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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/09/2025, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3484 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 14.05.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Perica (C.F. ) e C.F._2
Chiara Perica (C.F. ) per procura in atti – APPELLANTE – C.F._3
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Leoni (C.F. ) per C.F._5 procura in atti – APPELLATO –
appellato, interveniente in primo grado, contumace CP_2
OGGETTO: servitù di passaggio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1313/2021, resa dal Parte_1
Tribunale Ordinario di Velletri, nel giudizio di primo grado recante n° 6346/2017 R.G. promosso da , nei suoi confronti. Controparte_1
Il tribunale, aderendo alle conclusioni del ctu, ha accertato la sussistenza dei presupposti, dettati dall'art. 1068 cc, per lo spostamento della servitù di passaggio pedonale e carrabile, gravante sul fondo di proprietà di - già Controparte_1 costituita in altro procedimento definito con la sentenza del Tribunale di Velletri n.1142/201, divenuta irrevocabile.
Otto sono i motivi di appello, che possono essere così riassunti: 1) improponibilità della domanda, perché già oggetto di arbitrato irrituale, conclusosi con il lodo del
05.02.1998, che ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la modifica del tracciato;
2) nullità della sentenza, ex art. 111 Cost. e 132, 118 disp. att. cpc, perché priva di motivazione;
3) violazione dell'art. 112 cpc, per mancato esame delle eccezioni inerenti l'inesistenza delle condizioni per lo spostamento della servitù; 4) inesistenza delle condizioni di cui all'art. 1068 cc;
5) erronea ricostruzione del CTU;
6) violazione dell'art. 2643 c.c.; 7) erronea condanna del convenuto alle spese di processuali comprese quelle di CTU;
8) violazione dell'art. 101 cpc., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla stipula dell'atto di costituzione della servitù.
L'eccezione di improponibilità della domanda non è fondata. L'appellante oppone un arbitrato irrituale, conclusosi con il lodo del 05.02.1998, che avrebbe accertato l'insussistenza delle condizioni per la modifica del tracciato;
circostanza, a suo dire, mai contestata innanzi al tribunale;
il carattere definitivo e vincolante del lodo tra le parti, al pari di un negozio giuridico, ed, in ogni caso, la presenza di una clausola compromissoria che rende improponibile la domanda, dovendosi ritenere intervenuta una rinuncia all'azione giudiziale, con il conseguente difetto di giurisdizione del giudice adito. L'eccezione è infondata. Diversamente da quanto sostenuto nell'impugnativa, sin con la prima memoria ex art. 183 cpc., la controparte ha eccepito che non poteva avvalersi del lodo, Parte_1 perché l'arbitrato aveva riguardato solo il fratello Per_1
Ricostruendo la vicenda, il Tribunale di Velletri, con sentenza irrevocabile, n. 1142/2007, ha dichiarato l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, gravante sul fondo di proprietà di , e quest'ultimo, ha introdotto questo CP_1 giudizio per chiedere, ai sensi dell'art. 1068 cc, il trasferimento del luogo di esercizio di tale diritto. La sentenza del 2007 è stata emessa nei confronti delle stesse parti di questo giudizio,
e proprietario del fondo dominante. Con essa, Controparte_1 Parte_1 si è dato atto di una costituzione avvenuta attraverso una scrittura privata, autenticata nel lontano anno 1957, tra i rispettivi danti causa delle parti, e di un incarico conferito, nel mese di ottobre 1997, al Geom. per definire le migliori condizioni di CP_3 esercizio della servitù e l'ubicazione ottimale. In questo giudizio, ha opposto ( e documentato ) un arbitrato irrituale, Parte_1 che temporalmente si pone in epoca precedente a quello indicato nella sentenza richiamata, risalendo l'incarico al ctu al maggio 1996 e la definizione con lodo al 23 aprile 1997 ( nell'impugnativa, ha indicato ancora altra data 5.2.1998); inoltre, dalla documentazione in atti, l'incarico risulta conferito da fratello Persona_2 dell'appellante e, in quel procedimento, non risulta alcun riferimento specifico alla scrittura del 1957. In ogni caso, non si tratta di una clausola compromissoria per tutte le controversie (anche future) inerenti l'esercizio della servitù gravante sulla via Cavour, ma piuttosto dell'accordo tra diverse parti, tra cui, si ripete, non compare per la Parte_1 definizione di controversie, civili e penali, pendenti tra loro, e che riguardano la proprietà ed il godimento della detta via ed il diritto di passaggio dei frontisti. In altri termini, le parti, in quella sede, hanno inteso risolvere le controversie, all'epoca, tra loro pendente. La regolamentazione del passaggio, seppure riferibile alla posizione di perché succeduto al fratello o altro - nulla è documentato al riguardo – Parte_1 non preclude il diritto del proprietario del fondo servente, nella fattispecie, peraltro, dopo decenni, di agire, nella ricorrenza delle condizioni dettate dall'art. 1068, comma 2, cc. Generica è, inoltre, l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 101 cpc, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla stipula dell'atto di costituzione della servitù del 1957 e, in particolare, del fratello in Per_1 qualità di coerede. Con l'eccezione, si fa riferimento ad una titolarità del diritto verosimilmente mutata nel tempo, risalendo la scrittura ad epoca remota, mentre la posizione del fratello non è documentata, ma solo enunciata, né basta la produzione della Per_1 documentazione del procedimento arbitrale a cui questi ha partecipato, perché, pur volendo ritenere trattarsi dello stesso procedimento, indicato nella sentenza del 2007, dunque, di un unico arbitrato, comunque, si tratterebbe di fine anni '90: il tempo, trascorso, come si è detto, rende verosimile un mutamento nella titolarità del diritto;
né, come si è detto, l'eccipiente, pur essendo gravato dell'onere della prova, ha allegato e documentato compiutamente l'esistenza di soggetti diversi che vantano diritti analoghi su questo tratto di strada, limitandosi ad allegare, senza alcun riscontro, la posizione di coerede del fratello Per_1
La causa va, dunque, decisa nel merito, tenendo conto del dettato dell'art. 1068 cc. La norma, al secondo comma, prevede un'eccezione rispetto alla regola generale dell'intrasferibilità della servitù, che può essere chiesta dal proprietario del fondo servente alle seguenti condizioni (Cass. 20204/2004):
1. Che l'esercizio della servitù nel luogo originario sia divenuto per il fondo servente più gravoso rispetto al tempo di costituzione della servitù (con ciò intendendosi qualsiasi evento sopravvenuto ed imprevisto che abbia causato l'aggravio);
2. che l'esercizio del diritto di servitù nel luogo originario impedisca concretamente l'effettuazione di lavori, riparazioni o miglioramenti sullo stesso fondo servente Il tribunale, con la sentenza impugnata, non ha valutato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il trasferimento del tracciato, ma si è limitato a verificare, attraverso gli accertamenti del ctu, la possibilità concreta di un passaggio meno gravoso per il fondo servente, nel rispetto delle dimensioni originarie, percorribilità e comodità, previa realizzazione di alcuni lavori. Le parti non hanno raggiunto un accordo al riguardo ed il ribadisce l'insussistenza delle condizioni dettate dal comma 2 Pt_1 del citato art. 1068 cc. In effetti, il proprietario del fondo servente non ha allegato esigenze sopravvenute ed impreviste rispetto alla situazione originaria, al momento della costituzione della servitù; né ha specificato quali siano i lavori di manutenzione della casa, che sarebbero preclusi o resi più gravosi dall'esercizio della servitù di passaggio, né altre specifiche opere o miglioramenti sacrificati dall'esistenza della detta servitù di passaggio. In conclusione, non ricorre il fatto sopravvenuto ed imprevisto, che giustifichi la modifica del tracciato originario, e nemmeno la seconda ipotesi normativa, che prescinde da una comparazione con la situazione preesistente, ma presuppone l'obiettiva esigenza di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, con il minor aggravio di cui all'art. 1065 cc, nella fattispecie, solo genericamente allegati, ricaldando il testo del comma 2 del citato art. 1068 cc. Nell'atto di citazione innanzi al tribunale, si legge, come ribadito nella comparsa in appello: “il percorso della servitù attraversa il terreno dell'odierno attore (fondo a prato, con piante di ulivo e da frutto), tagliandolo di fatto a metà e costeggiando l'abitazione. Lo deve provvedere alla manutenzione della casa, delle CP_1 coltivazioni e ha diversi animali domestici;
il passaggio di automezzi sul tracciato attuale (nel bel mezzo della proprietà e a ridosso dei fabbricati) comporta gravissimi disagi.” La prospettazione è generica riguardo l'esigenza obiettiva di fare lavori, riparazioni o miglioramenti ed, anche volendo valorizzare l'elemento personalistico dell'esercizio del diritto della proprietà gravata da servitù, non viene enunciata una più intensa o diversa utilizzazione del fondo servente, né indicati elementi specifici per ritenere superata “quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all'esercizio di ogni diritto”. Cass. civ. sent. n. 9031/2016. Gli unici elementi di valutazione, costituiti dalla collocazione del tracciato che taglia la proprietà a metà ed a ridosso dell'abitazione, non sono circostanziati, né la situazione di fatto è puntualmente descritta nella relazione del ctu, che, peraltro, non può supplire agli oneri di allegazione e di prova delle parti.
Alla riforma della sentenza, con il rigetto della domanda, segue la condanna al pagamento delle spese processuali, per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 851/2021, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da , con la condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, in favore di che si liquidano in Parte_1 complessivi € 3500,00, per ciascun grado di giudizio, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3) pone ad esclusivo carico di le spese di ctu. Controparte_1
Così deciso in Roma il giorno 17.9.2025 Il Presidente relatore