Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/05/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g.n. 5306/2023
TRA nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. Toscanini 19 presso lo studio degli avv.ti Maria Roncioni e Giuseppe Malinconico, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] in data [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla via A. Diaz n. 180/B presso lo studio dell'avv.to
Francesco Marescalco, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 12.05.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, ha emesso la seguente
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore , nato ad [...] il [...] dalla relazione intervenuta tra Persona_1
i soggetti indicati in epigrafe.
Il Sig. in particolare, con il ricorso depositato in data 10.10.2023, chiedeva Parte_1 disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza con i genitori nonché stabilirsi un contributo al mantenimento del figlio da porre a proprio carico.
Si costituiva la resistente, la quale instava per l'affido condiviso del minore con collocazione presso di sé, regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, contribuito al mantenimento del minore da porre a carico del ricorrente, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 26.02.2024, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, all'udienza del 12.05.2025, sulle conclusioni precisate, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Tanto brevemente premesso in fatto, quanto all'affidamento del minore non sono Persona_1 emerse carenze nell'idoneità alla cura della prole in capo ad entrambi i genitori né tantomeno sono stati dedotti dalle parti comportamenti pregiudizievoli per il minore.
Dalle relazioni dei SS di Acerra del 24.02.2025 e del 15.04.2025, versate in atti, emerge, inoltre, che sia che hanno seguito un percorso di sostegno alla genitorialità, Parte_1 CP_1 come indicato dal Giudice delegato nell'ordinanza del 27.02.2024, con esito positivo atteso che, in merito al percorso seguito dal ricorrente, la specialista del centro per le famiglie ha riscontrato Per_2
“significati progressi nella relazione tra genitori e nella gestione delle dinamiche familiari [….] La continua collaborazione tra i genitori si è rivelata essenziale per creare un ambiente familiare più stabile, favorevole alla crescita serena del bambino”. Circa il percorso seguito dalla la CP_1 psicologa del centro per le famiglie ha riscontrato che la resistente ha “maturato un buon Per_2 percorso di consapevolezza e integrazione delle sue funzioni genitoriali” ed ha concluso che
“valutando che l'intensità del conflitto si sia notevolmente abbassata e valutando che la sig. CP_1
in accordo con il sig. possa svolgere le funzioni di cura e accudimento di Parte_1 Persona_1 in autonomia, il percorso ha avuto un buon esito e si può considerare, allo stato, concluso”.
Inoltre, dall'ascolto delle parti, è emerso che il padre vede regolarmente il figlio e contribuisce alla sua crescita sia affettivamente che economicamente. Alla stregua del sin qui detto si ritiene, pertanto, di affidare il minore ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione presso la madre, con la quale attualmente vive e dalla quale è adeguatamente curato e seguito.
Circa la regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con il padre, si prevede che, fino al compimento del terzo anno di età di , il padre potrà vedere e tenere con sé il minore il Persona_1
lunedì, il martedì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e, a settimane alterne, la giornata del sabato o della domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (una settimana il sabato, l'altra la domenica); per le vacanze estive dell'anno 2025, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per dieci giornate da individuarsi entro il 15.06.2025 dalle 10,00 alle 18,30 senza pernotto. A partire dal terzo anno di età del minore, invece, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore lunedì, il martedì ed il venerdì di ogni settimana dall'uscita da scuole o, in mancanza dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10,00 alla domenica sera ore 19,30 con pernottamento;
durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per 14 giorni anche non consecutivi e con pernottamento, periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno del padre e la festa del papà saranno trascorse dal minore con il padre stesso;
ogni festività ( Vigilia di Natale, Natale, vigilia di capodanno, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì in Albis, 2 giugno, 25 aprile, 1 maggio) sarà trascorsa con ciascun genitore in modo alternato e ad anni alterni.
Quanto alle questioni economiche le risultanze processuali hanno evidenziato che: 1) il ricorrente è un aiuto cuoco ed ha lavorato fino a dicembre 2024 con una retribuzione mensile di € 850,00 dichiarati, vive con la madre, casalinga, ed il padre, operaio, in una casa condotta in locazione;
2) la resistente è ragioneria ma non lavora;
vive, unitamente al figlio , presso la propria Persona_1 famiglia di origine in un'abitazione di proprietà.
Orbene, tenuto conto dell'obbligo gravante su ciascun genitore abile al lavoro di contribuire in modo dignitoso al mantenimento del figlio, considerata la capacità lavorativa specifica del signor
[...]
aiutante cuoco, e, quindi, la concreta possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro, questo Pt_1 tribunale ritiene congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , versando alla GN , entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad Persona_1 CP_1
euro 300,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore del minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del
20.5.2021.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse del minore consente di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
1) Affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la Persona_1
madre;
2) disciplina i tempi di permanenza del minore presso il padre in conformità alla parte motiva;
3) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Persona_1
versando alla GN , entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 300,00, CP_1
importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
4) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie a favore del minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di
Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 16.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)