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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 745/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2102/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 3
e pubblicata il 04/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO RECUPERO n. TYXCR2021M200083 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: COme in atti. Condanna alle spese di controparte, con distrazione in favore del procuratore antistatrio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 20/03/2023 del 13/12/2022, depositata il 4/01/2023, notificata il 28/03/2023, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso n. TYXCR2021M200083G, emesso dall'Ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate di Messina
e notificato in data 13.10.2021, con cui veniva recuperato il credito d'imposta relativo all'anno 2014 per l'incremento di occupazione (art. 63, c. 1, lett. b legge n 289/2002), indebitamente utilizzato nel 2014 in quanto inesistente, stante la mancata compilazione del quadro RU del modello Unico e l'omessa presentazione dell'apposita istanza (ICO) per l'attribuzione del credito al Centro Operativo di Pescara. Tale accertamento scaturiva dal controllo sugli F24 acquisiti all'Anagrafe tributaria nell'anno 2014, dai quali risultava l'utilizzo di importi a credito in compensazione.
In particolare, i giudici di prime cure ritenevano non applicabile il termine decadenziale di otto anni di cui all'art. 27 comma 16 del D.L. n. 185/2008 e dunque accoglievano l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente sulla base della differenza tra credito inesistente (cui si applica la disciplina dell'art. 27 citato, e dunque il più ampio termine di decadenza) e credito non spettante (cui tale disciplina non si applica, con conseguente necessità di rispettare il termine ordinario), frutto di recente interpretazione della Corte di
Cassazione.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Messina, obiettando come, ai sensi dell'art. 63 della legge n 289/2002, l'istanza costituisce un elemento necessario per la fruizione del credito, così come la compilazione del quadro RU della dichiarazione. Infatti, solo in presenza della compilazione del quadro RU sarebbe stato possibile effettuare il controllo automatizzato, in quanto il sistema, attraverso l'indicazione in esso del credito, avrebbe incrociato la presenza o meno del relativo assenso da parte dell'Agenzia ad utilizzarlo. Pertanto, nel caso di specie, in mancanza dell'istanza e della compilazione del quadro RU, le procedure automatizzate non sarebbero state in grado di rilevare l'indebita compensazione.
Essendo dunque presenti entrambi i requisiti necessari, secondo la Suprema Corte, per considerare inesistente il credito, ovvero l'assenza del presupposto costitutivo e l'impossibilità di individuare l'inesistenza del credito attraverso i controlli automatizzati o formali, l'Ufficio era legittimato a notificare l'atto di recupero entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di relativo utilizzo, come previsto dall'art. 27 del d.
l. 185/2008.
Si costituiva in giudizio Resistente_1, controdeducendo ai motivi di appello e chiedendone il rigetto.
Il procedimento veniva trattato all'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e merita di essere accolto.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26421 del 19/10/2018, ha affermato che il credito d'imposta di cui trattasi, a pena di nullità, deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo di utilizzo del credito.
In ogni caso, erano necessari la richiesta al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate e l'assenso dello stesso Ufficio. Per l'art. 63, comma 1, della legge 289/2002, l'assenso suddetto era una condizione necessaria ai fini della fruizione del beneficio e il richiedente, pertanto, doveva inviare al centro suddetto una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del 31/1/2003 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, occorrenti per determinare la base occupazionale;
doveva indicare, più precisamente, la tipologia, la data, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale, gli elementi identificativi del datore di lavoro e del lavoratore da assumere.
In mancanza di tali dati, l'Agenzia non poteva valutare la spettanza del beneficio.
L'omissione dell'istanza, dunque, in casi come quello di specie, non integra una mera irregolarità formale, trattandosi di un adempimento propedeutico tale da incidere sostanzialmente sulla valutazione “sul rapporto”
(ovverosia, sulla spettanza dell'agevolazione in argomento). In definitiva, deve rilevarsi come la comunicazione all'ente preposto sia fondamentale, se si consideri che tale obbligo involge, in termini sostanziali, la spettanza del beneficio de quo.
Contrariamente a quanto affermato, peraltro in modo sibillino (posto che non sono esplicate le ragioni per cui si arrivi ad una tale conclusione), dai giudici di prime cure, non è vero che “la stessa motivazione riportata nell'atto di recupero conduce a ritenere che il credito oggetto di recupero non possa qualificarsi come inesistente”.
Peraltro, la mancata compilazione del quadro RU e la mancata prevista istanza/comunicazione al centro operativo di Pescara, oltre a non consentire una valutazione circa la spettanza del credito, non hanno neppure reso possibile un controllo meramente cartolare della dichiarazione al fine di accertare la sussistenza del credito portato in compensazione. Le procedure automatizzate, in altri termini, non erano in grado di rilevare l'indebita compensazione.
In assenza di istanza e di compilazione del quadro RU, trattasi evidentemente di palese fattispecie di credito inesistente nel senso inteso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sentenza n. 34419/2023 del
12.9.2023), utilizzato illegittimamente in compensazione, cui era applicabile il termine decadenziale di otto anni ai sensi dell'art. 27, comma 16, del D.L. n. 185/2008 (“Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'art. 10-quater, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'art. 1, comma 421, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”).
Per quanto detto, il disconoscimento del credito, derivante dalla mancata osservanza delle prescrizioni previste (indicate nell'atto contestato e supra ribadite) è avvenuto tempestivamente, in applicazione del corretto termine decadenziale di otto anni.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, con condanna della contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 1.200,00, oltre spese ed oneri accessori, per il primo grado, ed in € 1.300,00, oltre spese ed oneri accessori, per il presente grado.
L'appello dell'Ufficio è fondato e merita di essere accolto, per le ragioni che seguono.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Sicilia, Sezione 3, accoglie l'appello dell'Ufficio e per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, rigetta l'originario ricorso. Condanna la contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 1.200,00, oltre spese ed oneri accessori, per il primo grado, ed in € 1.300,00, oltre spese ed oneri accessori, per il presente grado. Così deciso in Palermo, il 13 gennaio 2025. IL RELATORE IL PRESIDENTE Sara Quittino Michele Ruvolo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2102/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 3
e pubblicata il 04/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO RECUPERO n. TYXCR2021M200083 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: COme in atti. Condanna alle spese di controparte, con distrazione in favore del procuratore antistatrio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 20/03/2023 del 13/12/2022, depositata il 4/01/2023, notificata il 28/03/2023, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso n. TYXCR2021M200083G, emesso dall'Ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate di Messina
e notificato in data 13.10.2021, con cui veniva recuperato il credito d'imposta relativo all'anno 2014 per l'incremento di occupazione (art. 63, c. 1, lett. b legge n 289/2002), indebitamente utilizzato nel 2014 in quanto inesistente, stante la mancata compilazione del quadro RU del modello Unico e l'omessa presentazione dell'apposita istanza (ICO) per l'attribuzione del credito al Centro Operativo di Pescara. Tale accertamento scaturiva dal controllo sugli F24 acquisiti all'Anagrafe tributaria nell'anno 2014, dai quali risultava l'utilizzo di importi a credito in compensazione.
In particolare, i giudici di prime cure ritenevano non applicabile il termine decadenziale di otto anni di cui all'art. 27 comma 16 del D.L. n. 185/2008 e dunque accoglievano l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente sulla base della differenza tra credito inesistente (cui si applica la disciplina dell'art. 27 citato, e dunque il più ampio termine di decadenza) e credito non spettante (cui tale disciplina non si applica, con conseguente necessità di rispettare il termine ordinario), frutto di recente interpretazione della Corte di
Cassazione.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Messina, obiettando come, ai sensi dell'art. 63 della legge n 289/2002, l'istanza costituisce un elemento necessario per la fruizione del credito, così come la compilazione del quadro RU della dichiarazione. Infatti, solo in presenza della compilazione del quadro RU sarebbe stato possibile effettuare il controllo automatizzato, in quanto il sistema, attraverso l'indicazione in esso del credito, avrebbe incrociato la presenza o meno del relativo assenso da parte dell'Agenzia ad utilizzarlo. Pertanto, nel caso di specie, in mancanza dell'istanza e della compilazione del quadro RU, le procedure automatizzate non sarebbero state in grado di rilevare l'indebita compensazione.
Essendo dunque presenti entrambi i requisiti necessari, secondo la Suprema Corte, per considerare inesistente il credito, ovvero l'assenza del presupposto costitutivo e l'impossibilità di individuare l'inesistenza del credito attraverso i controlli automatizzati o formali, l'Ufficio era legittimato a notificare l'atto di recupero entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di relativo utilizzo, come previsto dall'art. 27 del d.
l. 185/2008.
Si costituiva in giudizio Resistente_1, controdeducendo ai motivi di appello e chiedendone il rigetto.
Il procedimento veniva trattato all'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e merita di essere accolto.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26421 del 19/10/2018, ha affermato che il credito d'imposta di cui trattasi, a pena di nullità, deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo di utilizzo del credito.
In ogni caso, erano necessari la richiesta al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate e l'assenso dello stesso Ufficio. Per l'art. 63, comma 1, della legge 289/2002, l'assenso suddetto era una condizione necessaria ai fini della fruizione del beneficio e il richiedente, pertanto, doveva inviare al centro suddetto una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del 31/1/2003 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, occorrenti per determinare la base occupazionale;
doveva indicare, più precisamente, la tipologia, la data, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale, gli elementi identificativi del datore di lavoro e del lavoratore da assumere.
In mancanza di tali dati, l'Agenzia non poteva valutare la spettanza del beneficio.
L'omissione dell'istanza, dunque, in casi come quello di specie, non integra una mera irregolarità formale, trattandosi di un adempimento propedeutico tale da incidere sostanzialmente sulla valutazione “sul rapporto”
(ovverosia, sulla spettanza dell'agevolazione in argomento). In definitiva, deve rilevarsi come la comunicazione all'ente preposto sia fondamentale, se si consideri che tale obbligo involge, in termini sostanziali, la spettanza del beneficio de quo.
Contrariamente a quanto affermato, peraltro in modo sibillino (posto che non sono esplicate le ragioni per cui si arrivi ad una tale conclusione), dai giudici di prime cure, non è vero che “la stessa motivazione riportata nell'atto di recupero conduce a ritenere che il credito oggetto di recupero non possa qualificarsi come inesistente”.
Peraltro, la mancata compilazione del quadro RU e la mancata prevista istanza/comunicazione al centro operativo di Pescara, oltre a non consentire una valutazione circa la spettanza del credito, non hanno neppure reso possibile un controllo meramente cartolare della dichiarazione al fine di accertare la sussistenza del credito portato in compensazione. Le procedure automatizzate, in altri termini, non erano in grado di rilevare l'indebita compensazione.
In assenza di istanza e di compilazione del quadro RU, trattasi evidentemente di palese fattispecie di credito inesistente nel senso inteso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sentenza n. 34419/2023 del
12.9.2023), utilizzato illegittimamente in compensazione, cui era applicabile il termine decadenziale di otto anni ai sensi dell'art. 27, comma 16, del D.L. n. 185/2008 (“Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'art. 10-quater, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'art. 1, comma 421, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”).
Per quanto detto, il disconoscimento del credito, derivante dalla mancata osservanza delle prescrizioni previste (indicate nell'atto contestato e supra ribadite) è avvenuto tempestivamente, in applicazione del corretto termine decadenziale di otto anni.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, con condanna della contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 1.200,00, oltre spese ed oneri accessori, per il primo grado, ed in € 1.300,00, oltre spese ed oneri accessori, per il presente grado.
L'appello dell'Ufficio è fondato e merita di essere accolto, per le ragioni che seguono.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Sicilia, Sezione 3, accoglie l'appello dell'Ufficio e per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, rigetta l'originario ricorso. Condanna la contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 1.200,00, oltre spese ed oneri accessori, per il primo grado, ed in € 1.300,00, oltre spese ed oneri accessori, per il presente grado. Così deciso in Palermo, il 13 gennaio 2025. IL RELATORE IL PRESIDENTE Sara Quittino Michele Ruvolo