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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1058/25 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...], ivi residente, Parte_1 C.F._1 in viale Pio X n. 232, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Cesare
RU e NC NO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cesare
RU, sito in Verzino (KR), alla via Tevere n. 18
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Ludovico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla via Crispi n. 5
RICORRENTI
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e , in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Parte_2
- che in data 08/12/2005 contraevano matrimonio in Roma, con rito concordatario, optando per il regime della separazione dei beni;
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di Roma, con atto n. 2150, parte II, Serie A01, anno 2005;
- che dalla loro unione nascevano due figli: nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
(oggi maggiorenne) e nata a [...] il C.F._3 Parte_3
06/11/2010, C.F. ; C.F._4
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, i medesimi in data 05/05/2022, ottenevano da
Codesto Tribunale, l'omologa della separazione consensuale;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da piano genitoriale, alle seguenti
Condizioni
“I ricorrenti sono a conoscenza della normativa applicabile e, in particolare, degli artt. 155, 337 bis e ss. (capo II Titolo IX), cod. civ. quanto ai doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente;
- la L. n.
54/2006 e ss. mod. relativamente all'affidamento dei minori;
- la L. n. 898 del 1970 e ss. mod. per quel che riguarda la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la L. n. 162 del 2014 per quel che riguarda la negoziazione assistita.
Sono, altresì, a conoscenza delle eventuali conseguenze che scaturiranno dall'inadempimento del piano formulato dal Tribunale o sottoscritto dai coniugi in sede giudiziale. Avvisati e informati dai legali sottoscrittori, i ricorrenti si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà per l'attuazione del presente piano genitoriale, risolvendo nel migliore interesse dei minori, i profili aventi ad oggetto ogni aspetto riguardante la vita dei figli.
I ricorrenti sono consapevoli che ogni condizione contenuta nel piano è intesa a soddisfare il centro degli interessi dei figli (uno dei quali attualmente minorenne) nel precipuo fine di realizzare il loro benessere, privilegiando in particolare la pienezza e continuità di rapporto con ciascuno dei genitori e con i nonni. Si impegnano dunque a salvaguardare la figura del genitore non collocatario agli occhi dei figli;
non li utilizzeranno quale mezzo per comunicare tra loro, non intendono sottrarsi alla responsabilità genitoriale. Si impegnano, inoltre, a favorire la prosecuzione di una relazione equilibrata e continuativa e a essere collaborativi e solidali tra loro nell'educazione dei figli.
1. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale individuata in Catanzaro, Viale Pio X n. 232, di esclusiva proprietà della sig.ra
, resta assegnata alla stessa che vi abiterà unitamente ai figli e . Parte_1 Per_1 Pt_3
La sig.ra si impegna a comunicare, almeno entro il mese precedente, l'eventuale cambio Pt_1 di residenza, concordandola, previamente, qualora comporti la variazione della residenza dei figli. Se questo interferisce con le modalità della frequentazione – ovvero con i relativi oneri – la sig.ra chiede che i genitori possano ridefinirle senza la necessità di ricorrere al giudice. Pt_1
2. Spese e aspetti economici e patrimoniali transitori.
Non sussistono rapporti economici e/o patrimoniali da definire tra i coniugi.
3. Assegno divorzile
Entrambi i coniugi dichiarano di provvedere personalmente al proprio mantenimento.
4. Contributo al mantenimento dei figli
Il sig. corrisponde, a titolo di contributo al mantenimento di ciascuno dei figli Parte_2
e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma di € 350,00 cadauno, da versare sul conto intestato alla signora al seguente IBAN Parte_1
[...], entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Le spese straordinarie nonché di studio, sportive, mediche specialistiche e, preventivamente concordate, dovranno essere sostenute nella misura del 50% tra i signori e in Pt_1 Parte_2 favore dei figli secondo il protocollo sottoscritto dal COA di Catanzaro, mentre in caso di disaccordo ciascuno sosterrà la spesa che riterrà più opportuna e si obbligherà a documentarne la spesa.
L'anticipo delle spese straordinarie di importo sostenuto è effettuato alternativamente dai due coniugi, onde evitare che solo uno dei due debba anticipare costantemente le spese predette.
- Si considerano compresi nell'assegno i contributi per: - alimenti particolari (in caso di allergie o patologie legate all'alimentazione) che comportano spese maggiori all'ordinario; - mensa scolastica – abbigliamento- medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) – medicinali per la cura di patologie croniche, se presenti, - spese per i mezzi di trasporto urbano.
- La somma stabilita a titolo di mantenimento ordinario NON includerà: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili si presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN se non vi sia accordo per assistenza privata, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto privato dei minori.
- Spese subordinate al consenso di entrambi i genitori( in assenza di esso, chi le ha effettuate perde il diritto al contributo dell'altro), suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private;
iscrizioni , rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, prescuola e doposcuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e riparazione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto, ecc.); spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici non urgenti, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Viene previsto il rimborso al genitore che avrà anticipato dette spese che dovrà avvenire entro e non oltre il 5 del mese successivo a quello in cui tali spese sono state affrontate, sempre che siano state preventivamente comunicate e documentate tempestivamente tramite strumenti idonei a garantire la ricezione, con la stessa modalità in cui viene versato l'assegno di mantenimento.
Con riferimento all'Assegno Unico Universale, riconosciuto in favore dei figli, ciascuno dei coniugi riceve dall' la quota di propria spettanza, pari al 50% dell'intero, atteso il regime CP_1 di affidamento condiviso e la paritaria responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del D.Lgs.
n. 230/2021).
5. Responsabilità – Residenza – Frequentazione
A ciascuno dei genitori spetta la separata e paritaria responsabilità genitoriale.
I coniugi si impegnano ad agire in pieno spirito di collaborazione nel perseguimento dell'interesse dei figli a favorire i reciproci rapporti con i minori. Chiedono che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa con pari opportunità di frequentazione e che abbia residenza anagrafica in Italia in viale Pio X n. 232 in
Catanzaro.
Acconsentono, inoltre, che i figli possano frequentare i genitori in funzione delle loro esigenze, secondo accordi, oppure, in caso di disaccordo, e godranno della presenza dei genitori Per_1 Pt_3
e, a libera scelta, frequenteranno le unità abitative dei genitori, con facoltà del padre di vederli ogni giorno e in qualsiasi occasione, previo accordo con la madre;
ciò anche durante le festività natalizie e pasquali, considerato che le previsioni iniziali assunte in sede di separazione non hanno mai trovato attuazione.
In ogni caso staranno con il padre:
a) a settimane alterne con la madre, durante il fine settimana: dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 23:30 e nel periodo estivo dalle ore 13:00 del venerdì sino alle
23:00 della domenica;
b) nel periodo estivo, che si intende dal 15 giugno al 15 settembre, per 15 giorni consecutivi o suddivisi in due settimane secondo accordo (anche a mezzo e-mail o social in uso) che interverrà preventivamente tra genitori entro il 31.05 di ciascun anno;
l'accordo dovrà essere raggiunto tenendo conto che i minori ad anni alterni dovranno trascorrere la settimana di ferragosto con ciascun genitore e che, pertanto, per il mese di agosto rimarranno con il padre la prima quindicina e con la madre la seconda o viceversa. Nel periodo in cui i minori sono collocati presso il padre, questi si farà carico dell'assolvimento dei loro impegni scolastici
(es. compiti a casa e preparazione interrogazioni) ed extrascolastici (accompagnamento presso le attività sportive, catechismo, corsi di lingue).
Il padre si occuperà, in ogni caso, di accompagnare la figlia , per almeno due giorni a Pt_3 settimana, ai quotidiani allenamenti di nuoto presso la piscina dalla stessa frequentata, che allo stato attuale è quella di , ovvero a riportarla a casa al termine dei predetti allenamenti. CP_2
Ciascun genitore contribuirà a mantenere inalterato e ad agevolare ogni incontro consentendo ai minori soprattutto di trascorrere tempo con i nonni.
Ogni attività sportiva della minore, ivi comprendendosi anche i tempi e le attività occorrenti alla partecipazione di alle gare di nuoto, sarà rispettata anche durante il periodo in cui essi Pt_3 saranno con il padre. Durante i periodi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal genitore che ha presso di sé i figli medesimi. Le decisioni concernenti questioni di straordinaria amministrazione (ovvero quelle di maggiore interesse, destinate ad incidere durevolmente sulla vita dei figli) verranno assunte congiuntamente e in accordo dai genitori. Entrambi i genitori parteciperanno congiuntamente o disgiuntamente agli incontri con gli insegnanti e alle attività promosse dalla scuola di . Pt_3
Tempo libero viaggi e spostamenti
Ciascuno dei genitori nel proprio periodo potrà effettuare gite e viaggi o trascorrere ovunque creda le vacanze con i figli dovendo sempre comunicare all'altro genitore date, orari, posti e persone con cui tali viaggi saranno effettuati.
6. Vacanze e festività
Salvo diverso accordo, le vacanze corrispondenti al periodo estivo scolastico saranno suddivise in modo tale che i figli potranno trascorrere con entrambi i genitori lo stesso tempo;
a tal fine gli stessi dovranno effettuare vicendevole comunicazione circa i rispettivi giorni di ferie entro il 31 maggio di ogni anno e trascorreranno con i figli tale periodo;
se le ferie di uno dei genitori saranno scaglionate nell'anno, lo stesso – previo adeguato preavviso all'altro – ha la facoltà di trascorrerle con i figli. Ogni altro accordo nell'interesse ottimale prevarrà sul previsto piano e sulle descritte condizioni mentre le condizioni del piano saranno applicate in caso d'irrimediabile divergenza, comunque la loro applicazione si auspica sia residuale. Il giorno della festa della mamma i figli staranno con la mamma e così alla festa del papà, così anche nelle feste di compleanno e onomastico dei genitori.
7. Passaporto e documenti
I coniugi dovranno esprimere il loro consenso al rilascio del passaporto per ciascuno e per la figlia minore.
I ricorrenti sono informati delle conseguenze che derivano dall'inadempimento del piano genitoriale e che il detto programma è comunque suscettibile di essere modificato in base agli impegni propri o/e dei figli”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 03/12/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve presumersi ininterrotta. In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis,
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi della figlia minore.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data
08/12/2005, tra e , registrato negli atti di matrimonio del Parte_1 Parte_2 medesimo comune, con atto n. 2150, parte II, Serie A01, anno 2005, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/12/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1058/25 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...], ivi residente, Parte_1 C.F._1 in viale Pio X n. 232, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Cesare
RU e NC NO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cesare
RU, sito in Verzino (KR), alla via Tevere n. 18
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Ludovico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla via Crispi n. 5
RICORRENTI
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e , in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Parte_2
- che in data 08/12/2005 contraevano matrimonio in Roma, con rito concordatario, optando per il regime della separazione dei beni;
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri della Stato Civile del Comune di Roma, con atto n. 2150, parte II, Serie A01, anno 2005;
- che dalla loro unione nascevano due figli: nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
(oggi maggiorenne) e nata a [...] il C.F._3 Parte_3
06/11/2010, C.F. ; C.F._4
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, i medesimi in data 05/05/2022, ottenevano da
Codesto Tribunale, l'omologa della separazione consensuale;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da piano genitoriale, alle seguenti
Condizioni
“I ricorrenti sono a conoscenza della normativa applicabile e, in particolare, degli artt. 155, 337 bis e ss. (capo II Titolo IX), cod. civ. quanto ai doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente;
- la L. n.
54/2006 e ss. mod. relativamente all'affidamento dei minori;
- la L. n. 898 del 1970 e ss. mod. per quel che riguarda la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la L. n. 162 del 2014 per quel che riguarda la negoziazione assistita.
Sono, altresì, a conoscenza delle eventuali conseguenze che scaturiranno dall'inadempimento del piano formulato dal Tribunale o sottoscritto dai coniugi in sede giudiziale. Avvisati e informati dai legali sottoscrittori, i ricorrenti si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà per l'attuazione del presente piano genitoriale, risolvendo nel migliore interesse dei minori, i profili aventi ad oggetto ogni aspetto riguardante la vita dei figli.
I ricorrenti sono consapevoli che ogni condizione contenuta nel piano è intesa a soddisfare il centro degli interessi dei figli (uno dei quali attualmente minorenne) nel precipuo fine di realizzare il loro benessere, privilegiando in particolare la pienezza e continuità di rapporto con ciascuno dei genitori e con i nonni. Si impegnano dunque a salvaguardare la figura del genitore non collocatario agli occhi dei figli;
non li utilizzeranno quale mezzo per comunicare tra loro, non intendono sottrarsi alla responsabilità genitoriale. Si impegnano, inoltre, a favorire la prosecuzione di una relazione equilibrata e continuativa e a essere collaborativi e solidali tra loro nell'educazione dei figli.
1. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale individuata in Catanzaro, Viale Pio X n. 232, di esclusiva proprietà della sig.ra
, resta assegnata alla stessa che vi abiterà unitamente ai figli e . Parte_1 Per_1 Pt_3
La sig.ra si impegna a comunicare, almeno entro il mese precedente, l'eventuale cambio Pt_1 di residenza, concordandola, previamente, qualora comporti la variazione della residenza dei figli. Se questo interferisce con le modalità della frequentazione – ovvero con i relativi oneri – la sig.ra chiede che i genitori possano ridefinirle senza la necessità di ricorrere al giudice. Pt_1
2. Spese e aspetti economici e patrimoniali transitori.
Non sussistono rapporti economici e/o patrimoniali da definire tra i coniugi.
3. Assegno divorzile
Entrambi i coniugi dichiarano di provvedere personalmente al proprio mantenimento.
4. Contributo al mantenimento dei figli
Il sig. corrisponde, a titolo di contributo al mantenimento di ciascuno dei figli Parte_2
e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma di € 350,00 cadauno, da versare sul conto intestato alla signora al seguente IBAN Parte_1
[...], entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Le spese straordinarie nonché di studio, sportive, mediche specialistiche e, preventivamente concordate, dovranno essere sostenute nella misura del 50% tra i signori e in Pt_1 Parte_2 favore dei figli secondo il protocollo sottoscritto dal COA di Catanzaro, mentre in caso di disaccordo ciascuno sosterrà la spesa che riterrà più opportuna e si obbligherà a documentarne la spesa.
L'anticipo delle spese straordinarie di importo sostenuto è effettuato alternativamente dai due coniugi, onde evitare che solo uno dei due debba anticipare costantemente le spese predette.
- Si considerano compresi nell'assegno i contributi per: - alimenti particolari (in caso di allergie o patologie legate all'alimentazione) che comportano spese maggiori all'ordinario; - mensa scolastica – abbigliamento- medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) – medicinali per la cura di patologie croniche, se presenti, - spese per i mezzi di trasporto urbano.
- La somma stabilita a titolo di mantenimento ordinario NON includerà: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili si presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN se non vi sia accordo per assistenza privata, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto privato dei minori.
- Spese subordinate al consenso di entrambi i genitori( in assenza di esso, chi le ha effettuate perde il diritto al contributo dell'altro), suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private;
iscrizioni , rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, prescuola e doposcuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e riparazione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto, ecc.); spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici non urgenti, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Viene previsto il rimborso al genitore che avrà anticipato dette spese che dovrà avvenire entro e non oltre il 5 del mese successivo a quello in cui tali spese sono state affrontate, sempre che siano state preventivamente comunicate e documentate tempestivamente tramite strumenti idonei a garantire la ricezione, con la stessa modalità in cui viene versato l'assegno di mantenimento.
Con riferimento all'Assegno Unico Universale, riconosciuto in favore dei figli, ciascuno dei coniugi riceve dall' la quota di propria spettanza, pari al 50% dell'intero, atteso il regime CP_1 di affidamento condiviso e la paritaria responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del D.Lgs.
n. 230/2021).
5. Responsabilità – Residenza – Frequentazione
A ciascuno dei genitori spetta la separata e paritaria responsabilità genitoriale.
I coniugi si impegnano ad agire in pieno spirito di collaborazione nel perseguimento dell'interesse dei figli a favorire i reciproci rapporti con i minori. Chiedono che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa con pari opportunità di frequentazione e che abbia residenza anagrafica in Italia in viale Pio X n. 232 in
Catanzaro.
Acconsentono, inoltre, che i figli possano frequentare i genitori in funzione delle loro esigenze, secondo accordi, oppure, in caso di disaccordo, e godranno della presenza dei genitori Per_1 Pt_3
e, a libera scelta, frequenteranno le unità abitative dei genitori, con facoltà del padre di vederli ogni giorno e in qualsiasi occasione, previo accordo con la madre;
ciò anche durante le festività natalizie e pasquali, considerato che le previsioni iniziali assunte in sede di separazione non hanno mai trovato attuazione.
In ogni caso staranno con il padre:
a) a settimane alterne con la madre, durante il fine settimana: dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 23:30 e nel periodo estivo dalle ore 13:00 del venerdì sino alle
23:00 della domenica;
b) nel periodo estivo, che si intende dal 15 giugno al 15 settembre, per 15 giorni consecutivi o suddivisi in due settimane secondo accordo (anche a mezzo e-mail o social in uso) che interverrà preventivamente tra genitori entro il 31.05 di ciascun anno;
l'accordo dovrà essere raggiunto tenendo conto che i minori ad anni alterni dovranno trascorrere la settimana di ferragosto con ciascun genitore e che, pertanto, per il mese di agosto rimarranno con il padre la prima quindicina e con la madre la seconda o viceversa. Nel periodo in cui i minori sono collocati presso il padre, questi si farà carico dell'assolvimento dei loro impegni scolastici
(es. compiti a casa e preparazione interrogazioni) ed extrascolastici (accompagnamento presso le attività sportive, catechismo, corsi di lingue).
Il padre si occuperà, in ogni caso, di accompagnare la figlia , per almeno due giorni a Pt_3 settimana, ai quotidiani allenamenti di nuoto presso la piscina dalla stessa frequentata, che allo stato attuale è quella di , ovvero a riportarla a casa al termine dei predetti allenamenti. CP_2
Ciascun genitore contribuirà a mantenere inalterato e ad agevolare ogni incontro consentendo ai minori soprattutto di trascorrere tempo con i nonni.
Ogni attività sportiva della minore, ivi comprendendosi anche i tempi e le attività occorrenti alla partecipazione di alle gare di nuoto, sarà rispettata anche durante il periodo in cui essi Pt_3 saranno con il padre. Durante i periodi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno prese dal genitore che ha presso di sé i figli medesimi. Le decisioni concernenti questioni di straordinaria amministrazione (ovvero quelle di maggiore interesse, destinate ad incidere durevolmente sulla vita dei figli) verranno assunte congiuntamente e in accordo dai genitori. Entrambi i genitori parteciperanno congiuntamente o disgiuntamente agli incontri con gli insegnanti e alle attività promosse dalla scuola di . Pt_3
Tempo libero viaggi e spostamenti
Ciascuno dei genitori nel proprio periodo potrà effettuare gite e viaggi o trascorrere ovunque creda le vacanze con i figli dovendo sempre comunicare all'altro genitore date, orari, posti e persone con cui tali viaggi saranno effettuati.
6. Vacanze e festività
Salvo diverso accordo, le vacanze corrispondenti al periodo estivo scolastico saranno suddivise in modo tale che i figli potranno trascorrere con entrambi i genitori lo stesso tempo;
a tal fine gli stessi dovranno effettuare vicendevole comunicazione circa i rispettivi giorni di ferie entro il 31 maggio di ogni anno e trascorreranno con i figli tale periodo;
se le ferie di uno dei genitori saranno scaglionate nell'anno, lo stesso – previo adeguato preavviso all'altro – ha la facoltà di trascorrerle con i figli. Ogni altro accordo nell'interesse ottimale prevarrà sul previsto piano e sulle descritte condizioni mentre le condizioni del piano saranno applicate in caso d'irrimediabile divergenza, comunque la loro applicazione si auspica sia residuale. Il giorno della festa della mamma i figli staranno con la mamma e così alla festa del papà, così anche nelle feste di compleanno e onomastico dei genitori.
7. Passaporto e documenti
I coniugi dovranno esprimere il loro consenso al rilascio del passaporto per ciascuno e per la figlia minore.
I ricorrenti sono informati delle conseguenze che derivano dall'inadempimento del piano genitoriale e che il detto programma è comunque suscettibile di essere modificato in base agli impegni propri o/e dei figli”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 03/12/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve presumersi ininterrotta. In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis,
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi della figlia minore.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data
08/12/2005, tra e , registrato negli atti di matrimonio del Parte_1 Parte_2 medesimo comune, con atto n. 2150, parte II, Serie A01, anno 2005, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/12/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo