Articolo 1 della Legge 3 agosto 1985, n. 411
Articolo 2
Versione
29 agosto 1985
Art. 1. 1. A decorrere dall'anno 1985 e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 600 milioni a favore della societa' "Dante Alighieri", allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attivita' all'estero in conformita' dei suoi fini statutari ed in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.
2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potra' essere rideterminato con le modalita' previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .
NOTA

Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell' art. 19, comma quattordicesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), e' il seguente.
"Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta e' disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985".
Entrata in vigore il 29 agosto 1985