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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/12/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 68/2025.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Martinelli Presidente dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice dott.ssa NN CA Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 68-1//2025 r.g.p.u., promosso su ricorso della (Cod. Fisc. e P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo procuratore speciale, Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
GI IU, presso il quale elettivamente domicilia ricorrente contro la
(C.F. , con sede in CENTO (FE), via Controparte_1 P.IVA_2
Bologna 40 nonché del socio accomandatario, , residente in [...], N. 31 CP_1
– SO (BO)
resistente non costituita
Il Tribunale, rilevato che con ricorso depositato il 9/09/2025 la premesso di essere Parte_1 creditrice della e che quest'ultima non ha pagato il suo Controparte_1 debito e si trova in stato di insolvenza, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
osservato che la società resistente non si è costituita nel procedimento;
visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, commi 2 e 3, C.C.I.I., atteso che la ha la propria sede nel Controparte_1 circondario del Tribunale di Ferrara e precisamente in Cento;
ritenuto che
ricorrano i presupposti previsti dall'art. C.C.I.I., per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
rilevato infatti che la debitrice è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta dalla
1 ricorrente, non essendo provato il possesso dei requisiti di “impresa minore”, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.; che, sul punto, si deve osservare che la sussistenza dei presupposti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. costituisce presunzione legale di assoggettabilità dell'imprenditore alla procedura concorsuale, mentre l'eventuale esclusione, in quanto eccezione, deve essere oggetto di rigorosa prova positiva da parte del debitore (cfr. nella vigenza della precedente legge Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 625 del 15/01/2016; più di recente Tribunale Catania, 10
Ottobre 2024, Corte d'Appello di Trento, 16/07/2025); osservato che la mancata costituzione del resistente e l'omesso deposito della documentazione contabile non consentono di desumere in via presuntiva il mancato superamento delle soglie dimensionali, né giustificano un'inversione dell'onere probatorio, dovendosi peraltro considerare che la prova dei requisiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett.
d), C.C.I.I. implicherebbe, posto lo stato di insolvenza, unicamente l'apertura della diversa procedura di liquidazione controllata;
rilevato infatti che la società debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dai documenti prodotti dalla ricorrente ed in particolare dal decreto ingiuntivo n. 15854/2023, in relazione al quale risulta dovuta la somma di euro complessiva di 30.611,46 ed il pignoramento mobiliare presso la sede, con esito negativo;
che lo stato d'insolvenza risulta confermato dai documenti acquisiti dalla cancelleria ex art. 42 C.C.I.I., da cui risultano crediti verso l'Agenzia delle Entrate per euro 49.683,40 e verso per euro 39.814,28; CP_2 ritenuto che l'esposizione debitoria descritta complessivamente testimonia quella situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute e ragionevolmente certe, posto peraltro che la società non è titolare di beni immobili;
rilevato che l'esposizione debitoria della società è superiore ad euro 30.000,00 per debiti scaduti e non pagati e che sia quindi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, comma 5,
C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale;
osservato che occorre procedersi all'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio accomandatario (C.F.: ), residente in CP_1 C.F._1
VIA BRUNO TOSARELLI, N. 31 – SO (BO); tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, co. 3, C.C.I.I.
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, commi 2 e 3, 49, 121 e 125
C.C.I.I., così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
(C.F. ), con sede in CENTO (FE), via Bologna 40 nonché Controparte_1 P.IVA_2 del socio accomandatario, (C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Tosarelli n. 31 – SO (BO);
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa NN CA;
2 c) nomina curatore l'Avv. Gianmarco Audino, con studio in Ferrara;
d) ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
e) fissa l'udienza del giorno 11 febbraio 2026 ore 9.30, davanti al Giudice delegato dott.ssa
NN CA per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale di Controparte_1 nonché del socio accomandatario, non vi è denaro necessario
[...] CP_1 per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 27/11/2025
Il Presidente dott. Mauro Martinelli
Il Relatore dott.ssa NN CA
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Martinelli Presidente dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice dott.ssa NN CA Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 68-1//2025 r.g.p.u., promosso su ricorso della (Cod. Fisc. e P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo procuratore speciale, Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
GI IU, presso il quale elettivamente domicilia ricorrente contro la
(C.F. , con sede in CENTO (FE), via Controparte_1 P.IVA_2
Bologna 40 nonché del socio accomandatario, , residente in [...], N. 31 CP_1
– SO (BO)
resistente non costituita
Il Tribunale, rilevato che con ricorso depositato il 9/09/2025 la premesso di essere Parte_1 creditrice della e che quest'ultima non ha pagato il suo Controparte_1 debito e si trova in stato di insolvenza, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
osservato che la società resistente non si è costituita nel procedimento;
visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, commi 2 e 3, C.C.I.I., atteso che la ha la propria sede nel Controparte_1 circondario del Tribunale di Ferrara e precisamente in Cento;
ritenuto che
ricorrano i presupposti previsti dall'art. C.C.I.I., per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
rilevato infatti che la debitrice è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale prodotta dalla
1 ricorrente, non essendo provato il possesso dei requisiti di “impresa minore”, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.; che, sul punto, si deve osservare che la sussistenza dei presupposti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. costituisce presunzione legale di assoggettabilità dell'imprenditore alla procedura concorsuale, mentre l'eventuale esclusione, in quanto eccezione, deve essere oggetto di rigorosa prova positiva da parte del debitore (cfr. nella vigenza della precedente legge Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 625 del 15/01/2016; più di recente Tribunale Catania, 10
Ottobre 2024, Corte d'Appello di Trento, 16/07/2025); osservato che la mancata costituzione del resistente e l'omesso deposito della documentazione contabile non consentono di desumere in via presuntiva il mancato superamento delle soglie dimensionali, né giustificano un'inversione dell'onere probatorio, dovendosi peraltro considerare che la prova dei requisiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett.
d), C.C.I.I. implicherebbe, posto lo stato di insolvenza, unicamente l'apertura della diversa procedura di liquidazione controllata;
rilevato infatti che la società debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dai documenti prodotti dalla ricorrente ed in particolare dal decreto ingiuntivo n. 15854/2023, in relazione al quale risulta dovuta la somma di euro complessiva di 30.611,46 ed il pignoramento mobiliare presso la sede, con esito negativo;
che lo stato d'insolvenza risulta confermato dai documenti acquisiti dalla cancelleria ex art. 42 C.C.I.I., da cui risultano crediti verso l'Agenzia delle Entrate per euro 49.683,40 e verso per euro 39.814,28; CP_2 ritenuto che l'esposizione debitoria descritta complessivamente testimonia quella situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute e ragionevolmente certe, posto peraltro che la società non è titolare di beni immobili;
rilevato che l'esposizione debitoria della società è superiore ad euro 30.000,00 per debiti scaduti e non pagati e che sia quindi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, comma 5,
C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale;
osservato che occorre procedersi all'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti del socio accomandatario (C.F.: ), residente in CP_1 C.F._1
VIA BRUNO TOSARELLI, N. 31 – SO (BO); tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, co. 3, C.C.I.I.
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, commi 2 e 3, 49, 121 e 125
C.C.I.I., così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
(C.F. ), con sede in CENTO (FE), via Bologna 40 nonché Controparte_1 P.IVA_2 del socio accomandatario, (C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Tosarelli n. 31 – SO (BO);
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa NN CA;
2 c) nomina curatore l'Avv. Gianmarco Audino, con studio in Ferrara;
d) ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
e) fissa l'udienza del giorno 11 febbraio 2026 ore 9.30, davanti al Giudice delegato dott.ssa
NN CA per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione giudiziale di Controparte_1 nonché del socio accomandatario, non vi è denaro necessario
[...] CP_1 per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso in Ferrara, il giorno 27/11/2025
Il Presidente dott. Mauro Martinelli
Il Relatore dott.ssa NN CA
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