CASS
Sentenza 8 giugno 2021
Sentenza 8 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2021, n. 22354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22354 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RR RO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: NA ZO nato a [...] il [...] OL IZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/11/2017 del TRIBUNALE di MARSALA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 22354 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 02/12/2020 Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con- l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di AB CO, ha proceduto alla correzione della sentenza n. 2/2016, pronunciata dallo stesso Tribunale in data 8 febbraio 2016 (con cui era stata confermata la decisione di primo grado di assoluzione del CO), integrandone il dispositivo con la condanna della parte civile appellante e soccombente, MO LO, alla rifusione delle spese del grado in favore dell'imputato. 2. LO ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per i seguenti motivi: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ( artt. 130 127, 178, lett. c), cod. proc. pen.) per omessa notifica alla parte civile dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio;
- insussistenza dei presupposti per potersi procedere alla correzione dell'errore materiale e dei presupposti di cui all'art. 541, comma 2, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va innanzitutto rilevato che non risultano evidenze di decorrenza del termine per ricorrere: non v'è prova della notifica dell'ordinanza di correzione all'interessato, il quale ha allegato al ricorso copia della lettera di messa in mora, inviatagli dal difensore dell'imputato solo in data 24.5.2018, attraverso la quale è venuto a conoscenza del provvedimento. 2. Il primo motivo è fondato e assorbente. Alla correzione di un errore materiale deve provvedersi, per espressa disposizione codicistica - art. 130 cod. proc. pen. - dando luogo al procedimento camerale partecipato di cui all'art. 127 cod. proc. pen. Quale che sia la significatività dell'errore a cui occorre rimediare, connotato per definizione concettuale esclusivamente dalla mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione, la legge impone il contraddittorio camerale. È conseguente concludere che, in caso di omessa attivazione della procedura camerale e/o di omesso avviso ad alcuna delle parti e ai difensori e quindi di violazione del contraddittorio, il provvedimento di correzione sia inficiato da nullità d'ordine generale ex art 178 cod. proc. pen. La ricorribilità per cassazione del provvedimento assunto in violazione della disposizione che richiede il previo contraddittorio camerale, non può essere messa in discussione, proprio perché uno dei tipizzati motivi di ricorso riguarda la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. Nel caso in esame, poi, il ricorrente non si è limitato a prospettare la violazione della norma posta a pena di nullità, ma ha avuto cura di illustrare l'interesse all'instaurazione del contraddittorio e ha sul punto dedotto che la formulazione del dispositivo, precedente alla correzione adottata, era perfettamente corrispondente alla motivazione della sentenza, in cui vi era espressa menzione della condanna della parte civile esclusivamente al pagamento delle spese del procedimento e che, in ogni caso, difettavano i presupposti dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., con particolare riferimento alla presenza di esplicita richiesta di rifusione delle spese sostenute da parte dell'imputato ("se ne è fatta richiesta") e all'insussistenza di motivi di compensazione ("sempre che non ricorrano giustificati motivi di compensazione totale o parziale"). La deduzione è chiara e specifica e dà conto di un interesse ad interloquire preventivamente sulla necessità o meno di porre mano alla correzione. 3. Il ricorso, ammissibile per le ragioni appena indicate, ha dedotto una violazione processuale pienamente riscontrata. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020 Il nsigliere e ensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 22354 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 02/12/2020 Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con- l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di AB CO, ha proceduto alla correzione della sentenza n. 2/2016, pronunciata dallo stesso Tribunale in data 8 febbraio 2016 (con cui era stata confermata la decisione di primo grado di assoluzione del CO), integrandone il dispositivo con la condanna della parte civile appellante e soccombente, MO LO, alla rifusione delle spese del grado in favore dell'imputato. 2. LO ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per i seguenti motivi: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ( artt. 130 127, 178, lett. c), cod. proc. pen.) per omessa notifica alla parte civile dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio;
- insussistenza dei presupposti per potersi procedere alla correzione dell'errore materiale e dei presupposti di cui all'art. 541, comma 2, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va innanzitutto rilevato che non risultano evidenze di decorrenza del termine per ricorrere: non v'è prova della notifica dell'ordinanza di correzione all'interessato, il quale ha allegato al ricorso copia della lettera di messa in mora, inviatagli dal difensore dell'imputato solo in data 24.5.2018, attraverso la quale è venuto a conoscenza del provvedimento. 2. Il primo motivo è fondato e assorbente. Alla correzione di un errore materiale deve provvedersi, per espressa disposizione codicistica - art. 130 cod. proc. pen. - dando luogo al procedimento camerale partecipato di cui all'art. 127 cod. proc. pen. Quale che sia la significatività dell'errore a cui occorre rimediare, connotato per definizione concettuale esclusivamente dalla mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione, la legge impone il contraddittorio camerale. È conseguente concludere che, in caso di omessa attivazione della procedura camerale e/o di omesso avviso ad alcuna delle parti e ai difensori e quindi di violazione del contraddittorio, il provvedimento di correzione sia inficiato da nullità d'ordine generale ex art 178 cod. proc. pen. La ricorribilità per cassazione del provvedimento assunto in violazione della disposizione che richiede il previo contraddittorio camerale, non può essere messa in discussione, proprio perché uno dei tipizzati motivi di ricorso riguarda la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. Nel caso in esame, poi, il ricorrente non si è limitato a prospettare la violazione della norma posta a pena di nullità, ma ha avuto cura di illustrare l'interesse all'instaurazione del contraddittorio e ha sul punto dedotto che la formulazione del dispositivo, precedente alla correzione adottata, era perfettamente corrispondente alla motivazione della sentenza, in cui vi era espressa menzione della condanna della parte civile esclusivamente al pagamento delle spese del procedimento e che, in ogni caso, difettavano i presupposti dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., con particolare riferimento alla presenza di esplicita richiesta di rifusione delle spese sostenute da parte dell'imputato ("se ne è fatta richiesta") e all'insussistenza di motivi di compensazione ("sempre che non ricorrano giustificati motivi di compensazione totale o parziale"). La deduzione è chiara e specifica e dà conto di un interesse ad interloquire preventivamente sulla necessità o meno di porre mano alla correzione. 3. Il ricorso, ammissibile per le ragioni appena indicate, ha dedotto una violazione processuale pienamente riscontrata. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020 Il nsigliere e ensore Il Presidente