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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/09/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 926/2023
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 24/09/2025
All'udienza odierna è presente per parte convenuta l' avv. CP_1
Ranaldi, per parte convenuta l'avv. Andreozzi. CP_2
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 24.9.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele De Luca
-attore-
e
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano
Andreozzi
-convenuti-
e
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5
(C.F. Controparte_4
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in C.F._6 atto, dall'avv. Gaetano Ranaldi -convenuti-
OGGETTO: Possesso-usucapione-donazione
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 24.9.2025 le parti concludevano come da verbali di pari data
Dando lettura all'odierna udienza delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo di essere possessore dei terreni siti nel comune di Vallerotonda (foglio 14, particelle 86, 437, 439, 440, 441, 444,
447, 448, 461, 529, 530); che, con atto di donazione per notar del 23.2.2021, e donavano la Persona_1 Parte_2 Parte_3 particella 86 a che con atto di donazione per notar Parte_4 Per_2 del 21.7.2022 donava a Controparte_3 Controparte_4
le particelle 437, 439,440,441,444,447,448,461,529,530.
[...]
Alla luce delle suddette deduzioni il chiedeva accogliersi le Pt_1 seguenti conclusioni: “accertare che il signor ha posseduto Parte_1 in maniera esclusiva pacifica pubblica ed ininterrotta anteriormente agli atti di donazione che li riguardano i fondi distinti al catasto terreni del
Comune di Vallerotonda(FR) come di seguito indicati: fol.14 particelle
86,437,439,440,441,444,447,448,461,529,530, e per l'effetto:-Dichiarare la falsità delle dichiarazioni rese dai donanti in seno agli atti di donazione enumerati in narrativa segnatamente nella parte in cui si qualificano proprietari per possesso prolungato ed esclusivo nel tempo;
-annullare dichiarare nulli inefficaci e/o invalidi nella parte in cui i suddetti fondi vengono illegittimamente trasferiti, gli atti di donazione di seguito indicati:
Atto di donazione accettata del 23.02. 2021 rep N.209, Notar Persona_3
, tra il Sig. e i Sig.ri e
[...] Parte_2 Parte_2 [...]
; Atto di donazione accettata del 21.07.2022 con donazione Pt_3 accettata rep. n.15.666, Notar in Sora, tra il Sig. Persona_4 e la Sig.ra CP_1 CP_3 Controparte_4
. Condannare i Convenuti al ripristino dello status quo ante, con
[...] liberazione dei beni donati illegittimamente da persone e cose. Disporre la trasmissione della sentenza alla competente Conservatoria dei Registri immobiliari per la sua trascrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari secondo il principio della soccombenza da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato ANTISTATARIO”.
Si costituivano in giudizio , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 contestando la domanda attorea e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “perché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia a)- per quanto dedotto al capo 1)-, preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di;
b)- sempre in via Parte_1 preliminare, per quanto dedotto al capo 2)-, dichiarare la domanda proposta inammissibile;
c)- per quanto dedotto al capo 3)-, rigettare nel merito la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ad ogni effetto
e conseguenza di legge;
d)- condannare l'attore al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, oltre accessori.”
Si costituivano in giudizio, altresì, e Controparte_3 [...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_4 conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione respinta, A. IN VIA PRELIMINARE- ritenere- dichiarare improcedibile l'avversa domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1 – bis, D. lgs 28/2010, per non aver parte attrice esperito preliminarmente al giudizio il procedimento di mediazione, con ogni conseguenza di legge;
B. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - rigettare integralmente, per le ragioni tutte su espresse in parte espositiva, la domanda di parte attrice perché in tutto infondata e indimostrata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite.” Con ordinanza del 18.11.2024, all'esito dell'udienza “cartolare” del
12.11.2024, comunicata in pari data, veniva assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 24.9.2025.
2. È pacifico che non ha attivato la procedura di Parte_1 mediazione, in violazione dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/10, così come riformato dal d.lgs n.149/2022, che prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione.
Il procedimento di mediazione rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria relativa ad una controversia in materia di diritti reali, nel cui ambito è sussumibile la domanda di accertamento del possesso funzionale all'usucapione, con la conseguenza che, in caso di mancato esperimento dello stesso, l'azione
è improcedibile, come previsto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010.
Nel caso in esame, il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria è stato tempestivamente eccepito dai convenuti
, e né vi è prova in atti di segno Parte_2 Parte_3 Parte_4 diverso.
La condizione di procedibilità non risulta pertanto soddisfatta, con la conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
L'inosservanza delle disposizioni dettate con l'ordinanza del 18.11.2024 ha, quindi, determinato la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda dell'attore, la quale assume valore pregiudiziale rispetto alla decisione della causa nel merito. 3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (1.100,01-5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata, (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico dell'attore, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa.;
3) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di e Controparte_3 Controparte_4
, che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa.
Cassino, 24 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 24/09/2025
All'udienza odierna è presente per parte convenuta l' avv. CP_1
Ranaldi, per parte convenuta l'avv. Andreozzi. CP_2
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 926 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 24.9.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele De Luca
-attore-
e
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano
Andreozzi
-convenuti-
e
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5
(C.F. Controparte_4
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in C.F._6 atto, dall'avv. Gaetano Ranaldi -convenuti-
OGGETTO: Possesso-usucapione-donazione
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 24.9.2025 le parti concludevano come da verbali di pari data
Dando lettura all'odierna udienza delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo di essere possessore dei terreni siti nel comune di Vallerotonda (foglio 14, particelle 86, 437, 439, 440, 441, 444,
447, 448, 461, 529, 530); che, con atto di donazione per notar del 23.2.2021, e donavano la Persona_1 Parte_2 Parte_3 particella 86 a che con atto di donazione per notar Parte_4 Per_2 del 21.7.2022 donava a Controparte_3 Controparte_4
le particelle 437, 439,440,441,444,447,448,461,529,530.
[...]
Alla luce delle suddette deduzioni il chiedeva accogliersi le Pt_1 seguenti conclusioni: “accertare che il signor ha posseduto Parte_1 in maniera esclusiva pacifica pubblica ed ininterrotta anteriormente agli atti di donazione che li riguardano i fondi distinti al catasto terreni del
Comune di Vallerotonda(FR) come di seguito indicati: fol.14 particelle
86,437,439,440,441,444,447,448,461,529,530, e per l'effetto:-Dichiarare la falsità delle dichiarazioni rese dai donanti in seno agli atti di donazione enumerati in narrativa segnatamente nella parte in cui si qualificano proprietari per possesso prolungato ed esclusivo nel tempo;
-annullare dichiarare nulli inefficaci e/o invalidi nella parte in cui i suddetti fondi vengono illegittimamente trasferiti, gli atti di donazione di seguito indicati:
Atto di donazione accettata del 23.02. 2021 rep N.209, Notar Persona_3
, tra il Sig. e i Sig.ri e
[...] Parte_2 Parte_2 [...]
; Atto di donazione accettata del 21.07.2022 con donazione Pt_3 accettata rep. n.15.666, Notar in Sora, tra il Sig. Persona_4 e la Sig.ra CP_1 CP_3 Controparte_4
. Condannare i Convenuti al ripristino dello status quo ante, con
[...] liberazione dei beni donati illegittimamente da persone e cose. Disporre la trasmissione della sentenza alla competente Conservatoria dei Registri immobiliari per la sua trascrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari secondo il principio della soccombenza da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato ANTISTATARIO”.
Si costituivano in giudizio , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 contestando la domanda attorea e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “perché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia a)- per quanto dedotto al capo 1)-, preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di;
b)- sempre in via Parte_1 preliminare, per quanto dedotto al capo 2)-, dichiarare la domanda proposta inammissibile;
c)- per quanto dedotto al capo 3)-, rigettare nel merito la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ad ogni effetto
e conseguenza di legge;
d)- condannare l'attore al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, oltre accessori.”
Si costituivano in giudizio, altresì, e Controparte_3 [...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_4 conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione respinta, A. IN VIA PRELIMINARE- ritenere- dichiarare improcedibile l'avversa domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1 – bis, D. lgs 28/2010, per non aver parte attrice esperito preliminarmente al giudizio il procedimento di mediazione, con ogni conseguenza di legge;
B. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - rigettare integralmente, per le ragioni tutte su espresse in parte espositiva, la domanda di parte attrice perché in tutto infondata e indimostrata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite.” Con ordinanza del 18.11.2024, all'esito dell'udienza “cartolare” del
12.11.2024, comunicata in pari data, veniva assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 24.9.2025.
2. È pacifico che non ha attivato la procedura di Parte_1 mediazione, in violazione dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/10, così come riformato dal d.lgs n.149/2022, che prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione.
Il procedimento di mediazione rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria relativa ad una controversia in materia di diritti reali, nel cui ambito è sussumibile la domanda di accertamento del possesso funzionale all'usucapione, con la conseguenza che, in caso di mancato esperimento dello stesso, l'azione
è improcedibile, come previsto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010.
Nel caso in esame, il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria è stato tempestivamente eccepito dai convenuti
, e né vi è prova in atti di segno Parte_2 Parte_3 Parte_4 diverso.
La condizione di procedibilità non risulta pertanto soddisfatta, con la conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
L'inosservanza delle disposizioni dettate con l'ordinanza del 18.11.2024 ha, quindi, determinato la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda dell'attore, la quale assume valore pregiudiziale rispetto alla decisione della causa nel merito. 3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (1.100,01-5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata, (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico dell'attore, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande proposte da;
Parte_1
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa.;
3) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di e Controparte_3 Controparte_4
, che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa.
Cassino, 24 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella