Art. 3.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano gli atti necessari per adeguare la misura del sussidio spettante ai cittadini indicati all'articolo 1 ai limiti stabiliti dalla presente legge.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano gli atti necessari per adeguare la misura del sussidio spettante ai cittadini indicati all'articolo 1 ai limiti stabiliti dalla presente legge.