Art. 128. (( 1. Nell'anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione.
2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, e' sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell'autorita' che procede all'ispezione, ai sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile.
3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all'archivio, siano state osservate le disposizioni di legge )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "La presentazione degli atti, repertori e registri dei notari per le ispezioni stabilite dall' art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , si effettua presso l'archivio notarile distrettuale, a cura del quale sono stabiliti i turni e termini di presentazione, d'accordo col presidente del Consiglio notarile, viene redatto e scritto il verbale di ispezione in doppio originale, sono denunciate le contravvenzioni per l'omessa presentazione medesima".
Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 3) che la presente modifica entra in in vigore per le ispezioni relative al biennio 1923-24. --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, e' sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell'autorita' che procede all'ispezione, ai sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile.
3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all'archivio, siano state osservate le disposizioni di legge )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "La presentazione degli atti, repertori e registri dei notari per le ispezioni stabilite dall' art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , si effettua presso l'archivio notarile distrettuale, a cura del quale sono stabiliti i turni e termini di presentazione, d'accordo col presidente del Consiglio notarile, viene redatto e scritto il verbale di ispezione in doppio originale, sono denunciate le contravvenzioni per l'omessa presentazione medesima".
Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 3) che la presente modifica entra in in vigore per le ispezioni relative al biennio 1923-24. --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".