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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa EN RR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8871/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Damiano Cantalupo, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 109;
- Opponente -
E
(C.F. (C.F. ) e per essa la mandataria CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Polverino e
GI NO, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi in Roma, Via Adolfo Ravà, n. 75;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. , ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2096/2018 con cui il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da lo condannava al pagamento CP_1 di euro 13.971,01, oltre interessi, spese e competenze monitorie, per lo scoperto maturato in ordine al contratto di conto corrente n. 400261029 del 05.01.2007 acceso presso la e per gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. CP_3
100143125 del 02.02.2007 stipulato con la medesima originaria cedente, CP_3 chiedendo: revocare e/o dichiarare nullo e comunque improduttivo di ogni effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo e comunque rigettare la domanda proposta, condannare l'opposta al pagamento delle spese e compenso professionale CP_4 del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali come previsti, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.
Eccepiva: che l'odierno opponente era titolare della ditta individuale Pizzeria –
Ristopub “La Cittadella” di NO AN e stipulava in data 02.02.2007 un contratto di finanziamento con la per l'avvio della suddetta Controparte_5 attività commerciale e per il pagamento delle fatture relative agli investimenti inziali sostenuti per lo svolgimento della stessa;
che il finanziamento veniva integralmente concesso ed erogato per l'importo richiesto, pattuendo il rimborso di 9 rate semestrali;
che con provvedimento del 15.11.2007 del GIP presso il Tribunale di Salerno, l'attività commerciale del sig. veniva sottoposta a sequestro preventivo e con Parte_1 essa il conto corrente intestato a quest'ultimo, acceso in data 05.01.2007 presso il Banco di Roma, collegato all'attività e dal quale veniva attinte le rate a versamenti del finanziamento;
che faceva seguito la confisca della suddetta attività commerciale con provvedimento del 12.05.2009 emesso dal Tribunale di Salerno e confermato dalla
Corte d'Appello di Salerno;
che dall'originario importo finanziato di euro 50.000,00 veniva scorporate le rate versate, ed una parte veniva garantita alla da CP_5 quale Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 2, comma 100, Parte_2 lettera a) della Legge 23.12.2006 n. 662, mentre la restante veniva richiesta nel monitorio dalla in veste di cessionaria di che il decreto CP_1 CP_5 ingiuntivo è nullo e improduttivo di qualsiasi effetto giuridico a carico dell'odierno opponente stante la sopravvenuta impossibilità ad adempiere gli obblighi contrattuali.
Con comparsa depositata in data 01.04.2019, la , si è costituita in CP_6 giudizio contestando l'opposizione avversaria ed eccependo: che il sequestro preventivo del contratto di conto corrente non esclude il dovere di provvedere al pagamento di quanto ivi dovuto in favore dell'opposta; che la mancata attivazione del
Fondo di Garanzia citata dall'opponente risulti unicamente addebitabile alla condotta di quest'ultimo; con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di parte opponente e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto, condannare il Sig. , al Parte_1 pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di lite. Instaurato il contraddittorio, rigettata richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, all'udienza del 03.07.2025, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente merita di essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancanza di procura speciale sostanziale di parte opposta nell'ambito del procedimento di mediazione, sollevata per la prima volta da parte opponente in sede di comparsa conclusionale (cfr.)
Difatti, come chiarito dalla Cassazione la comparsa conclusionale ha una valenza meramente riepilogativa non potendosi proporre domande nuove.
Il merito
L'opposizione proposta è fondata e pertanto merita accoglimento.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n. 24049
DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633
e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Orbene, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale parte opposta nulla ha depositato con riferimento al saldo negativo del conto corrente. Non ha prodotto il contratto e neppure un estratto conto.
Per quanto riguarda il finanziamento ugualmente la banca non ha prodotto il contratto né nella fase monitoria e né nella successiva fase di merito. Il contratto è stato prodotto dall'opponente.
Parte opponente eccepisce per paralizzare la richiesta di pagamento delle rate di finanziamento l'impossibilità sopravvenuta della prestazione rappresentata dall'intervenuto sequestro del conto corrente. Dalla documentazione depositata emerge che , quale titolare della Parte_1 ditta individuale Pizzeria – Ristopub “La Cittadella” di NO AN, stipulava in data 02/02/2007 un contratto di finanziamento con la (poi CP_3 CP_5
per l'avvio della suddetta attività commerciale, con sede in Salerno alla Via
[...]
GE IN n. 9 – 10 – 11, e, nello specifico, per il pagamento delle fatture relative agli investimenti fissi iniziali, materiali ed immateriali, sostenuti dall'impresa per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale. Il contratto prevedeva il pagamento di rate semestrali. Dopo il pagamento delle prime due rate interveniva, provvedimento di sequestro depositato in data 15/11/2007 dal Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Salerno (R.G.N.R. 9419/2007 – R.G. G.I.P. 7589/2007) avente ad oggetto l'attività commerciale Pizzeria Ristopub “La Cittadella” di Parte_1
e con essa il conto corrente intestato allo stesso
[...]
n. 4403/01, acceso in data 05/01/2007 presso la Filiale di Salerno della Parte_1
collegato strettamente a tale attività, nonché conto corrente dal quale CP_3 venivano attinte le rate a versamento del finanziamento. A tale provvedimento ha fatto seguito quello ulteriore di confisca della suddetta attività commerciale emesso dal
Tribunale di Salerno in data 12/05/2009, confermato dalla Corte d'Appello di Salerno
– Misure di Prevenzione con decreto n. 18/2016 del 18/11/2016.
L'applicazione delle misura del sequestro preventivo del conto corrente determina un vincolo di indisponibilità: questo significa che il titolare non può disporre liberamente delle somme né effettuare pagamenti, incluse le rate di un finanziamento. Il sopraggiungere della misura cautelare ha determinato l'insorgere di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Tanto è vero che le prime due rate del finanziamento sono state pagate salvo poi sospendere i pagamenti a causa della impossibilità di disporre dei fondi depositati sul conto corrente in conseguenza dell'applicazione della misura cautelare. La conseguenza dell'applicazione delle misura del sequestro è la indisponibilità dei fondi e della provvista depositata sul conto almeno fino alla permanenza della misura stessa.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta.
Venendo alle spese processuali, le stesse meritano di essere compensate in considerazione della particolarità della vicenda sottoposta all'esame del tribunale
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2096/2018, così provvede: Parte_1
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Spese integralmente compensate.
Salerno, 17.12.2025
Il Giudice Dott.ssa EN RR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa EN RR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8871/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Damiano Cantalupo, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 109;
- Opponente -
E
(C.F. (C.F. ) e per essa la mandataria CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Polverino e
GI NO, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi in Roma, Via Adolfo Ravà, n. 75;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. , ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2096/2018 con cui il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da lo condannava al pagamento CP_1 di euro 13.971,01, oltre interessi, spese e competenze monitorie, per lo scoperto maturato in ordine al contratto di conto corrente n. 400261029 del 05.01.2007 acceso presso la e per gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. CP_3
100143125 del 02.02.2007 stipulato con la medesima originaria cedente, CP_3 chiedendo: revocare e/o dichiarare nullo e comunque improduttivo di ogni effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo e comunque rigettare la domanda proposta, condannare l'opposta al pagamento delle spese e compenso professionale CP_4 del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali come previsti, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.
Eccepiva: che l'odierno opponente era titolare della ditta individuale Pizzeria –
Ristopub “La Cittadella” di NO AN e stipulava in data 02.02.2007 un contratto di finanziamento con la per l'avvio della suddetta Controparte_5 attività commerciale e per il pagamento delle fatture relative agli investimenti inziali sostenuti per lo svolgimento della stessa;
che il finanziamento veniva integralmente concesso ed erogato per l'importo richiesto, pattuendo il rimborso di 9 rate semestrali;
che con provvedimento del 15.11.2007 del GIP presso il Tribunale di Salerno, l'attività commerciale del sig. veniva sottoposta a sequestro preventivo e con Parte_1 essa il conto corrente intestato a quest'ultimo, acceso in data 05.01.2007 presso il Banco di Roma, collegato all'attività e dal quale veniva attinte le rate a versamenti del finanziamento;
che faceva seguito la confisca della suddetta attività commerciale con provvedimento del 12.05.2009 emesso dal Tribunale di Salerno e confermato dalla
Corte d'Appello di Salerno;
che dall'originario importo finanziato di euro 50.000,00 veniva scorporate le rate versate, ed una parte veniva garantita alla da CP_5 quale Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 2, comma 100, Parte_2 lettera a) della Legge 23.12.2006 n. 662, mentre la restante veniva richiesta nel monitorio dalla in veste di cessionaria di che il decreto CP_1 CP_5 ingiuntivo è nullo e improduttivo di qualsiasi effetto giuridico a carico dell'odierno opponente stante la sopravvenuta impossibilità ad adempiere gli obblighi contrattuali.
Con comparsa depositata in data 01.04.2019, la , si è costituita in CP_6 giudizio contestando l'opposizione avversaria ed eccependo: che il sequestro preventivo del contratto di conto corrente non esclude il dovere di provvedere al pagamento di quanto ivi dovuto in favore dell'opposta; che la mancata attivazione del
Fondo di Garanzia citata dall'opponente risulti unicamente addebitabile alla condotta di quest'ultimo; con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di parte opponente e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto, condannare il Sig. , al Parte_1 pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di lite. Instaurato il contraddittorio, rigettata richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, all'udienza del 03.07.2025, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente merita di essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancanza di procura speciale sostanziale di parte opposta nell'ambito del procedimento di mediazione, sollevata per la prima volta da parte opponente in sede di comparsa conclusionale (cfr.)
Difatti, come chiarito dalla Cassazione la comparsa conclusionale ha una valenza meramente riepilogativa non potendosi proporre domande nuove.
Il merito
L'opposizione proposta è fondata e pertanto merita accoglimento.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n. 24049
DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633
e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Orbene, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale parte opposta nulla ha depositato con riferimento al saldo negativo del conto corrente. Non ha prodotto il contratto e neppure un estratto conto.
Per quanto riguarda il finanziamento ugualmente la banca non ha prodotto il contratto né nella fase monitoria e né nella successiva fase di merito. Il contratto è stato prodotto dall'opponente.
Parte opponente eccepisce per paralizzare la richiesta di pagamento delle rate di finanziamento l'impossibilità sopravvenuta della prestazione rappresentata dall'intervenuto sequestro del conto corrente. Dalla documentazione depositata emerge che , quale titolare della Parte_1 ditta individuale Pizzeria – Ristopub “La Cittadella” di NO AN, stipulava in data 02/02/2007 un contratto di finanziamento con la (poi CP_3 CP_5
per l'avvio della suddetta attività commerciale, con sede in Salerno alla Via
[...]
GE IN n. 9 – 10 – 11, e, nello specifico, per il pagamento delle fatture relative agli investimenti fissi iniziali, materiali ed immateriali, sostenuti dall'impresa per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale. Il contratto prevedeva il pagamento di rate semestrali. Dopo il pagamento delle prime due rate interveniva, provvedimento di sequestro depositato in data 15/11/2007 dal Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Salerno (R.G.N.R. 9419/2007 – R.G. G.I.P. 7589/2007) avente ad oggetto l'attività commerciale Pizzeria Ristopub “La Cittadella” di Parte_1
e con essa il conto corrente intestato allo stesso
[...]
n. 4403/01, acceso in data 05/01/2007 presso la Filiale di Salerno della Parte_1
collegato strettamente a tale attività, nonché conto corrente dal quale CP_3 venivano attinte le rate a versamento del finanziamento. A tale provvedimento ha fatto seguito quello ulteriore di confisca della suddetta attività commerciale emesso dal
Tribunale di Salerno in data 12/05/2009, confermato dalla Corte d'Appello di Salerno
– Misure di Prevenzione con decreto n. 18/2016 del 18/11/2016.
L'applicazione delle misura del sequestro preventivo del conto corrente determina un vincolo di indisponibilità: questo significa che il titolare non può disporre liberamente delle somme né effettuare pagamenti, incluse le rate di un finanziamento. Il sopraggiungere della misura cautelare ha determinato l'insorgere di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Tanto è vero che le prime due rate del finanziamento sono state pagate salvo poi sospendere i pagamenti a causa della impossibilità di disporre dei fondi depositati sul conto corrente in conseguenza dell'applicazione della misura cautelare. La conseguenza dell'applicazione delle misura del sequestro è la indisponibilità dei fondi e della provvista depositata sul conto almeno fino alla permanenza della misura stessa.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta.
Venendo alle spese processuali, le stesse meritano di essere compensate in considerazione della particolarità della vicenda sottoposta all'esame del tribunale
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2096/2018, così provvede: Parte_1
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Spese integralmente compensate.
Salerno, 17.12.2025
Il Giudice Dott.ssa EN RR