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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/06/2025, n. 7620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7620 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 05/06/2025, tenutasi con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 14989 2024 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio Parte_1 dell'avv. ORSI SILVIA , che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente all'avv.ZANNINI QUIRINI SIMONETTA , che lo CP_1 rappresenta e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione di diverse prestazioni assistenziali, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori. L' si costituiva contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta CTU medico legale, la parte ricorrente non si presentava alla visita peritale. All'odierna udienza, dato atto del deposito delle note di trattazione scritta solo da parte convenuta, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.. Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c. Va parimenti ritenuta l'ammissibilità della domanda per sufficiente specificità dei motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha piuttosto evidenziato, in modo preciso, in quali punti la relazione del CTU sia meritevole di censura, indicando come diversamente avrebbe dovuto essere valutata la gravità delle patologie da cui è affetta facendo riferimento alle osservazioni critiche redatte dal proprio consulente ed evidenziando dati riportati in taluni documenti sanitari. Nel merito, la domanda è infondata e va respinta in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto al beneficio richiesto. Infatti, non sottoponendosi alla visita peritale, la parte non ha consentito l'accertamento degli stati patologici richiamati in ricorso, non adempiendo ai propri oneri probatori. Va quindi respinta la domanda e rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo parte ricorrente autocertificato nel ricorso di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42 comma 11 D.L. 269/03, possedendo un reddito familiare inferiore al doppio del reddito previsto dall'art. 76 dpr 115/02.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese di lite, ex art. 152 disp. att. cpc;
Si comunichi. Roma, 28.6.25
Il Giudice Dott.ssa Maria Casola
nella causa iscritta al n. R.G. 14989 2024 vertente
TRA
, elett. Domic. in Roma, presso lo studio Parte_1 dell'avv. ORSI SILVIA , che rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente all'avv.ZANNINI QUIRINI SIMONETTA , che lo CP_1 rappresenta e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, ult. co., c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in relazione alla domanda amministrativa presentata al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione di diverse prestazioni assistenziali, contestava analiticamente le risultanze della CTU espletata nel suddetto giudizio e chiedeva che il Giudice del lavoro, accertato il diritto al beneficio, condannasse la parte resistente alla corresponsione dello stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa, oltre accessori. L' si costituiva contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta CTU medico legale, la parte ricorrente non si presentava alla visita peritale. All'odierna udienza, dato atto del deposito delle note di trattazione scritta solo da parte convenuta, la causa veniva decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.. Innanzitutto, va ribadita la proponibilità del ricorso giacché la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo entro il termine di legge ed ha quindi proposto il presente giudizio entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c. Va parimenti ritenuta l'ammissibilità della domanda per sufficiente specificità dei motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha piuttosto evidenziato, in modo preciso, in quali punti la relazione del CTU sia meritevole di censura, indicando come diversamente avrebbe dovuto essere valutata la gravità delle patologie da cui è affetta facendo riferimento alle osservazioni critiche redatte dal proprio consulente ed evidenziando dati riportati in taluni documenti sanitari. Nel merito, la domanda è infondata e va respinta in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto al beneficio richiesto. Infatti, non sottoponendosi alla visita peritale, la parte non ha consentito l'accertamento degli stati patologici richiamati in ricorso, non adempiendo ai propri oneri probatori. Va quindi respinta la domanda e rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo parte ricorrente autocertificato nel ricorso di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42 comma 11 D.L. 269/03, possedendo un reddito familiare inferiore al doppio del reddito previsto dall'art. 76 dpr 115/02.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese di lite, ex art. 152 disp. att. cpc;
Si comunichi. Roma, 28.6.25
Il Giudice Dott.ssa Maria Casola