Art. 3.
L'istituzione del Centro internazionale di fisica teorica costituisce opera di pubblica utilita' e la sua realizzazione e' urgente ed indifferibile. Per l'acquisizione delle aree destinate al Centro si potra' procedere ad esproprio con determinazione dell'indennita' ai sensi della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .
L'istituzione del Centro internazionale di fisica teorica costituisce opera di pubblica utilita' e la sua realizzazione e' urgente ed indifferibile. Per l'acquisizione delle aree destinate al Centro si potra' procedere ad esproprio con determinazione dell'indennita' ai sensi della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .