/00), a carico del Ministero inottemperante, il quale, dopo aver verificato, sulla base della documentata relazione presentata dal Commissario ad acta , l’avvenuto espletamento del mandato, provvederà al pagamento senza che vi sia bisogno di ulteriori provvedimenti di questo Tribunale.
8.1. Viceversa, la medesima situazione di difficoltà degli uffici ministeriali, sopra segnalata, conduce a non applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., posto che, trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua.
9. Le spese seguono la soccombenza (anche virtuale) e vengono liquidate forfettariamente come da dispositivo, tenendo conto della semplicità e sempre maggiore serialità e diffusione dei giudizi come quello in esame, nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi sulla base del d.m. 147/2022 (cfr. Cons. Stato, VII, n. 3897/2025, n. 6513/2025 e n. 7655/2025), a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
9.1. In considerazione dell’esito del giudizio e del numero significativo di ricorsi analoghi che negli ultimi mesi sono stati accolti da questo Tribunale, il Collegio ritiene di disporre la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria ed alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle pretese della ricorrente CA;
- accoglie il ricorso relativamente alle pretese della ricorrente OI e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in parte motiva.
Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese del giudizio.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria nonché alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN UN, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN UN |
IL SEGRETARIO