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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13240 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 25/11/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.41500 /2024 Tra
( avv.BIANCO AUGUSTO , ) Parte_1
E
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
esponendo di aver prestato servizio come docente, in forza di contratti a tempo
[...] determinato, nei periodi precisati in ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”). Dedotto che l'esclusione da tale beneficio contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del Docente” in relazione al suo valore di 500 euro annui per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio
Il è rimasto contumace. CP_1
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
che a detti docenti, ai quali il beneficio CP_1 della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nel caso in esame la ricorrente non risulta più interna al sistema scolastico sicchè non può chiedere la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della Carta Docente. Nessuna richiesta risarcitoria, poi, è contenuta in ricorso avendo la ricorrente omesso qualunque allegazione al riguardo.
Conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese stante la contumacia del CP_1
PQM
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Il Giudice