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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SS EL, Presidente
TT NI, AT
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 420/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DIRECUPERO n. TA9CRI100030 CREDITO IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullare l'atto di cui in oggetto, ovvero di annullarne la parte ritenuta illegittima, nonché di annullare la conseguente irrogazione di sanzioni;
con vittoria delle spese di giudizio
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con rifusione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' stato impugnato l'atto con cui l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto crediti di imposta relativi all'anno
2018, per € 189.428 applicando sanzioni, interessi e spese (per un totale in aumento di oltre € 189.428,00).
La materia del contendere attiene alla sussistenza di detti crediti di imposta, addotti dal contribuente come esito di costi per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. 145/2013.
L'Ufficio ha sciolto negativamente le riserve espresse sui progetti realizzati dalla società e posti a base della agevolazione, ritenendo -in contrasto con quanto affermato dal contribuente- non sussistente il requisito della “novità assoluta”.
La materia del contendere tra le parti non è quindi relativa alla effettiva sussistenza e documentazione specifica di detti costi, bensì alla possibilità di sussumerli nella fattispecie agevolativa ex art. 3 l. cit.
Va premesso che la controversia si innesta in contesto di verifiche che hanno riguardato più annualità e - con riferimento al 2018- l'Ufficio ebbe a segnalare opportunità di argomentazioni in contraddittorio, nel corso del quale (in data 15/10/2021) l'odierna parte ricorrente espresse volontà di restituzione parziale del credit, relativamente a taluni progetti.
Con riferimento all'anno 2018, l'istante osserva che solo in data 28/5/2025 è stato notificato lo schema d'atto per il recupero di detta annualità, e ritiene che in detta data si era già perfezionata fattispecie decadenziale, atteso che -vertendosi in tema di credito non spettante (e non già addirittura inesistente)- non trova applicazione (Cass. S.U. 34419/2023 e 34452/2023) il termine di otto anni (art. 27 c.16 D.L. 185/2008) per la notifica dell'atto di recupero.
In seconda battuta il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto di recupero perché non preceduto dal doveroso contraddittorio, vertendosi (si ripete) in tema di credito non spettante e valutato non già in esito a meri controlli automatizzati o simil tali (in tal caso il contraddittorio non sarebbe stato dovuto, come pure nel caso di credito inesistente).
Nel merito, l'istante nega che sia necessario il requisito della “novità assoluta” per beneficiare dell'agevolazione di legge.
Nega anche l'applicabilità del cd. “Manuale di Frascati”, invocando -in forza di direttive statali (circolare MISE
46586/2009) semmai il cd. “Manuale di Oslo” secondo il quale “l'innovazione tecnologica di processo è
l'adozione di metodi di produzione tecnologicamente nuovi o significativamente migliorati, compresi i metodi di consegna del prodotto. Tali metodi possono comportare modifiche delle attrezzature o dell'organizzazione della produzione, o una combinazione di tali modifiche, e possono essere derivati dall'utilizzo di nuove conoscenze. I metodi possono essere destinati a produrre o fornire prodotti tecnologicamente nuovi o migliorati, che non possono essere prodotti o consegnati utilizzando metodi di produzione convenzionali, o essenzialmente per aumentare l'efficienza della produzione o delle consegne di prodotti esistenti…”.
Ha rimarcato le modifiche apportate dal legislatore, che ha fissato una maggiore puntualità del disposto normativo, anche mediante l'inserimento di indicazioni precedentemente contenute solo nei chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria.
In definitiva, afferma l'istante che i documenti prodotti consentono di affermare che l'attività svolta: · ha puntato a nuove scoperte/conoscenze (requisito della novità)
· si è basata su concetti e ipotesi originali (requisito della creatività);
· non aveva un sicuro esito finale (requisito dell'incertezza);
· era pianificata e preventivata (requisito della sistematicità);
· ha portato a risultati che possono essere riprodotti (requisito della riproducibilità).
Argomenta poi parte ricorrente sull'incertezza dell'interpretazione del quadro normativo, con conseguente addotta inapplicabilità delle sanzioni.
Nega sia legittima l'applicazione dell'art. 13 c.5 D.Lvo 471/1997 (sanzione pari al doppio del credito), non essendo inesistenti i crediti in questione, atteso che -a suo dire- l'inesistenza è una condizione radicale, assoluta, del tutto incompatibile con la fattispecie, che è connotata da assoluta incertezza.
Nega anche la proporzionalità delle sanzioni, indicando l'art. 15 c.1 del Patto ONU 1966 e Corte di Strasburgo sent. 17/9/2009: invoca quindi le più miti sanzioni di cui al D.Lvo 87/2024.
Chiede di annullare l'atto di cui in oggetto, ovvero di annullarne la parte ritenuta illegittima, nonché di annullare la conseguente irrogazione di sanzioni;
con vittoria delle spese di giudizio.
L'Ufficio:
· nega sia maturata decadenza dal diritto di esazione, ribadendo con diffuse argomentazioni l'inesistenza dei crediti in questione;
· nega la sussistenza dei presupposti per lil beneficio, per non essere agevolabili interventi meramente migliorativi e per essere agevolabili solo:
1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
2. ricerche pianificate e/o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;
· nega ogni incertezza oggettiva (unica rilevante) del quadro normativo, in ordine alla applicazione delle sanzioni, nemmeno sproporzionate e comunque non essendo applicabile il D.Lvo 87/2024;
Chiede rigettarsi il ricorso.
Con apposita memoria parte ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni e richieste, segnalando anche e in particolare sent. T.A.R. Lazio 15039/2025 che ha sospeso l'efficacia retroattiva del cd. Manuale di
Frascati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte quanto segue.
Seguendo l'ordine logico delle questioni, va respinta l'eccezione di decadenza dal diritto di accertamento, dedotta dal ricorrente, atteso che i crediti in questione -utilizzati in compensazione nel 2019 (ciò che rileva
è appunto il momento dell'utilizzazione, e non quello in cui sono emersi come conseguenza di costi: nel caso di specie, il 2018) sono semmai inesistenti, giacchè è inesistente (art. 13 c.5 D. Lvo 471/1997) il credito di cui sia accertata (non però con controlli formali solo e/o automatizzati) la carenza del presupposto costitutivo
(sul punto anche Cass. S.U. 34419/2023).
In definitiva, il credito per costi di attività di ricerca e sviluppo è inesistente se si accerta (non con i controlli formali e/o automatizzati) che non vi sia a monte detta attività di ricerca e sviluppo sì come specificata dalla legge: cioè che non vi sia sussumibilità della fattispecie concreta (l'attività effettivamente svolta) in quella astratta prevista dalla legge.
Ciò chiarito, va affermato preliminarmente che la finalità della normativa di agevolazione per costi da attività di ricerca e sviluppo è quella di incentivare gli investimenti delle imprese in attività innovative, sostenendo la crescita tecnologica e la competitiva del sistema produttivo nazionale.
In sintesi, le sue principali finalità -per il legislatore- si concretano:
· nello stimolare l'innovazione tecnologica, favorendo la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi, incentivando le imprese a investire in ricerca di base, in ricerca applicata e in sviluppo sperimentale;
· nel rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano, anche per colmare il divario tecnologico rispetto a concorrenti internazionali, promuovendo la transizione verso modelli produttivi ad alto contenuto di conoscenza;
· nel favorire la collaborazione tra le imprese e il settore della ricerca, incentivando la cooperazione con università, con enti di ricerca pubblici e privati, con spin-off e start-up innovative;
· nel compensare i costi e i rischi dell'innovazione: infatti, poichè la ricerca comporta incertezza e investimenti a lungo termine, il credito d'imposta riduce il carico fiscale e migliora la liquidità delle imprese, rendendo sostenibili attività altrimenti troppo rischiose.
Nel caso di specie, l'accertamento dell'Ufficio si basa su una ritenuta inesistenza del credito, perché ritenuto non sussumibile nella categoria del credito d'imposta da attività di ricerca e sviluppo, sì come determinata dalla legge.
Al di fuori, quindi, di contestazioni circa l'effettivo svolgimento delle attività e conseguente sostenimento dei costi (o circa la specifica documentazione di dette attività e costi), controvertono le parti circa la esistenza dei requisiti dell'attività svolta, ai fini del beneficio fiscale.
Orbene, la negazione dell'Ufficio circa la sussumibilità di detti costi nella categoria dei costi per attività di ricerca e sviluppo ai fini del successivo utilizzo come credito d'imposta non ha radici argomentative concrete. Ed invero le molteplici (e sovrabbondanti) disposizioni di vario rango normativo, in ordine alla effettiva colorazione di dette attività, danno luogo a differenti interpretazioni delle medesime a seconda di ciò che si ritiene integri i requisiti come sopra compendiati.
Sul punto, se da un lato è possibile affermare che l'impianto normativo non consente di ritenere premiabile con l'agevolazione fiscale la sola attività improntata a risultati di sviluppo, è altresì vero che non si deve pretendere di colorare i risultati (necessariamente a conseguirsi, per beneficiare del credito) in termini di assolutezza, con riferimento ai requisiti di cui sopra.
Ciò, peraltro, non per scelta valoriale dell'interprete, ma per riferimento al quadro normativo, che esplicita le finalità di dette attività (come sopra specificate).
In definitiva: i costi per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo determinano l'esistenza di un credito d'imposta se dette attività -già necessariamente “ex ante” sussumibili nella categoria fissata dalla legge- concretamente poi (“ex post”) han dato risultati compatibili con le finalità fissate dal legislatore, senza pretese di assolutezza nella sussistenza di detti risultati.
Ogni diversa interpretazione invero determinerebbe la vanificazione dell'impianto normativo medesimo, che diverrebbe sostanzialmente inapplicabile o del tutto marginalmente applicabile, con la conseguenza che le imprese limiterebbero detti costi alle sole attività con altissimo grado di probabilità di successo, e quindi con il duplice effetto distonico: di contraddire il requisito dell'incertezza; di vanificare l'intento legislativo di incoraggiamento alla ricerca e allo sviluppo.
Il tutto, ovviamente al di fuori di ipotesi fraudolente (niente affatto addotte dall'Ufficio nel caso di specie) in punto di apposizione di costi inesistenti e/o attestazione di attività non espletate o con esiti inveritieri.
Il ricorso va quindi accolto e il regime delle spese segue la soccombenza (D.M. 55/2014; scaglione di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00; riduzione di legge).
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, definitivamente pronunciando nel proc. 420/2025
RG così decide:
· accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
· condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, liquidate in
€ 3.736,80 per compenso;
oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge.
Teramo 15/1/2026
IL Giudice estensore
(dott. N. Valletta) La Presidente(dott.ssa E. Tomassini)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SS EL, Presidente
TT NI, AT
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 420/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DIRECUPERO n. TA9CRI100030 CREDITO IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullare l'atto di cui in oggetto, ovvero di annullarne la parte ritenuta illegittima, nonché di annullare la conseguente irrogazione di sanzioni;
con vittoria delle spese di giudizio
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con rifusione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' stato impugnato l'atto con cui l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto crediti di imposta relativi all'anno
2018, per € 189.428 applicando sanzioni, interessi e spese (per un totale in aumento di oltre € 189.428,00).
La materia del contendere attiene alla sussistenza di detti crediti di imposta, addotti dal contribuente come esito di costi per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. 145/2013.
L'Ufficio ha sciolto negativamente le riserve espresse sui progetti realizzati dalla società e posti a base della agevolazione, ritenendo -in contrasto con quanto affermato dal contribuente- non sussistente il requisito della “novità assoluta”.
La materia del contendere tra le parti non è quindi relativa alla effettiva sussistenza e documentazione specifica di detti costi, bensì alla possibilità di sussumerli nella fattispecie agevolativa ex art. 3 l. cit.
Va premesso che la controversia si innesta in contesto di verifiche che hanno riguardato più annualità e - con riferimento al 2018- l'Ufficio ebbe a segnalare opportunità di argomentazioni in contraddittorio, nel corso del quale (in data 15/10/2021) l'odierna parte ricorrente espresse volontà di restituzione parziale del credit, relativamente a taluni progetti.
Con riferimento all'anno 2018, l'istante osserva che solo in data 28/5/2025 è stato notificato lo schema d'atto per il recupero di detta annualità, e ritiene che in detta data si era già perfezionata fattispecie decadenziale, atteso che -vertendosi in tema di credito non spettante (e non già addirittura inesistente)- non trova applicazione (Cass. S.U. 34419/2023 e 34452/2023) il termine di otto anni (art. 27 c.16 D.L. 185/2008) per la notifica dell'atto di recupero.
In seconda battuta il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto di recupero perché non preceduto dal doveroso contraddittorio, vertendosi (si ripete) in tema di credito non spettante e valutato non già in esito a meri controlli automatizzati o simil tali (in tal caso il contraddittorio non sarebbe stato dovuto, come pure nel caso di credito inesistente).
Nel merito, l'istante nega che sia necessario il requisito della “novità assoluta” per beneficiare dell'agevolazione di legge.
Nega anche l'applicabilità del cd. “Manuale di Frascati”, invocando -in forza di direttive statali (circolare MISE
46586/2009) semmai il cd. “Manuale di Oslo” secondo il quale “l'innovazione tecnologica di processo è
l'adozione di metodi di produzione tecnologicamente nuovi o significativamente migliorati, compresi i metodi di consegna del prodotto. Tali metodi possono comportare modifiche delle attrezzature o dell'organizzazione della produzione, o una combinazione di tali modifiche, e possono essere derivati dall'utilizzo di nuove conoscenze. I metodi possono essere destinati a produrre o fornire prodotti tecnologicamente nuovi o migliorati, che non possono essere prodotti o consegnati utilizzando metodi di produzione convenzionali, o essenzialmente per aumentare l'efficienza della produzione o delle consegne di prodotti esistenti…”.
Ha rimarcato le modifiche apportate dal legislatore, che ha fissato una maggiore puntualità del disposto normativo, anche mediante l'inserimento di indicazioni precedentemente contenute solo nei chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria.
In definitiva, afferma l'istante che i documenti prodotti consentono di affermare che l'attività svolta: · ha puntato a nuove scoperte/conoscenze (requisito della novità)
· si è basata su concetti e ipotesi originali (requisito della creatività);
· non aveva un sicuro esito finale (requisito dell'incertezza);
· era pianificata e preventivata (requisito della sistematicità);
· ha portato a risultati che possono essere riprodotti (requisito della riproducibilità).
Argomenta poi parte ricorrente sull'incertezza dell'interpretazione del quadro normativo, con conseguente addotta inapplicabilità delle sanzioni.
Nega sia legittima l'applicazione dell'art. 13 c.5 D.Lvo 471/1997 (sanzione pari al doppio del credito), non essendo inesistenti i crediti in questione, atteso che -a suo dire- l'inesistenza è una condizione radicale, assoluta, del tutto incompatibile con la fattispecie, che è connotata da assoluta incertezza.
Nega anche la proporzionalità delle sanzioni, indicando l'art. 15 c.1 del Patto ONU 1966 e Corte di Strasburgo sent. 17/9/2009: invoca quindi le più miti sanzioni di cui al D.Lvo 87/2024.
Chiede di annullare l'atto di cui in oggetto, ovvero di annullarne la parte ritenuta illegittima, nonché di annullare la conseguente irrogazione di sanzioni;
con vittoria delle spese di giudizio.
L'Ufficio:
· nega sia maturata decadenza dal diritto di esazione, ribadendo con diffuse argomentazioni l'inesistenza dei crediti in questione;
· nega la sussistenza dei presupposti per lil beneficio, per non essere agevolabili interventi meramente migliorativi e per essere agevolabili solo:
1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
2. ricerche pianificate e/o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;
· nega ogni incertezza oggettiva (unica rilevante) del quadro normativo, in ordine alla applicazione delle sanzioni, nemmeno sproporzionate e comunque non essendo applicabile il D.Lvo 87/2024;
Chiede rigettarsi il ricorso.
Con apposita memoria parte ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni e richieste, segnalando anche e in particolare sent. T.A.R. Lazio 15039/2025 che ha sospeso l'efficacia retroattiva del cd. Manuale di
Frascati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte quanto segue.
Seguendo l'ordine logico delle questioni, va respinta l'eccezione di decadenza dal diritto di accertamento, dedotta dal ricorrente, atteso che i crediti in questione -utilizzati in compensazione nel 2019 (ciò che rileva
è appunto il momento dell'utilizzazione, e non quello in cui sono emersi come conseguenza di costi: nel caso di specie, il 2018) sono semmai inesistenti, giacchè è inesistente (art. 13 c.5 D. Lvo 471/1997) il credito di cui sia accertata (non però con controlli formali solo e/o automatizzati) la carenza del presupposto costitutivo
(sul punto anche Cass. S.U. 34419/2023).
In definitiva, il credito per costi di attività di ricerca e sviluppo è inesistente se si accerta (non con i controlli formali e/o automatizzati) che non vi sia a monte detta attività di ricerca e sviluppo sì come specificata dalla legge: cioè che non vi sia sussumibilità della fattispecie concreta (l'attività effettivamente svolta) in quella astratta prevista dalla legge.
Ciò chiarito, va affermato preliminarmente che la finalità della normativa di agevolazione per costi da attività di ricerca e sviluppo è quella di incentivare gli investimenti delle imprese in attività innovative, sostenendo la crescita tecnologica e la competitiva del sistema produttivo nazionale.
In sintesi, le sue principali finalità -per il legislatore- si concretano:
· nello stimolare l'innovazione tecnologica, favorendo la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi, incentivando le imprese a investire in ricerca di base, in ricerca applicata e in sviluppo sperimentale;
· nel rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano, anche per colmare il divario tecnologico rispetto a concorrenti internazionali, promuovendo la transizione verso modelli produttivi ad alto contenuto di conoscenza;
· nel favorire la collaborazione tra le imprese e il settore della ricerca, incentivando la cooperazione con università, con enti di ricerca pubblici e privati, con spin-off e start-up innovative;
· nel compensare i costi e i rischi dell'innovazione: infatti, poichè la ricerca comporta incertezza e investimenti a lungo termine, il credito d'imposta riduce il carico fiscale e migliora la liquidità delle imprese, rendendo sostenibili attività altrimenti troppo rischiose.
Nel caso di specie, l'accertamento dell'Ufficio si basa su una ritenuta inesistenza del credito, perché ritenuto non sussumibile nella categoria del credito d'imposta da attività di ricerca e sviluppo, sì come determinata dalla legge.
Al di fuori, quindi, di contestazioni circa l'effettivo svolgimento delle attività e conseguente sostenimento dei costi (o circa la specifica documentazione di dette attività e costi), controvertono le parti circa la esistenza dei requisiti dell'attività svolta, ai fini del beneficio fiscale.
Orbene, la negazione dell'Ufficio circa la sussumibilità di detti costi nella categoria dei costi per attività di ricerca e sviluppo ai fini del successivo utilizzo come credito d'imposta non ha radici argomentative concrete. Ed invero le molteplici (e sovrabbondanti) disposizioni di vario rango normativo, in ordine alla effettiva colorazione di dette attività, danno luogo a differenti interpretazioni delle medesime a seconda di ciò che si ritiene integri i requisiti come sopra compendiati.
Sul punto, se da un lato è possibile affermare che l'impianto normativo non consente di ritenere premiabile con l'agevolazione fiscale la sola attività improntata a risultati di sviluppo, è altresì vero che non si deve pretendere di colorare i risultati (necessariamente a conseguirsi, per beneficiare del credito) in termini di assolutezza, con riferimento ai requisiti di cui sopra.
Ciò, peraltro, non per scelta valoriale dell'interprete, ma per riferimento al quadro normativo, che esplicita le finalità di dette attività (come sopra specificate).
In definitiva: i costi per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo determinano l'esistenza di un credito d'imposta se dette attività -già necessariamente “ex ante” sussumibili nella categoria fissata dalla legge- concretamente poi (“ex post”) han dato risultati compatibili con le finalità fissate dal legislatore, senza pretese di assolutezza nella sussistenza di detti risultati.
Ogni diversa interpretazione invero determinerebbe la vanificazione dell'impianto normativo medesimo, che diverrebbe sostanzialmente inapplicabile o del tutto marginalmente applicabile, con la conseguenza che le imprese limiterebbero detti costi alle sole attività con altissimo grado di probabilità di successo, e quindi con il duplice effetto distonico: di contraddire il requisito dell'incertezza; di vanificare l'intento legislativo di incoraggiamento alla ricerca e allo sviluppo.
Il tutto, ovviamente al di fuori di ipotesi fraudolente (niente affatto addotte dall'Ufficio nel caso di specie) in punto di apposizione di costi inesistenti e/o attestazione di attività non espletate o con esiti inveritieri.
Il ricorso va quindi accolto e il regime delle spese segue la soccombenza (D.M. 55/2014; scaglione di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00; riduzione di legge).
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, definitivamente pronunciando nel proc. 420/2025
RG così decide:
· accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
· condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, liquidate in
€ 3.736,80 per compenso;
oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge.
Teramo 15/1/2026
IL Giudice estensore
(dott. N. Valletta) La Presidente(dott.ssa E. Tomassini)