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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione”. nella causa civile iscritta al n. 1171/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(CF ), nata a [...] T.se (To) il Parte_1 C.F._1
02.07.1967,
e
(CF ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in Torino, Via Camandona 1 presso lo Studio dell'Avv. Gabriele FERRETTI e dell'Avv.
Federica INVINCIBILE per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1. le parti vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in TT T.se (To), Via Enrico Toti n. 5 proveniente da atto di donazione
dei genitori della Sig.ra resta nella esclusiva disponibilità della medesima Parte_1
che la abiterà insieme al figlio Per_1 3. il sig. si impegna a trasferire la propria residenza entro mesi 6 (sei) dall'omologa Parte_2
di separazione;
4. i beni mobili presenti nella casa coniugale restano assegnati alla Sig.ra Parte_1
essendo stati integralmente pagati dalla medesima;
5. In considerazione del fatto che la sig.ra è priva di occupazione e si è Parte_1
sempre occupata della gestione famigliare, il Sig. si impegna a trasferire la Parte_2
proprietà dell'immobile sito in TT T.se (To), Via Alessandria n. 10 di proprietà esclusiva del
medesimo alla moglie sig.ra quale cessione a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento una tantum. L'atto di cessione verrà stipulato dinnanzi a Notaio a scelta della sig.ra
che si impegna a pagare il relativo atto di passaggio di proprietà. Il sig. Parte_1
provvederà a continuare a versare il mutuo residuo ancora presente sull'immobile Parte_2
sino all'integrale saldo dello stesso. Anche il pagamento del saldo del mutuo viene considerato ai
fini dell'erogazione del mantenimento della sig.ra Parte_1
6. Il sig. si impegna a versare alla IA , priva di occupazione, a titolo di Parte_2 Pt_3
contributo al mantenimento, la somma di 200,00 € (duecento/00) mensili sino al raggiungimento
di una stabile occupazione che consenta l'autonomia economica. La somma di cui sopra verrà
adeguata annualmente in base agli indici ISTAT;
la somma predetta verrà corrisposta alla Sig.na
entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle già note coordinate;
Parte_4
7. le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole:”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 15.5.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- che, in data 06.07.1991, in TT T.se (To), i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario, regolarmente trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Torino,
atto 84, parte 2, serie A, anno 1991 in regime di separazione dei beni (doc. 1);
➢ dall'unione coniugale sono nati due figli:
o in data 04.02.1996 a Torino;
Pt_3 o , in data 11.06.2002 a Torino;
Per_1
- con provvedimento del Tribunale di Ivrea in data 14.09.2020 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi, che tuttavia successivamente si riconciliavano in data 20.02.2022 come da dichiarazione resa dinnanzi all'Ufficiale dello stato Civile del comune di TT T.se (To) del 28.03.2022 iscritta nei registri di matrimonio al n. 25 P 2
S C anno 2022;
- negli ultimi tempi, fra i coniugi sono intervenuti nuovi incomprensioni e dissapori tali da far venire meno l'affectio coniugalis e da non rendere oltremodo possibile la protrazione della vita matrimoniale.
Con provvedimento del 3.12.2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative al mantenimento della
IA (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole, possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data 5.6.2024 ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno poste in misura paritaria a carico di ciascuna parte.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in data 06.07.1991, in TT T.se (To), in regime patrimoniale di separazione dei beni, atto regolarmente trascritto nei Registri di Stato Civile del detto
Comune al n. 84, parte 2, serie A, anno 1991– alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 gennaio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)