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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 521/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il ricorrente si riporta al ricorso e alle memorie illustrative depositate, evidenziando come l'ufficio non potesse procedere alla compensazione senza preventiva accettazione del contribuente. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - evidenziano come la compensazione sia avvenuta ai sensi dell'art. 28 ter del D.P.R. 602/92, previo consenso del contribuente, che si assume in questa sede prestato, vista l'assenza della chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - SS - unico soggetto che avrebbe potuto confermare tale circostanza. Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso inviato in data 8 aprile 2025 impugnava, personalmente, il silenzio diniego formatosi a seguito dell'istanza di rimborso della somma di €.379,50 (relativa al pagamento del contributo unificato effettuato erroneamente dal ricorrente nell'importo integrale, invece che nella misura ridotta della metà, trattandosi di controversia riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo) depositata in data 21 luglio 2021 presso la cancelleria del Tribunale ordinario di L'Aquila e, conseguentemente, chiedeva la condanna dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila alla restituzione della menzionata somma indebitamente versata, nonché la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
In data 6 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila, depositando le proprie controdeduzioni, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In data 10 novembre 2025 il ricorrente depositava una memoria illustrativa, nella quale si prospetta la piena legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila, in quanto - essendo stato liquidato dal Tribunale di L'Aquila l'importo da rimborsare - quest'ultima avrebbe dovuto provvedere al pagamento in favore del ricorrente e non si sarebbe dovuto procedere all'avvenuta compensazione, stante il mancato consenso del beneficiario ex art. 28 ter, d.P.R. 602/1973.
All'esito dell'odierna udienza pubblica la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed, invero, il ricorrente ha proposto l'impugnativa, come si è precedentemente evidenziato, avverso il silenzio diniego asseritamente formatosi a seguito dell'istanza di rimborso della somma di €.379,50 (relativa al pagamento del contributo unificato effettuato erroneamente dal ricorrente nell'importo integrale, invece che nella misura ridotta della metà, trattandosi di controversia riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo) depositata in data 21 luglio 2021 presso la cancelleria del Tribunale ordinario di L'Aquila e, conseguentemente, ha chiesto la condanna dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila alla restituzione della menzionata somma indebitamente versata, nonché la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite
Da tale premessa emerge ictu oculi la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila, sia in quanto nel caso di specie l'ente impositore ab origine doveva essere individuato nel Tribunale di L'Aquila, sia in quanto, una volta che veniva documentalmente accertato che quest'ultimo aveva provveduto alla restituzione della maggior somma indebitamente versata, la censura che il ricorrente solleva - solo in sede del deposito della menzionata memoria illustrativa - in ordine al provvedimento che disponeva l'arbitraria compensazione operata dall'Agenzia delle Entrate - SS risulta non solo eccentrica rispetto all'originario provvedimento impugnato (ovvero al prospettato silenzio rifiuto al rimborso), ma riguarda - all'evidenza - un soggetto del tutto estraneo rispetto alla genetica domanda avanzata contro l'odierna parte resistente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione monocratica - dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.185,00 (centottantacinque/00), oltre agli accessori di Legge.
L'Aquila, li 10 dicembre 2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 521/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il ricorrente si riporta al ricorso e alle memorie illustrative depositate, evidenziando come l'ufficio non potesse procedere alla compensazione senza preventiva accettazione del contribuente. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - evidenziano come la compensazione sia avvenuta ai sensi dell'art. 28 ter del D.P.R. 602/92, previo consenso del contribuente, che si assume in questa sede prestato, vista l'assenza della chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - SS - unico soggetto che avrebbe potuto confermare tale circostanza. Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso inviato in data 8 aprile 2025 impugnava, personalmente, il silenzio diniego formatosi a seguito dell'istanza di rimborso della somma di €.379,50 (relativa al pagamento del contributo unificato effettuato erroneamente dal ricorrente nell'importo integrale, invece che nella misura ridotta della metà, trattandosi di controversia riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo) depositata in data 21 luglio 2021 presso la cancelleria del Tribunale ordinario di L'Aquila e, conseguentemente, chiedeva la condanna dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila alla restituzione della menzionata somma indebitamente versata, nonché la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
In data 6 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila, depositando le proprie controdeduzioni, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In data 10 novembre 2025 il ricorrente depositava una memoria illustrativa, nella quale si prospetta la piena legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila, in quanto - essendo stato liquidato dal Tribunale di L'Aquila l'importo da rimborsare - quest'ultima avrebbe dovuto provvedere al pagamento in favore del ricorrente e non si sarebbe dovuto procedere all'avvenuta compensazione, stante il mancato consenso del beneficiario ex art. 28 ter, d.P.R. 602/1973.
All'esito dell'odierna udienza pubblica la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed, invero, il ricorrente ha proposto l'impugnativa, come si è precedentemente evidenziato, avverso il silenzio diniego asseritamente formatosi a seguito dell'istanza di rimborso della somma di €.379,50 (relativa al pagamento del contributo unificato effettuato erroneamente dal ricorrente nell'importo integrale, invece che nella misura ridotta della metà, trattandosi di controversia riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo) depositata in data 21 luglio 2021 presso la cancelleria del Tribunale ordinario di L'Aquila e, conseguentemente, ha chiesto la condanna dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila alla restituzione della menzionata somma indebitamente versata, nonché la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite
Da tale premessa emerge ictu oculi la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila, sia in quanto nel caso di specie l'ente impositore ab origine doveva essere individuato nel Tribunale di L'Aquila, sia in quanto, una volta che veniva documentalmente accertato che quest'ultimo aveva provveduto alla restituzione della maggior somma indebitamente versata, la censura che il ricorrente solleva - solo in sede del deposito della menzionata memoria illustrativa - in ordine al provvedimento che disponeva l'arbitraria compensazione operata dall'Agenzia delle Entrate - SS risulta non solo eccentrica rispetto all'originario provvedimento impugnato (ovvero al prospettato silenzio rifiuto al rimborso), ma riguarda - all'evidenza - un soggetto del tutto estraneo rispetto alla genetica domanda avanzata contro l'odierna parte resistente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione monocratica - dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.185,00 (centottantacinque/00), oltre agli accessori di Legge.
L'Aquila, li 10 dicembre 2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI