Articolo 16 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
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20 settembre 2025
Art. 16. Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici 1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticita' relative alla disponibilita' di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attivita' di monitoraggio e studio della vegetazione dei sistemi agro-silvo-pastorali, del comportamento dei ghiacciai, degli ambienti idrici ipogei e del permafrost e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, nonche' di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attivita' agricola, della lotta agli incendi e dell'attivita' turistica, incluso l'innevamento artificiale, nonche' dell'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle societa' cooperative, storiche e no, e delle comunita' energetiche rinnovabili sui territori, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 puo' essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 . Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sulla base delle priorita' individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.
Note all' art. 16:
- Il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante: «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2023, e' convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 .
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note dell'articolo 2.
Entrata in vigore il 20 settembre 2025