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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 5663/2015 R.G. vertente
TRA
(C.F.: e P. Iva Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'avv. Sebastian Romeo, giusta procura in atti;
P.IVA_1
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Alberto CP_1 P.IVA_2
Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
Daminelli, giusta procura in atti;
- convenuta -
e nei confronti di
(C.F. ), e per essa rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2 P.IVA_3 CP_3
Giacinto Di Donato e Andrea Giannelli, giusta procura in atti;
(C.F. ), e per essa , rappresenta e Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
difesa dall'avv. Giacinto di Donato, giusta procura in atti;
- intervenienti ex art. 111 c.p.c. -
Avente per OGGETTO: rapporti bancari;
Conclusioni delle parti: all'udienza ex art. 127 ter cpc del 28.01.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- avv. Giacinto Di Donato per l'intervenuta (parte intervenuta); Controparte_4
- avv.ti Toffoletto, Pesenti, Romeo, Cipolla, Lettenmayer e Daminelli per la Controparte_1
(parte convenuta).
1 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
Con le predette note scritte, la e l' hanno precisato le proprie Controparte_4 CP_1
conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa e insistendo nelle domande, difese ed eccezioni ivi spiegate
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 22.10.2015, la Parte_1
ha convenuto in giudizio la formulando le seguenti domande: Controparte_6
“
1. considerare che il mutuo de quo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore della polizza convenuta e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento si è determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento (8,37 %).
2. Delibare, anche alla luce dell'art. 4 del contratto di mutuo, che la abbia pattuito CP_6
che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese.
3. Considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens del presente atto, importi come riferimento fondamentale ed architrave le direttive della Banca di Italia che per la
Cassazione hanno un mero valore strumentale.
4. Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata nella pars costruens rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione.
5. Ritenere perciò che, per effetto del primo comma dell'art. 644 c.p e dell'art. 1815 c.c secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e non siano dovuti interessi.
6. Accertare che alla data del 14.09.2014 parte attrice abbia pagato come capitale la somma di euro 46.418,34, come interessi l'importo di euro 13.355,45 e che tali somme debbano essere aggiornate e rideterminate dal nominando CTU
7. Ritenere che parte attrice è eventualmente debitrice della somma di Euro 40.226,21 in relazione al contratto di mutuo, secondo le determinazioni dell'allegata perizia.
8. accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la è creditrice della di € Parte_1 CP_1
19.152,13 da aggiornare a cura del CTU.
9. riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
10. accertare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti;
2 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
11. verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
12. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la , con la propria CP_1 condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice certo ed ingiusto da calcolarsi in via equitative, anche tenendo conto della movimentazione dei conti;
13. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Parte_1
è creditrice della somma di Euro 19.152,53, che sommata a quella del rapporto di mutuo
[...]
(Euro 13.355,45), genera un credito in capo all'attrice di Euro 32.507,98
14. Rideterminare il giusto dare /avere fra le parti in relazione ai tutti i rapporti intrattenuti, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c.
15. Condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia;
16. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
A fondamento delle superiori domande parte attrice ha rappresentato:
- che il contratto di mutuo fondiario stipulato con l' in data 14.09.2007 CP_1
prevedeva un tasso di interesse corrispettivo pari al 5,75% e un tasso di mora pari al 7,85%;
- che il predetto tasso di mora era maggiore a quello soglia del momento della pattuizione, in considerazione anche della remunerazione di cui alla polizza collegata all'erogazione del credito;
- che i conti correnti nr.101816876 e nr. 300598091 intestati a parte attrice ed accesi presso la prevedevano tassi usurari, anatocismo e commissione di massimo scoperto;
CP_1
- che le predette clausole di conto corrente erano nulle e che, conseguentemente, parte attrice aveva diritto alla ripetizione d'indebito e al risarcimento dei danni.
Integrato il contraddittorio si è costituita in giudizio l e per essa, quale Controparte_1
mandataria, la la quale ha contestato le domande avversarie chiedendone il rigetto. CP_7
Nel corso del giudizio sono intervenute ex art. 111 cpc: dapprima la CP_2
(rappresentata dalla , quale cessionaria del credito vantato dall' nei CP_3 CP_1
confronti della ditta attrice, riportandosi alle domande, difese ed eccezioni spiegate da quest'ultima; successivamente, la (rappresentata da , quale Controparte_4 Controparte_5
cessionaria del credito in questione vantato dall' aderendo alle difese già spiegate dalla CP_2
cedente.
3 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
Con ordinanza del 22.05.2024 il GI ha disposto la consulenza tecnica contabile sia con riferimento al rapporto di mutuo che ai due rapporti di conto corrente intrattenuti dall'attrice con l' . CP_1
Espletata la consulenza tecnica contabile, all' udienza del 28.01.2025 il Giudice ha assunto la causa in decisione, riservando di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cpc.
Con riferimento ai due rapporti di conto corrente (n. 3005898091 e n. 101816876), deve essere rigettata, preliminarmente, l'eccezione avanzata dalla banca convenuta di decadenza di parte attrice per effetto della tacita approvazione degli estratti dei conti correnti inviati al correntista durante il rapporto contrattuale.
Per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “Ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass. Civ., sez. I,
17.11.2016, n. 23421).
La giurisprudenza ammette, perciò, pacificamente la possibilità di contestare l'illecita applicazione sia degli interessi ultralegali che della capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto anche dopo che sia trascorso il termine per contestare le risultanze degli estratti conto, con la conseguenza che l'eccezione della parte convenuta va rigettata.
Ciò posto, nel merito, le domande avanzate dalla aventi ad oggetto Parte_1
l'illegittimità delle clausole concernenti gli interessi, l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto nei due rapporti di c/c intrattenuti con l' , sono infondate. CP_1
In punto di prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III,
14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre
2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”).
4 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato
[cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579, secondo cui “in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi o altre competenze fondate su clausole nulle o addirittura prive di previsione negoziale - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, al fine di verificare sia il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, sia l'effettiva applicazione delle poste indicate come indebite. Tale regime probatorio deve ritenersi applicabile non soltanto alle azioni di ripetizione di indebito promosse dal cliente (cfr. ex multis, Cass., 14 maggio 2012, n. 7501), ma anche alle azioni di accertamento negativo (Cass. civ. sez. I, 7 maggio
2015, n. 9201)”].
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca” (cfr. Cassazione n. 33009 del 13/12/2019).
Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (l'art. 119, comma 4, T.U.B. così recita: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”).
5 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
Tanto premesso, nel caso di specie, va rilevato in primo luogo che la società attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste limitandosi a sostenere che la banca convenuta avrebbe applicato interessi passivi non pattuiti, ovvero determinati illegittimamente, e che avrebbe gravato il correntista di competenze illegittime per tutta la durata dei rapporti di conto corrente oggetto di causa, applicando interessi anatocistici ed ultralegali anche a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese e remunerazioni di qualsiasi tipo, senza tuttavia produrre i contratti di conto corrente leggibili e senza allegare in maniera specifica le condizioni contrattuali.
Ebbene, l'assenza dei predetti contratti e delle relative condizioni generali allegate non permette di riscontrare la fondatezza delle domande di parte attrice, mancando le condizioni economiche pattuite dalle parti e non potendosi, pertanto, verificare la corrispondenza delle generiche allegazioni di invalidità contrattuali prospettate dall'attrice alle intese economiche effettivamente intercorse tra i contraenti.
In proposto, il CTU contabile, con riferimento al conto corrente n. 3005898091 (in CP_1
origine con Banco di Sicilia n. 413031787, dal 2005 n. 336254) ha accertato che la documentazione prodotta “è costituita, quasi integralmente, da riassunti scalari e prospetti delle competenze degli anni 2001-2011” con la conseguenza che “in mancanza della sequenza degli estratti conto contabili
(o analitici), non potendosi utilizzare altra documentazione in atti (ad esempio gli scalari) per la ricostruzione degli estratti conto mancanti per un tempo superiore ai due mesi, non è stato possibile eseguire alcuna ricostruzione, in continuità, del rapporto di conto corrente Banco di
Sicilia Unicredit n. 3005898091, intestato all'attrice”.
Allo stesso modo, con riferimento al conto corrente c/c Banco di Sicilia Unicredit n.
101816876, il CTU ha accertato che “in mancanza della sequenza degli estratti conto contabili (o analitici), non potendosi utilizzare altra documentazione in atti (ad esempio gli scalari) per la ricostruzione degli estratti conto mancanti per un tempo superiore ai due mesi, non è possibile eseguire alcuna ricostruzione, in continuità, del rapporto di conto corrente”.
La domanda di ripetizione d'indebito e quella di risarcimento dei danni in relazione ai rapporti di conto corrente in questione vanno, pertanto, rigettate.
Con riferimento al rapporto di mutuo fondiario (identificato n. 1800.06595.000.76, redatto per atto pubblico in Notar del 14.09.2007, sottoscritto dalla parte finanziata Persona_1 [...]
e dalla signora intervenuta quale terza “datrice di ipoteca”), il Pt_1 Persona_2
CTU ha concluso, con motivazione condivisibile, affermando che non è risultato alcun superamento del tasso soglia usura, sia in relazione al tasso di interesse convenzionale, sia con riferimento al tasso di interesse moratorio, pur prendendo in considerazione nel calcolo del T.A.E.G. il costo della polizza assicurativa.
6 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
In proposito, parte attrice aveva censurato il superamento del tasso soglia procedendo alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori previsti nel contratto di mutuo fondiario.
Tale modalità di calcolo non può essere condivisa, in quanto, ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cassazione civile sez. VI, 04/11/2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; cfr. Cass. n. 14214/2022).
Alla luce di quanto dedotto, la domanda di parte attrice va rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata metodologia.
Dalle stesse allegazioni della emerge, infatti, che le clausole relative al Parte_1
contratto di mutuo non violano la normativa antiusura, laddove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati.
Come sopra esposto, anche le risultanze della consulenza contabile hanno escluso il superamento del tasso soglia usurario nel rapporto di mutuo in questione.
Per le superiori argomentazioni, tutte le domande proposte dalla parte attrice devono essere integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della e in favore della nella misura indicata in Parte_1 Controparte_1
dispositivo, applicando i valori intorno ai medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato media complessità) e della media complessità delle questioni trattate.
Stante il carattere adesivo delle difese delle intervenienti e la costituzione della CP_4
[... a giudizio inoltrato, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra parte attrice e le predette intervenienti.
P.Q.M.
7 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa portante n. 5663/2015 R.G., così dispone:
Rigetta tutte le domande formulate dalla . Parte_1
Condanna la a pagare le spese di lite nei confronti Parte_1 della , che si liquidano in € 9.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali, CP_1
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Compensa le spese di lite tra parte attrice e le intervenienti.
Messina, 21.02.2025
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia
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TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 5663/2015 R.G. vertente
TRA
(C.F.: e P. Iva Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'avv. Sebastian Romeo, giusta procura in atti;
P.IVA_1
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Alberto CP_1 P.IVA_2
Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
Daminelli, giusta procura in atti;
- convenuta -
e nei confronti di
(C.F. ), e per essa rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2 P.IVA_3 CP_3
Giacinto Di Donato e Andrea Giannelli, giusta procura in atti;
(C.F. ), e per essa , rappresenta e Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
difesa dall'avv. Giacinto di Donato, giusta procura in atti;
- intervenienti ex art. 111 c.p.c. -
Avente per OGGETTO: rapporti bancari;
Conclusioni delle parti: all'udienza ex art. 127 ter cpc del 28.01.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- avv. Giacinto Di Donato per l'intervenuta (parte intervenuta); Controparte_4
- avv.ti Toffoletto, Pesenti, Romeo, Cipolla, Lettenmayer e Daminelli per la Controparte_1
(parte convenuta).
1 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
Con le predette note scritte, la e l' hanno precisato le proprie Controparte_4 CP_1
conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa e insistendo nelle domande, difese ed eccezioni ivi spiegate
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 22.10.2015, la Parte_1
ha convenuto in giudizio la formulando le seguenti domande: Controparte_6
“
1. considerare che il mutuo de quo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore della polizza convenuta e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento si è determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento (8,37 %).
2. Delibare, anche alla luce dell'art. 4 del contratto di mutuo, che la abbia pattuito CP_6
che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese.
3. Considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens del presente atto, importi come riferimento fondamentale ed architrave le direttive della Banca di Italia che per la
Cassazione hanno un mero valore strumentale.
4. Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata nella pars costruens rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione.
5. Ritenere perciò che, per effetto del primo comma dell'art. 644 c.p e dell'art. 1815 c.c secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e non siano dovuti interessi.
6. Accertare che alla data del 14.09.2014 parte attrice abbia pagato come capitale la somma di euro 46.418,34, come interessi l'importo di euro 13.355,45 e che tali somme debbano essere aggiornate e rideterminate dal nominando CTU
7. Ritenere che parte attrice è eventualmente debitrice della somma di Euro 40.226,21 in relazione al contratto di mutuo, secondo le determinazioni dell'allegata perizia.
8. accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la è creditrice della di € Parte_1 CP_1
19.152,13 da aggiornare a cura del CTU.
9. riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
10. accertare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti;
2 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
11. verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
12. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la , con la propria CP_1 condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice certo ed ingiusto da calcolarsi in via equitative, anche tenendo conto della movimentazione dei conti;
13. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Parte_1
è creditrice della somma di Euro 19.152,53, che sommata a quella del rapporto di mutuo
[...]
(Euro 13.355,45), genera un credito in capo all'attrice di Euro 32.507,98
14. Rideterminare il giusto dare /avere fra le parti in relazione ai tutti i rapporti intrattenuti, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c.
15. Condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia;
16. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
A fondamento delle superiori domande parte attrice ha rappresentato:
- che il contratto di mutuo fondiario stipulato con l' in data 14.09.2007 CP_1
prevedeva un tasso di interesse corrispettivo pari al 5,75% e un tasso di mora pari al 7,85%;
- che il predetto tasso di mora era maggiore a quello soglia del momento della pattuizione, in considerazione anche della remunerazione di cui alla polizza collegata all'erogazione del credito;
- che i conti correnti nr.101816876 e nr. 300598091 intestati a parte attrice ed accesi presso la prevedevano tassi usurari, anatocismo e commissione di massimo scoperto;
CP_1
- che le predette clausole di conto corrente erano nulle e che, conseguentemente, parte attrice aveva diritto alla ripetizione d'indebito e al risarcimento dei danni.
Integrato il contraddittorio si è costituita in giudizio l e per essa, quale Controparte_1
mandataria, la la quale ha contestato le domande avversarie chiedendone il rigetto. CP_7
Nel corso del giudizio sono intervenute ex art. 111 cpc: dapprima la CP_2
(rappresentata dalla , quale cessionaria del credito vantato dall' nei CP_3 CP_1
confronti della ditta attrice, riportandosi alle domande, difese ed eccezioni spiegate da quest'ultima; successivamente, la (rappresentata da , quale Controparte_4 Controparte_5
cessionaria del credito in questione vantato dall' aderendo alle difese già spiegate dalla CP_2
cedente.
3 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
Con ordinanza del 22.05.2024 il GI ha disposto la consulenza tecnica contabile sia con riferimento al rapporto di mutuo che ai due rapporti di conto corrente intrattenuti dall'attrice con l' . CP_1
Espletata la consulenza tecnica contabile, all' udienza del 28.01.2025 il Giudice ha assunto la causa in decisione, riservando di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cpc.
Con riferimento ai due rapporti di conto corrente (n. 3005898091 e n. 101816876), deve essere rigettata, preliminarmente, l'eccezione avanzata dalla banca convenuta di decadenza di parte attrice per effetto della tacita approvazione degli estratti dei conti correnti inviati al correntista durante il rapporto contrattuale.
Per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “Ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass. Civ., sez. I,
17.11.2016, n. 23421).
La giurisprudenza ammette, perciò, pacificamente la possibilità di contestare l'illecita applicazione sia degli interessi ultralegali che della capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto anche dopo che sia trascorso il termine per contestare le risultanze degli estratti conto, con la conseguenza che l'eccezione della parte convenuta va rigettata.
Ciò posto, nel merito, le domande avanzate dalla aventi ad oggetto Parte_1
l'illegittimità delle clausole concernenti gli interessi, l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto nei due rapporti di c/c intrattenuti con l' , sono infondate. CP_1
In punto di prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III,
14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre
2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”).
4 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato
[cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579, secondo cui “in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi o altre competenze fondate su clausole nulle o addirittura prive di previsione negoziale - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, al fine di verificare sia il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, sia l'effettiva applicazione delle poste indicate come indebite. Tale regime probatorio deve ritenersi applicabile non soltanto alle azioni di ripetizione di indebito promosse dal cliente (cfr. ex multis, Cass., 14 maggio 2012, n. 7501), ma anche alle azioni di accertamento negativo (Cass. civ. sez. I, 7 maggio
2015, n. 9201)”].
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca” (cfr. Cassazione n. 33009 del 13/12/2019).
Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che il medesimo sia in possesso sia del contratto che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (l'art. 119, comma 4, T.U.B. così recita: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”).
5 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
Tanto premesso, nel caso di specie, va rilevato in primo luogo che la società attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste limitandosi a sostenere che la banca convenuta avrebbe applicato interessi passivi non pattuiti, ovvero determinati illegittimamente, e che avrebbe gravato il correntista di competenze illegittime per tutta la durata dei rapporti di conto corrente oggetto di causa, applicando interessi anatocistici ed ultralegali anche a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese e remunerazioni di qualsiasi tipo, senza tuttavia produrre i contratti di conto corrente leggibili e senza allegare in maniera specifica le condizioni contrattuali.
Ebbene, l'assenza dei predetti contratti e delle relative condizioni generali allegate non permette di riscontrare la fondatezza delle domande di parte attrice, mancando le condizioni economiche pattuite dalle parti e non potendosi, pertanto, verificare la corrispondenza delle generiche allegazioni di invalidità contrattuali prospettate dall'attrice alle intese economiche effettivamente intercorse tra i contraenti.
In proposto, il CTU contabile, con riferimento al conto corrente n. 3005898091 (in CP_1
origine con Banco di Sicilia n. 413031787, dal 2005 n. 336254) ha accertato che la documentazione prodotta “è costituita, quasi integralmente, da riassunti scalari e prospetti delle competenze degli anni 2001-2011” con la conseguenza che “in mancanza della sequenza degli estratti conto contabili
(o analitici), non potendosi utilizzare altra documentazione in atti (ad esempio gli scalari) per la ricostruzione degli estratti conto mancanti per un tempo superiore ai due mesi, non è stato possibile eseguire alcuna ricostruzione, in continuità, del rapporto di conto corrente Banco di
Sicilia Unicredit n. 3005898091, intestato all'attrice”.
Allo stesso modo, con riferimento al conto corrente c/c Banco di Sicilia Unicredit n.
101816876, il CTU ha accertato che “in mancanza della sequenza degli estratti conto contabili (o analitici), non potendosi utilizzare altra documentazione in atti (ad esempio gli scalari) per la ricostruzione degli estratti conto mancanti per un tempo superiore ai due mesi, non è possibile eseguire alcuna ricostruzione, in continuità, del rapporto di conto corrente”.
La domanda di ripetizione d'indebito e quella di risarcimento dei danni in relazione ai rapporti di conto corrente in questione vanno, pertanto, rigettate.
Con riferimento al rapporto di mutuo fondiario (identificato n. 1800.06595.000.76, redatto per atto pubblico in Notar del 14.09.2007, sottoscritto dalla parte finanziata Persona_1 [...]
e dalla signora intervenuta quale terza “datrice di ipoteca”), il Pt_1 Persona_2
CTU ha concluso, con motivazione condivisibile, affermando che non è risultato alcun superamento del tasso soglia usura, sia in relazione al tasso di interesse convenzionale, sia con riferimento al tasso di interesse moratorio, pur prendendo in considerazione nel calcolo del T.A.E.G. il costo della polizza assicurativa.
6 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
In proposito, parte attrice aveva censurato il superamento del tasso soglia procedendo alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori previsti nel contratto di mutuo fondiario.
Tale modalità di calcolo non può essere condivisa, in quanto, ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cassazione civile sez. VI, 04/11/2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; cfr. Cass. n. 14214/2022).
Alla luce di quanto dedotto, la domanda di parte attrice va rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata metodologia.
Dalle stesse allegazioni della emerge, infatti, che le clausole relative al Parte_1
contratto di mutuo non violano la normativa antiusura, laddove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati.
Come sopra esposto, anche le risultanze della consulenza contabile hanno escluso il superamento del tasso soglia usurario nel rapporto di mutuo in questione.
Per le superiori argomentazioni, tutte le domande proposte dalla parte attrice devono essere integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della e in favore della nella misura indicata in Parte_1 Controparte_1
dispositivo, applicando i valori intorno ai medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato media complessità) e della media complessità delle questioni trattate.
Stante il carattere adesivo delle difese delle intervenienti e la costituzione della CP_4
[... a giudizio inoltrato, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra parte attrice e le predette intervenienti.
P.Q.M.
7 Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa portante n. 5663/2015 R.G., così dispone:
Rigetta tutte le domande formulate dalla . Parte_1
Condanna la a pagare le spese di lite nei confronti Parte_1 della , che si liquidano in € 9.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali, CP_1
iva e cpa, se dovute, come per legge.
Compensa le spese di lite tra parte attrice e le intervenienti.
Messina, 21.02.2025
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia
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